Inpdap, Nota Operativa 10.11.2009 n. 56
Gli incrementi stipendiali, come precisato all’art.3, comma 1, del contratto hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, e sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009. Resta confermato quanto previsto dal terzo comma dell’art.30 del precedente contratto valido per il periodo 2002/2005, ovvero che : “il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’IIS non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art.2, comma 10, della legge n.335/95”. Tale riferimento normativo riguarda esclusivamente il personale delle amministrazioni statali transitato nel comparto Regioni-Autonomie Locali che abbia mantenuto, per effetto dell’opzione esercitata, l’iscrizione alla Cassa Stato; in questa ipotesi l’importo della I.I.S. Conglobato nello stipendio, a decorrere dall’1/1/2003, non deve essere maggiorato del 18%, di cui all’art.15 della legge 177/76.
LaPrevidenza.it, 14/11/2009
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