mercoledì, 14 ottobre 2026

Autoferrotranvieri: le voci fisse e continuative in busta paga sono utili ai fini del calcolo del tfr in vigenza contrattuale di tipo pubblicistico

Cassazione, sez civile, ordinanza 3 ottobre 2012,  n. 16843

 

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha rigettato il gravame proposto dalle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., succeduta alla Gestione Commissariale Governativa Ferrovie del Sud Est, avverso la sentenza del Tribunale della medesima città, nei confronti di P.P., dipendente cessato dal servizio successivamente al 30 giugno 1998, confermando l'accoglimento della domanda del lavoratore avente ad oggetto il pagamento di differenze del trattamento di fine servizio per omesso computo di alcune voci retributive. La Corte ha ritenuto fondata la domanda di computo, nell'indennità di buonuscita (calcolata al 31 maggio 1982) e nel tfr, di dette voci, atteso il loro carattere retributivo, fisso e continuativo, ai sensi dell'art. 2121 c.c. nel testo anteriore alla L. n. 297 del 1982. Ha inoltre rilevato che la continuità della erogazione degli emolumenti in questione era provata dalle buste paga esibite. Avverso questa decisione la società ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi, cui l'intimato ha resistito con controricorso. Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso; Letta la memoria adesiva del lavoratore; Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili; Infatti, con il primo motivo la società ricorrente propone il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se la disciplina privatistica per il calcolo del TFR, dettata dagli art. 2120 e 2121 c.c., può essere applicata anche a questioni sorte antecedentemente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, quando il rapporto di lavoro de quo era assoggettato alla precedente disciplina pubblicistica". Il motivo è manifestamente infondato. Infatti, la Corte d'appello ha affermato che il calcolo della buonuscita degli autoferrotranvieri, alla data del 31 maggio 1982, è regolato dagli artt. 2120 e 2121 c.c. vecchio testo, mentre il tfr spettante a partire dal 1 giugno 1982 va computato secondo il nuovo testo dell'art. 2120 c.c.. Si tratta di un giudizio giuridicamente corretto, conforme alla giurisprudenza di questa Corte in materia (Cass. n. 5935/1996, n. 8559/1999, n. 26096/2007). Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la disciplina dell'indennità di buonuscita è regolata per gli autoferrotranvieri dal R.D. n. 148 del 1931, il cui art. 1 rinvia alla contrattazione collettiva, nella specie costituita dal CCNL del 23 luglio 1976, il cui art. 24 esclude dal calcolo della buonuscita il lavoro straordinario e le varie indennità di trasferta, di diaria e diaria parziale. L'esclusione dell'indennità' di presenza è sancita dall'art. 4 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981. Peraltro - prosegue la società1 la stessa L. n. 297 del 1982, art. 4, comma 6, fa salva la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici; ed è da escludere la nullità delle clausole dei contratti collettivi anteriori alla L. n. 297 del 1982, che derogano al principio di onnicomprensività. La ricorrente sostiene inoltre che la L. n. 297 del 1982, sul tfr non si applica agli autoferrotranvieri; che le voci in questione (lavoro straordinario, indennità di trasferta, diaria intera, diaria ridotta, indennità di presenza) non rientrano nella retribuzione normale fissata dall'art. 24 ccnl 23.7.1976; che sono voci saltuarie e variabili e pertanto non vanno computate. L'illustrazione del motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se alle Ferrovie in concessione è applicabile la L. n. 297 del 1982, essendo tale categoria notoriamente assoggettata a disciplina pubblicistica speciale (R.D. n. 148 del 1931 e successive modifiche) e se inoltre gli emolumenti presi a base per il computo del TFR vanno individuati in relazione al concetto di retribuzione normale fissato dall'art. 24 CCNL 23/7/1976 che fra i compensi da escludere, oltre a taluni nominati in modo specifico, indica anche tutti quelli corrisposti in modo saltuario e variabile"...

 

Documento integrale

Invia per email

LaPrevidenza.it, 15/10/2012

Milano Finanza Osservatorio Partner
VINCENZO MENNEA
mini sito

Via Pier Delle Vigne N. 7, 76121, Barletta (BA)

Telefono:

0883349269

Cellulare:

3289677187

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto Civile - Diritto Penale - Lo Studio legale MENNEA offre servizi di consulenza legale nel settore civile e...

CARMELO FINOCCHIARO
mini sito

Via Carnazza, 81, 95030, Tremestieri Etneo (CT)

Telefono:

0958996835

Cellulare:

3358439786

Professione:

Consulente del Lavoro