Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza 29.12.2010 n. 26318
La controversia concerne l'impugnativa proposta dalla società contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso dell'IRPEG corrisposta per il 1996/1997, non avendo per errore fruito dell'agevolazione "dual income tax" di cui al D.L. n. 466 del 1997, consistente nella possibilità di assoggettare ad aliquota ridotta del 19% la parte di reddito netto corrispondente alla remunerazione ordinaria dell'incremento del capitale investito rispetto a quello esistente al 30.9.1996, relativamente agli accantonamenti effettuati nell'esercizio 1995/1996 al "Fondo rischi prodotti" ed al "Fondo rinnovamento impianti".
Premetteva di aver allegato alla dichiarazione tre modelli corrispondenti ad altrettante ipotesi alternative di determinazione degli incrementi assoggettabili ad aliquota agevolata e del corrispondente rimborso spettante. L'Ufficio si costituiva ed eccepiva che non era ammesso presentare un "ventaglio" d'interpretazioni, sicchË le imposte dovute erano quelle calcolate e versate sulla base del Mod. 760/RC/98, ove non erano indicati redditi assoggettati ad aliquota ridotta; nË era ammissibile il rimborso ad istanza di parte, limitato ad errori materiali o di calcolo rilevabili dalla dichiarazione originaria o segnalati con dichiarazione integrativa.
Il ricorso era rigettato dalla C.T.P., che, in sostanza, accoglieva le prospettazioni della parte erariale, sottolineando che l'impostazione dei dati fiscali di cui alla dichiarazione deve essere univoca e non Ë consentita un'alternativa d'interpretazioni; nË sussistevano i presupposti dell'errore materiale o di calcolo nË di una dichiarazione integrativa a rettifica. La decisione era confermate in grado di appello, con la sentenza in epigrafe, che, pur ritenendo rettificabile la dichiarazione in questione, ha affermato che la società, limitandosi ad allegare le dichiarazioni ed i prospetti di calcolo, non ha prodotto la documentazione necessaria per poter verificare l'effettiva sussistenza e la misura degli asseriti incrementi del "fondo garanzia prodotti" e del "fondo rinnovamenti impianti", cosÏ sottraendosi all'onere probatorio discendente a suo carico, indipendentemente da eventuali contestazioni dell'Ufficio, in relazione alla sua pretesa di ripetizione dell'indebito. Avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione. L'intimata parte erariale ha resistito con controricorso.
Va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero, il quale non Ë stato parte del giudizio di appello. Le spese del presente giudizio, relative a tale rapporto processuale, vanno compensate, ricorrendone giusti motivi, come da costante giurisprudenza di questa Sezione.
Con l'unico motivo, la società deduce violazione dell'art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, art. 112 c.p.c., art. 116 c.p.c., comma 2 e art. 167 c.p.c., in rapporto al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e D.Lgs. n. 466 del 1997, art. 1, nonchË difetto e contraddittorietà della motivazione. Premesso che gli incrementi dei fondi in questione sono i documentati dalla dichiarazione dell'esercizio precedente, Mod. 760/97, nel foglio allegato allo stesso e nei documenti n. 7, 8, 9 e 12 e che tutti tali documenti, sulla cui base sono stati determinati il reddito e l'imposta, hanno pieno valore probatorio nei rapporti fisco-contribuente, senza necessità di ulteriori integrazioni, deduce che l'Ufficio non li ha mai contestati nelle proprie difese in ambo i gradi, in particolare non contestando l'effettiva sussistenza e l'incremento dei fondi in questione, con la conseguenza che, rappresentando essi i fatti posti dalla società a fondamento della domanda, la non contestazione dell'Ufficio li avrebbe sottratti al controllo probatorio del giudice. Pertanto, secondo la società, la C.T.R. avrebbe omesso di valutare le conseguenze ai fini probatori della non contestazione dell'Ufficio sia dell'incremento dei fondi, della portata giuridica di tali incrementi ai fine dell'agevolazione e dell'esistenza del credito chiesto a rimborso.....
LaPrevidenza.it, 19/09/2011
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