Criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 4 febbraio 2010
Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE n. 800/2008 della commissione, il presente decreto definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato «Fondo», istituito dall’art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, cosi’ come modificato dall’art. 1, comma 37, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Al riparto del Fondo è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, proporzionalmente alle richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 12-bis, comma 5, lettera b) e dell’art. 13, comma 1, lettera a), b) della legge n. 68/1999, nell’anno antecedente al provvedimento di riparto, e quelle relative agli interventi di cui alla lettera d) del citato art.13.
2. Le regioni e le province autonome, per ciascuna richiesta di contributo di cui agli articoli 12-bis, comma 5, lettera b) e 13, comma 1, lettera a), b) della citata legge n. 68/1999 ritenuta ammissibile in quanto conforme alle disposizioni dei citati articoli, assegnano un punteggio calcolato moltiplicando il costo salariale annuo sostenuto dal datore di lavoro per il lavoratore disabile assunto...
LaPrevidenza.it, 10/05/2010