INPDAP
Direzione Centrale Previdenza
Nota Operativa 10/11/2009 n. 56
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali – biennio economico 2008-2009.
1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28/8/2009 è stato pubblicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo al biennio economico 2008 – 2009.
Il contratto si applica a tutto il personale – esclusi i dirigenti – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente:
• dalle Regioni a statuto ordinario; - dagli Enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario; - dagli ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto; - dai Comuni; - dalle Province; - dalle Comunità montane; - dalle Comunità collinari;
• dai Consorzi, associazioni, incluse le Unioni di Comuni, e comprensori tra comuni, province, comunità montane e comunità collinari ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto; - dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali; - dalle Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali; - dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto; - dalle Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584; - dall’Agenzia per la gestione dell’albo dei Segretari comunali e provinciali; - dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL).
Il contratto si applica anche al personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, sino alla individuazione o definizione della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro.
Gli effetti del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.
2. Trattamento economico
L’art. 2 del contratto stabilisce che lo stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come indicato nella tabella B allegata al CCNL dell’11 aprile 2008, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, di cui alla tabella A del contratto in esame, con le decorrenze ivi previste (ALL.1). Tali incrementi comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell’art.2, comma 35, della legge n.203/2008.
Conseguentemente gli importi annui lordi dello stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione sono rideterminati negli importi e con le decorrenze di cui alle tabelle B e C allegate al contratto ( ALL.2).
Sono confermati:
a) la tredicesima mensilità, secondo la disciplina dell’art.5 del CCNL del 9.5.2006; b) la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
c) gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, ivi compresi quelli previsti dall’art.29, comma 4, del CCNL del 22.1.2004 e dall’art.9, comma 1, del CCNL del 9.5.2006;
d) l’indennità di comparto, di cui all’art.33 del CCNL del 22.1.2004.
3. Effetti dei nuovi stipendi ai fini pensionistici
Gli incrementi stipendiali, come precisato all’art.3, comma 1, del contratto hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, e sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009.
Resta confermato quanto previsto dal terzo comma dell’art.30 del precedente contratto valido per il periodo 2002/2005, ovvero che : “il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’IIS non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art.2, comma 10, della legge n.335/95”.
Tale riferimento normativo riguarda esclusivamente il personale delle amministrazioni statali transitato nel comparto Regioni-Autonomie Locali che abbia mantenuto, per effetto dell’opzione esercitata, l’iscrizione alla Cassa Stato; in questa ipotesi l’importo della I.I.S. Conglobato nello stipendio, a decorrere dall’1/1/2003, non deve essere maggiorato del 18%, di cui all’art.15 della legge 177/76.
4. Effetti dei nuovi stipendi ai fini TFS e TFR
Agli effetti dell’indennità premio di servizio, del TFR, dell’indennità sostitutiva di preavviso nonché di quella prevista dall’art. 2122 c.c, si considerano solo gli incrementi del trattamento economico maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Si ritiene utile rammentare che ai fini IPS sono utili le seguenti voci:
• stipendio tabellare ( per tredici mensilità);
• R.I.A. ( per tredici mensilità );
• Importo relativo alla differenza della IIS in godimento da parte del personale della categoria B e D rispetto all’importo conglobato nello stipendio ( per 13 mensilità);
• indennità di vigilanza ( per dodici mensilità);
• indennità corrisposta al personale educativo e docente scolastico di cui all’art. 37 comma 1, lettere c d ed e del CCNL 6.7.1995 e successivi incrementi ( per dodici mensilità);
• indennità di direzione e di staff, già corrisposta ai sensi dell’art. 45 comma 1 del DPR 333/90 al personale dell’ex qualifica VIII e attualmente ricompresa nella retribuzione di posizione.
• Indennità specifica per il personale appartenente alla ex III e IV qualifica professionale (€ 64 e 56 annui per 12 mensilità).
Ai fini TFR, oltre alle sopraindicate voci retributive, sono utili anche: La retribuzione di posizione; assegni ad personam non riassorbibili.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala