Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 14.12.2011 n. 26869
M.P. - che nella qualità di dipendente dell'INPS aveva usufruito della facoltà di accedere al pensionamento di anzianità con contemporanea trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro in atto, a norma della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 185 e 187 e del D.M. n. 331 del 1997 - adiva il Tribunale di Gorizia chiedendo il riconoscimento del suo diritto a giovarsi della disciplina sulla cumulabilità della pensione e della retribuzione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 44 e, precisamente, della facoltà, prevista dal comma 2 di detto articolo, di accedere a tale regime mediante il pagamento di una quota del rateo di pensione del gennaio 2003.
La domanda era accolta dal Tribunale con sentenza che era confermata dalla Corte d'appello di Trieste.
La Corte d'appello riteneva che quella invocata costituisse, in base al tenore letterale delle disposizioni, una disciplina applicabile a tutti i casi in cui precedentemente trovavano applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo di pensione e retribuzione.
L'Inps ricorre per cassazione con due motivi. L'intimato resiste con controricorso.
L'Inps ha depositato memoria illustrativa....
LaPrevidenza.it, 01/03/2012
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