LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 14.12.2011 n. 26869
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott.
ROSELLI
Federico
- Presidente -
Dott.
STILE
Paolo
- Consigliere -
Dott. COLETTI DE CESARE
Gabriella
- Consigliere -
Dott.
TOFFOLI
Saverio
- rel. Consigliere -
Dott. BRONZINI
Giuseppe
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ricorrente -
contro
M.P., - controricorrente -
avverso la sentenza n. 19/2007 della CORTE
D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 27/02/2007 R.G.N.
124/05;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 25/10/2011 dal Consigliere Dott.
SAVERIO TOFFOLI;
udito l'Avvocato LANZETTA ELISABETTA;
udito l'Avvocato PERSICHELLI CESARE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
FATTO
M.P. - che nella qualità di
dipendente dell'INPS aveva usufruito della facoltà di accedere al
pensionamento di anzianità con contemporanea trasformazione a tempo
parziale del rapporto di lavoro in atto, a norma della L. n. 662 del
1996, art. 1, commi 185 e 187 e del D.M. n. 331 del 1997 - adiva il
Tribunale di Gorizia chiedendo il riconoscimento del suo diritto a
giovarsi della disciplina sulla cumulabilità della pensione e della
retribuzione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 44 e, precisamente,
della facoltà, prevista dal comma 2 di detto articolo, di accedere a
tale regime mediante il pagamento di una quota del rateo di pensione
del gennaio 2003.
La domanda era accolta dal Tribunale con sentenza che era confermata dalla Corte d'appello di Trieste.
La Corte d'appello riteneva che quella invocata costituisse, in base al
tenore letterale delle disposizioni, una disciplina applicabile a tutti
i casi in cui precedentemente trovavano applicazione i regimi di
divieto parziale o totale di cumulo di pensione e retribuzione.
L'Inps ricorre per cassazione con due motivi. L'intimato resiste con controricorso.
L'Inps ha depositato memoria illustrativa.
DIRITTO
Il primo motivo denuncia violazione e
falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 185 e 187,
della L. n. 289 del 2002, art. 44 dell'art. 1362 c.c. e segg., in
relazione al D.M. 29 luglio 1997, n. 331, artt. 1 e 3.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 15
disp. gen., della L. n. 153 del 1969, art. 22 e della L. n. 662 del
1996, art. 1, commi 185 e 187.
Con i due motivi, che vengono esaminati congiuntamente stante la loro
connessione, l'Inps ripropone la tesi interpretativa disattesa dal
giudice di merito, secondo cui il regime di parziale cumulabilità tra
pensione e retribuzione previsto, per i dipendenti pubblici, dalla L.
n. 662 del 1996, art. 1, comma 187, e dalla disciplina regolamentare di
cui al D.M. n. 331 del 1997 (in via di estensione ed adattamento di
quanto previsto per i dipendenti privati dal comma 185) ha una natura
spiccatamente speciale, in ragione anche della sua connessione con la
specialità della complessiva disciplina a cui tale regola sulla
cumulabilità collegata. Disciplina che, al fine di rendere possibili e
incentivare nuove assunzioni, consente una deroga al fondamentale
principio secondo cui la risoluzione del rapporto di lavoro in atto
costituisce un presupposto essenziale dell'accesso alla pensione di
anzianità.
Il ricorso è fondato.
La questione è stata recentemente esaminata da questa Corte in termini
approfonditi, chiari ed assolutamente condivisibili (Cass. 2 dicembre
2011, n. 25800, deliberata il 12 ottobre 2011).
La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 185, (misure di
razionalizzazione della spesa pubblica), al fine di favorire
l'assunzione di nuovo personale da parte delle imprese, ha collegato
una speciale disciplina pensionistica all'ipotesi che al personale in
possesso dei requisiti di contribuzione e di età per l'accesso al
pensionamento di anzianità il datore di lavoro consentisse il passaggio
ad un rapporto di lavoro a tempo parziale e contemporaneamente il
medesimo datore di lavoro assumesse nuovi dipendenti per una durata e
un tempo lavorativo tale da compensare la riduzione della prestazione
concessa ai dipendenti già in servizio.
In tal caso a questi ultimi era riconosciuto il trattamento di pensione
di anzianità con riduzione dell'importo della pensione secondo una
determinata proporzione rispetto al ridimensionamento della loro
prestazione lavorativa.
Il comma 187 del medesimo art. 1 ha previsto l'estensione e adattamento
della medesima disciplina ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni
mediante apposito regolamento, prescindendosi dall'obbligo di nuove
assunzioni (mirandosi così, evidentemente, a consentire ai dipendenti
più anziani un'uscita graduale dagli impegni lavorativi e alla pubblica
amministrazione una riduzione degli oneri per il personale; in caso di
mancato ricorso a nuove assunzioni).
La disciplina regolamentare è stata emanata con il D.M. 29 luglio 1997,
n. 331. L'art. 1, comma 1, ribadendo quanto già previsto per il
personale privato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 185, precisa
che il godimento della pensione di anzianità è concesso in deroga al
regime di non cumulabilità con redditi da lavoro di cui al comma 189
del medesimo L. n. 662 del 1996, art. 1. L'art. 3, comma 1, specifica i
limiti del cumulo tra pensione e retribuzione (la loro somma non può
oltrepassare l'ammontare della retribuzione spettante al dipendente
che, a parità di condizioni, presta la sua opera a tempo pieno) e nel
comma 2 è specificato che il regime di cumulo (evidentemente quello
appositamente specificato) ha validità per tutta la residua durata del
rapporto di lavoro.
La domanda proposta nel presente giudizio è basata sull'assunto che sul
regime, indubbiamente speciale, di cumulabilità tra pensione e
retribuzione delineata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1 e dal D.M. n.
331 del 1997 abbia inciso la nuova disciplina sul cumulo tra pensione e
retribuzione dettata dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 44.
E' opportuno ricordare che la pensione di anzianità è stata istituita
dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 22 che consentiva il
conseguimento della pensione sulla base del possesso di una certa
anzianità di iscrizione e contribuzione all'a.g.o. (35 anni), a
prescindere dal raggiungimento da parte dell'assicurato di una
determinata età. Come è noto, solo in tempi più recenti è stato
richiesto il concorso di requisiti di età, variamente modulati.
Invece è sempre rimasto immutato il requisito, dettato dall'art. 22,
comma 1, lett. c), della mancata prestazione di attività lavorativa
subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione,
tradizionalmente non previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia
nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria (e tuttavia più
recentemente introdotto anche per tale tipo di pensione).
Quanto alla cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi derivanti
da attività lavorativa, la relativa problematica ha fatto la sua
comparsa fin dall'epoca dell'istituzione della pensione di anzianità,
in quanto il citato art. 22, art. 6 prevedeva la non cumulabilità della
pensione di anzianità con la retribuzione derivante da lavoro
subordinato. Come si evince anche dalle disposizioni applicative di cui
ai commi successivi, il pensionato di anzianità (ferma restando la
necessità di porre fine all'eventuale rapporto di lavoro in corso prima
di poter chiedere la pensione di anzianità) poteva svolgere attività
lavorativa, ma il trattamento di pensione si riduceva - al limite
annullandosi - nella misura della retribuzione percepita. La disciplina
del cumulo della pensione di anzianità con redditi da lavoro
dipendente, o, come successivamente previsto, anche con redditi da
lavoro autonomo, ha subito diverse variazioni nel corso nel tempo (per
il divieto di cumulo con redditi da lavoro autonomo, cfr. il D.Lgs. n.
503 del 1992, art. 10, comma 6, che ha previsto per le pensioni di
anzianità il divieto di cumulo totale con redditi da lavoro dipendente
e la cumulabilità solo nella misura del 50% e con redditi da lavoro
autonomo; quest'ultimo aspetto della disciplina, dopo avere subito una
modifica nel senso di una radicale esclusione del cumulo da parte della
L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 189, relativamente ai trattamenti di
nuova liquidazione, ha visto il ripristino da parte della L. n. 388 del
2000, art. 72, comma 2, di una parziale cumulabilità tra pensioni di
anzianità e redditi da lavoro autonomo).
Nella specie la sentenza impugnata, recependo la tesi dell'attuale
controricorrente, sostiene che, alla posizione dei soggetti che si
trovavano nel regime di concorso tra pensione di anzianità e
prestazione di lavoro subordinato disciplinato dalla L. n. 662 del
1996, art. 1, comma 187, e dal D.M. n. 331 del 1997, sia applicabile la
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 44. Quest'ultimo, rubricato
"abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi
da lavoro", al comma 1 prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2003,
l'estensione ai casi caratterizzati da anzianità contributiva pari o
superiore (al momento del pensionamento) ai 37 anni e da età anagrafica
di almeno 58 anni, l'estensione del regime di totale cumulabilità dei
redditi da lavoro autonomo o dipendente con la pensione di anzianità (a
carico dell'a.g.o. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative)
di cui alla L. 23 aprile 2000, n. 388, art. 72, comma 1; e al comma 2
l'estensione del medesimo regime ai soggetti già pensionati di
anzianità alla data del 1 dicembre 2002 e nei cui confronti trovino
applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, previo
versamento di una somma, di importo relativamente limitato, calcolata
secondo i criteri ivi specificati.
Tale linea interpretativa non può essere seguita, in ragione del fatto
che nella normativa di cui all'art. 1, comma 187, e relativo
regolamento (non diversamente, peraltro, che nella disciplina di cui al
comma 185) la disciplina del cumulo solo parziale tra retribuzione e
pensione di anzianità è strettamente correlata alla complessiva
disciplina dello speciale istituto ivi previsto, e trova nella medesima
la sua giustificazione.
Come già esposto, è stata prevista un'ipotesi di accesso al
pensionamento di anzianità con permanenza del rapporto di lavoro in
atto, sia pure con trasformazione dello stesso a tempo parziale, in via
di eccezione alla regola che ha sempre caratterizzato le pensioni di
anzianità (cfr., in particolare, oltre alla già richiamata disciplina
iniziale del 1969, il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 10, comma 6 cit. e
la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 189 cit.) della previa risoluzione
dell'eventuale rapporto di lavoro in atto (circostanza che concorre a
giustificare l'attribuzione del trattamento pensionistico prima
dell'ordinaria età della quiescenza). Contemporaneamente è stata
disciplinata la portata di tale particolare accesso alla pensione di
anzianità. Infatti non sono stati determinati in termini generali i
limiti del cumulo della acquisita pensione di anzianità con altri
redditi da lavoro, ma sono stati fissati i limiti del cumulo della
pensione con la retribuzione derivante da quello specifico rapporto di
lavoro di cui in via eccezionale era consentita la permanenza.
La peculiare specialità della normativa in esame, in cui la regola sul
cumulo tra pensione e retribuzione è parte integrante della disciplina
normativa dell'ipotesi eccezionale di accesso alla pensione di
anzianità ivi prevista, esclude l'incidenza su di essa delle nuove
disposizioni di carattere generale circa il cumulo tra pensione di
anzianità e retribuzione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 44. In
altre parole, rimane intatta la giustificazione della precedente
disciplina speciale anche relativamente al profilo dei limiti del
cumulo tra pensione e retribuzione. Sussistono pertanto chiaramente i
presupposti per l'applicazione del principio secondo cui la modifica di
una disciplina generale non comporta l'abrogazione tacita di una
disciplina speciale, derogatoria di quella generale modificata (cfr.
Cass. n. 13252/2006).
Nè l'indicato rapporto tra normativa generale e normativa speciale può
ritenersi insussistente con riferimento alla L. n. 289 del 2002, art.
44, comma 2 che, con un riferimento generico ai soggetti già
pensionati, li abilita ad accedere alla nuova più favorevole disciplina
di cui al comma 1 mediante il versamento di un determinato importo.
Può anche osservarsi che i lavoratori che abbiano conseguito la
pensione di anzianità avvalendosi delle speciale disciplina di cui alla
L. n. 662 del 1996 possono confluire in qualsiasi momento nell'ambito
di applicazione della disciplina generale rinunciando al rapporto di
lavoro la cui permanenza era stata consentita in via eccezionale.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto. La causa può essere
decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto. La domanda, infatti, deve essere rigettata in base ai principi
di diritto enunciati.
Le spese del giudizio dell'intero processo sono compensate, tenendo
presente che la questione dibattuta è appena pervenuta alla cognizione
di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011