LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
(Sentenza 29.12.2010 n. 26318)
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. ALTIERI
Enrico
- Presidente -
Dott. BERNARDI
Sergio
- Consigliere -
Dott. PARMEGGIANI
Carlo
- Consigliere -
Dott. DIDONENICO
Vincenzo
- Consigliere -
Dott. GIACALONE
Giovanni
- rel. Consigliere -
ha pronunciato la
seguente:
sentenza
sul ricorso 26701/2006 proposto da:
xx xx SRL, in persona dell'Amministratore Delegato
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA PO 9 presso lo studio dell'avvocato PIZZICARLA
SABRINA, rappresentato e difeso dagli avvocati DINA Massimo,
BOTTINI PAOLA, giusta delega a
margine; - ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, - controricorrenti -
avverso la sentenza n. 130/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 15/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
Pubblica udienza del 24/11/2010 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI GIACALONE;
udito per il resistente l'Avvocato URBANI NERI
FABRIZIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.
FATTO
La controversia concerne l'impugnativa proposta dalla società
contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria
istanza di rimborso dell'IRPEG corrisposta per il 1996/1997, non avendo
per errore fruito dell'agevolazione "dual income tax" di cui al D.L. n.
466 del 1997, consistente nella possibilità di assoggettare ad aliquota
ridotta del 19% la parte di reddito netto corrispondente alla
remunerazione ordinaria dell'incremento del capitale investito rispetto
a quello esistente al 30.9.1996, relativamente agli accantonamenti
effettuati nell'esercizio 1995/1996 al "Fondo rischi prodotti" ed al
"Fondo rinnovamento impianti".
Premetteva di aver allegato alla dichiarazione tre modelli
corrispondenti ad altrettante ipotesi alternative di determinazione
degli incrementi assoggettabili ad aliquota agevolata e del
corrispondente rimborso spettante. L'Ufficio si costituiva ed eccepiva
che non era ammesso presentare un "ventaglio" d'interpretazioni, sicchË
le imposte dovute erano quelle calcolate e versate sulla base del Mod.
760/RC/98, ove non erano indicati redditi assoggettati ad aliquota
ridotta; nË era ammissibile il rimborso ad istanza di parte, limitato
ad errori materiali o di calcolo rilevabili dalla dichiarazione
originaria o segnalati con dichiarazione integrativa.
Il ricorso era rigettato dalla C.T.P., che, in sostanza, accoglieva le
prospettazioni della parte erariale, sottolineando che l'impostazione
dei dati fiscali di cui alla dichiarazione deve essere univoca e non Ë
consentita un'alternativa d'interpretazioni; nË sussistevano i
presupposti dell'errore materiale o di calcolo nË di una dichiarazione
integrativa a rettifica. La decisione era confermate in grado di
appello, con la sentenza in epigrafe, che, pur ritenendo rettificabile
la dichiarazione in questione, ha affermato che la società, limitandosi
ad allegare le dichiarazioni ed i prospetti di calcolo, non ha prodotto
la documentazione necessaria per poter verificare l'effettiva
sussistenza e la misura degli asseriti incrementi del "fondo garanzia
prodotti" e del "fondo rinnovamenti impianti", cosÏ sottraendosi
all'onere probatorio discendente a suo carico, indipendentemente da
eventuali contestazioni dell'Ufficio, in relazione alla sua pretesa di
ripetizione dell'indebito. Avverso tale sentenza la società propone
ricorso per cassazione. L'intimata parte erariale ha resistito con
controricorso.
Va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero, il
quale non Ë stato parte del giudizio di appello. Le spese del presente
giudizio, relative a tale rapporto processuale, vanno compensate,
ricorrendone giusti motivi, come da costante giurisprudenza di questa
Sezione.
Con l'unico motivo, la società deduce violazione dell'art. 2697 c.c.,
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, art. 112 c.p.c., art. 116 c.p.c., comma
2 e art. 167 c.p.c., in rapporto al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e
D.Lgs. n. 466 del 1997, art. 1, nonchË difetto e contraddittorietà
della motivazione. Premesso che gli incrementi dei fondi in questione
sono i documentati dalla dichiarazione dell'esercizio precedente, Mod.
760/97, nel foglio allegato allo stesso e nei documenti n. 7, 8, 9 e 12
e che tutti tali documenti, sulla cui base sono stati determinati il
reddito e l'imposta, hanno pieno valore probatorio nei rapporti
fisco-contribuente, senza necessità di ulteriori integrazioni, deduce
che l'Ufficio non li ha mai contestati nelle proprie difese in ambo i
gradi, in particolare non contestando l'effettiva sussistenza e
l'incremento dei fondi in questione, con la conseguenza che,
rappresentando essi i fatti posti dalla società a fondamento della
domanda, la non contestazione dell'Ufficio li avrebbe sottratti al
controllo probatorio del giudice. Pertanto, secondo la società, la
C.T.R. avrebbe omesso di valutare le conseguenze ai fini probatori
della non contestazione dell'Ufficio sia dell'incremento dei fondi,
della portata giuridica di tali incrementi ai fine dell'agevolazione e
dell'esistenza del credito chiesto a rimborso.
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.
Il sistema di tassazione della "Dual income tax" (in seguito "Dit")
prevede l'applicazione di un'aliquota d'imposta ridotta (19%), rispetto
a quella ordinaria (37%), a quella parte degli utili d'impresa
corrispondente alla remunerazione ordinaria dell'incremento di capitale
netto verificatosi nell'esercizio. Questo tipo di tassazione favorisce
gli apporti di capitale proprio e disincentiva il ricorso al capitale
di credito, promuovendo cosÏ gli investimenti produttivi. L'aliquota
media IRPEG definitivamente applicabile non puÚ comunque superare il
27%. I beneficiari, se soggetti IRPEF, devono essere "in contabilità
ordinaria" per obbligo normativo o in virt˘ di opzione irrevocabile.
Nel caso di accantonamenti a riserva, sono esclusi dall'agevolazione
gli utili destinati a riserve non disponibili costituite a fronte di
plusvalenze derivanti dalla valutazione di partecipazioni effettuata
con il metodo del "Patrimonio netto".
Come si puÚ desumere dalla norma istitutiva ed operante nella specie
(D.Lgs. n. 466 del 1997, art. 1), l'agevolazione è destinata ad operare
sulla base di un meccanismo economico-contabile d'imputazione degli
utili d'esercizio, nell'ambito di limiti normativamente previsti (il
limite del patrimonio netto operante per le variazioni in aumento
imputabili in ogni esercizio; l'aliquota media IRPEG sopra richiamata,
etc.).
La disposizione, invece, non contempla a carico del contribuente una
disciplina dell'onere probatorio che tassativamente limiti l'oggetto e
il mezzo di prova (come avviene, invece, ad esempio, per le presunzioni
di cessione o di acquisto in tema di IVA, in base al D.P.R. n. 633 del
1972, art. 53, comma 2: Cass. 17636/08).
Ciò comporta che impropriamente e senza idonea motivazione la C.T.R. ha
ritenuto che la società contribuente si sarebbe sottratta all'onere
probatorio "discendente a suo carico, indipendentemente da eventuali
contestazioni dell'Ufficio".
Infatti, non sussistendo nell'ipotesi una specifica "solennità"
dell'onere probatorio, non espressamente configurata dal legislatore nè
desumibile dal sistema, deve affermarsi che, anche in una fattispecie
relativa al riconoscimento di un'agevolazione sulla base di un
meccanismo d'imputazione economico-contabile (entro limiti e parametri
normativamente previsti) dell'utile d'esercizio, l'onere probatorio è
ripartito ed opera secondo i criteri generali (art. 2697 c.c.) e senza
che, quindi, la relativa ricostruzione debba "prescindere" dal
comportamento della controparte.
Ne deriva che, rispetto alla descritta agevolazione, operante sulla
base di dati frutto di autodichiarazione del contribuente, opera -
ancor prima del principio processuale di non contestazione (su cui
Cass. 1540/07 e 7827/10) - quello del cosiddetto "consolidamento" dei
dati esposti dal contribuente.
Deve, invero, ribadirsi che in tema di imposte sui redditi, qualora il
contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione (ed anche in quella
rettificata o corretta) un credito d'imposta, non occorre, da parte
sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento, ma egli
deve solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui
dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la
procedura di liquidazione delle imposte, prevista dal D.P.R. n. 600 del
1973, art. 36 bis, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo
strumento della rettifica della dichiarazione; una volta che il credito
si sia consolidato - attraverso un riconoscimento esplicito in sede di
liquidazione, ovvero per effetto di un riconoscimento implicito
derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica -
l'Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo
credito del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione
decennale, decorrente dal riconoscimento del credito stesso (Cass. n.
1154/08; 3718/05; 11830/02).
L'accoglimento del motivo comporta l'annullamento della sentenza
impugnata ed il rinvio ad altra Sezione della medesima C.T.R., per
nuovo motivato esame alla luce dei riferiti principi e per la
determinazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero e
compensa le spese. Accoglie il ricorso proposto contro l'Agenzia;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad altra Sezione C.T.R. Lombardia.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2010