LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA  

(Sentenza 29.12.2010 n. 26318)


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           

Dott. ALTIERI     Enrico                          -  Presidente   - 

Dott. BERNARDI    Sergio                          -  Consigliere  - 

Dott. PARMEGGIANI Carlo                           -  Consigliere  - 

Dott. DIDONENICO  Vincenzo                        -  Consigliere  - 

Dott. GIACALONE   Giovanni                   -  rel. Consigliere  - 

ha pronunciato la seguente:                                         

sentenza                                       

sul ricorso 26701/2006 proposto da:

xx  xx  SRL, in persona dell'Amministratore Delegato  e  legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA  PO 9  presso lo studio dell'avvocato PIZZICARLA SABRINA, rappresentato e difeso  dagli avvocati DINA Massimo, BOTTINI PAOLA, giusta  delega  a

margine; - ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, - controricorrenti -

avverso  la  sentenza n. 130/2005 della COMM. TRIB. REG.  di  MILANO, depositata il 15/07/2005;

udita  la  relazione  della causa svolta nella Pubblica  udienza  del 24/11/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito  per  il  resistente l'Avvocato URBANI NERI  FABRIZIO,  che  ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
  

FATTO


La controversia concerne l'impugnativa proposta dalla società contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso dell'IRPEG corrisposta per il 1996/1997, non avendo per errore fruito dell'agevolazione "dual income tax" di cui al D.L. n. 466 del 1997, consistente nella possibilità di assoggettare ad aliquota ridotta del 19% la parte di reddito netto corrispondente alla remunerazione ordinaria dell'incremento del capitale investito rispetto a quello esistente al 30.9.1996, relativamente agli accantonamenti effettuati nell'esercizio 1995/1996 al "Fondo rischi prodotti" ed al "Fondo rinnovamento impianti".

Premetteva di aver allegato alla dichiarazione tre modelli corrispondenti ad altrettante ipotesi alternative di determinazione degli incrementi assoggettabili ad aliquota agevolata e del corrispondente rimborso spettante. L'Ufficio si costituiva ed eccepiva che non era ammesso presentare un "ventaglio" d'interpretazioni, sicchË le imposte dovute erano quelle calcolate e versate sulla base del Mod. 760/RC/98, ove non erano indicati redditi assoggettati ad aliquota ridotta; nË era ammissibile il rimborso ad istanza di parte, limitato ad errori materiali o di calcolo rilevabili dalla dichiarazione originaria o segnalati con dichiarazione integrativa.

Il ricorso era rigettato dalla C.T.P., che, in sostanza, accoglieva le prospettazioni della parte erariale, sottolineando che l'impostazione dei dati fiscali di cui alla dichiarazione deve essere univoca e non Ë consentita un'alternativa d'interpretazioni; nË sussistevano i presupposti dell'errore materiale o di calcolo nË di una dichiarazione integrativa a rettifica. La decisione era confermate in grado di appello, con la sentenza in epigrafe, che, pur ritenendo rettificabile la dichiarazione in questione, ha affermato che la società, limitandosi ad allegare le dichiarazioni ed i prospetti di calcolo, non ha prodotto la documentazione necessaria per poter verificare l'effettiva sussistenza e la misura degli asseriti incrementi del "fondo garanzia prodotti" e del "fondo rinnovamenti impianti", cosÏ sottraendosi all'onere probatorio discendente a suo carico, indipendentemente da eventuali contestazioni dell'Ufficio, in relazione alla sua pretesa di ripetizione dell'indebito. Avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione. L'intimata parte erariale ha resistito con controricorso.

Va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero, il quale non Ë stato parte del giudizio di appello. Le spese del presente giudizio, relative a tale rapporto processuale, vanno compensate, ricorrendone giusti motivi, come da costante giurisprudenza di questa Sezione.

Con l'unico motivo, la società deduce violazione dell'art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, art. 112 c.p.c., art. 116 c.p.c., comma 2 e art. 167 c.p.c., in rapporto al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e D.Lgs. n. 466 del 1997, art. 1, nonchË difetto e contraddittorietà della motivazione. Premesso che gli incrementi dei fondi in questione sono i documentati dalla dichiarazione dell'esercizio precedente, Mod. 760/97, nel foglio allegato allo stesso e nei documenti n. 7, 8, 9 e 12 e che tutti tali documenti, sulla cui base sono stati determinati il reddito e l'imposta, hanno pieno valore probatorio nei rapporti fisco-contribuente, senza necessità di ulteriori integrazioni, deduce che l'Ufficio non li ha mai contestati nelle proprie difese in ambo i gradi, in particolare non contestando l'effettiva sussistenza e l'incremento dei fondi in questione, con la conseguenza che, rappresentando essi i fatti posti dalla società a fondamento della domanda, la non contestazione dell'Ufficio li avrebbe sottratti al controllo probatorio del giudice. Pertanto, secondo la società, la C.T.R. avrebbe omesso di valutare le conseguenze ai fini probatori della non contestazione dell'Ufficio sia dell'incremento dei fondi, della portata giuridica di tali incrementi ai fine dell'agevolazione e dell'esistenza del credito chiesto a rimborso.

Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.

Il sistema di tassazione della "Dual income tax" (in seguito "Dit") prevede l'applicazione di un'aliquota d'imposta ridotta (19%), rispetto a quella ordinaria (37%), a quella parte degli utili d'impresa corrispondente alla remunerazione ordinaria dell'incremento di capitale netto verificatosi nell'esercizio. Questo tipo di tassazione favorisce gli apporti di capitale proprio e disincentiva il ricorso al capitale di credito, promuovendo cosÏ gli investimenti produttivi. L'aliquota media IRPEG definitivamente applicabile non puÚ comunque superare il 27%. I beneficiari, se soggetti IRPEF, devono essere "in contabilità ordinaria" per obbligo normativo o in virt˘ di opzione irrevocabile. Nel caso di accantonamenti a riserva, sono esclusi dall'agevolazione gli utili destinati a riserve non disponibili costituite a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione di partecipazioni effettuata con il metodo del "Patrimonio netto".

Come si puÚ desumere dalla norma istitutiva ed operante nella specie (D.Lgs. n. 466 del 1997, art. 1), l'agevolazione è destinata ad operare sulla base di un meccanismo economico-contabile d'imputazione degli utili d'esercizio, nell'ambito di limiti normativamente previsti (il limite del patrimonio netto operante per le variazioni in aumento imputabili in ogni esercizio; l'aliquota media IRPEG sopra richiamata, etc.).

La disposizione, invece, non contempla a carico del contribuente una disciplina dell'onere probatorio che tassativamente limiti l'oggetto e il mezzo di prova (come avviene, invece, ad esempio, per le presunzioni di cessione o di acquisto in tema di IVA, in base al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, comma 2: Cass. 17636/08).

Ciò comporta che impropriamente e senza idonea motivazione la C.T.R. ha ritenuto che la società contribuente si sarebbe sottratta all'onere probatorio "discendente a suo carico, indipendentemente da eventuali contestazioni dell'Ufficio".

Infatti, non sussistendo nell'ipotesi una specifica "solennità" dell'onere probatorio, non espressamente configurata dal legislatore nè desumibile dal sistema, deve affermarsi che, anche in una fattispecie relativa al riconoscimento di un'agevolazione sulla base di un meccanismo d'imputazione economico-contabile (entro limiti e parametri normativamente previsti) dell'utile d'esercizio, l'onere probatorio è ripartito ed opera secondo i criteri generali (art. 2697 c.c.) e senza che, quindi, la relativa ricostruzione debba "prescindere" dal comportamento della controparte.

Ne deriva che, rispetto alla descritta agevolazione, operante sulla base di dati frutto di autodichiarazione del contribuente, opera - ancor prima del principio processuale di non contestazione (su cui Cass. 1540/07 e 7827/10) - quello del cosiddetto "consolidamento" dei dati esposti dal contribuente.

Deve, invero, ribadirsi che in tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione (ed anche in quella rettificata o corretta) un credito d'imposta, non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento, ma egli deve solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione; una volta che il credito si sia consolidato - attraverso un riconoscimento esplicito in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica - l'Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal riconoscimento del credito stesso (Cass. n. 1154/08; 3718/05; 11830/02).

L'accoglimento del motivo comporta l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio ad altra Sezione della medesima C.T.R., per nuovo motivato esame alla luce dei riferiti principi e per la determinazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero e compensa le spese. Accoglie il ricorso proposto contro l'Agenzia;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad altra Sezione C.T.R. Lombardia.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2010