LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Ordinanza 3 ottobre 2012,  n. 16843


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           

Dott. BATTIMIELLO Bruno                           -  Presidente   - 

Dott. LA TERZA    Maura                      -  rel. Consigliere  - 

Dott. IANNIELLO   Antonio                         -  Consigliere  - 

Dott. MAMMONE     Giovanni                        -  Consigliere  - 

Dott. MANNA       Antonio                         -  Consigliere  - 


ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 8520/2011 proposto da:


FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (OMISSIS),  - ricorrente -


contro


P.P. - controricorrente -


avverso  la sentenza n. 2439/2010 della CORTE D'APPELLO di  BARI  del 30/05/2010, depositata il 30/06/2010;

udita  la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio  del 19/09/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito  l'Avvocato  Schiano Angelo difensore della ricorrente  che  si riporta agli scritti;

udito l'Avvocato Casareale Anna difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;

è  presente  il  P.G. in persona del Dott. MARCELLO  MATERA  che  si riporta alla relazione.

                

FATTO


Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha rigettato il gravame proposto dalle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., succeduta alla Gestione Commissariale Governativa Ferrovie del Sud Est, avverso la sentenza del Tribunale della medesima città, nei confronti di P.P., dipendente cessato dal servizio successivamente al 30 giugno 1998, confermando l'accoglimento della domanda del lavoratore avente ad oggetto il pagamento di differenze del trattamento di fine servizio per omesso computo di alcune voci retributive.

La Corte ha ritenuto fondata la domanda di computo, nell'indennità di buonuscita (calcolata al 31 maggio 1982) e nel tfr, di dette voci, atteso il loro carattere retributivo, fisso e continuativo, ai sensi dell'art. 2121 c.c. nel testo anteriore alla L. n. 297 del 1982. Ha inoltre rilevato che la continuità della erogazione degli emolumenti in questione era provata dalle buste paga esibite.

Avverso questa decisione la società ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi, cui l'intimato ha resistito con controricorso.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;

Letta la memoria adesiva del lavoratore;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Infatti, con il primo motivo la società ricorrente propone il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se la disciplina privatistica per il calcolo del TFR, dettata dagli art. 2120 e 2121 c.c., può essere applicata anche a questioni sorte antecedentemente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, quando il rapporto di lavoro de quo era assoggettato alla precedente disciplina pubblicistica".

Il motivo è manifestamente infondato. Infatti, la Corte d'appello ha affermato che il calcolo della buonuscita degli autoferrotranvieri, alla data del 31 maggio 1982, è regolato dagli artt. 2120 e 2121 c.c. vecchio testo, mentre il tfr spettante a partire dal 1 giugno 1982 va computato secondo il nuovo testo dell'art. 2120 c.c.. Si tratta di un giudizio giuridicamente corretto, conforme alla giurisprudenza di questa Corte in materia (Cass. n. 5935/1996, n. 8559/1999, n. 26096/2007).

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la disciplina dell'indennità di buonuscita è regolata per gli autoferrotranvieri dal R.D. n. 148 del 1931, il cui art. 1 rinvia alla contrattazione collettiva, nella specie costituita dal CCNL del 23 luglio 1976, il cui art. 24 esclude dal calcolo della buonuscita il lavoro straordinario e le varie indennità di trasferta, di diaria e diaria parziale.

L'esclusione dell'indennità' di presenza è sancita dall'art. 4 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981. Peraltro - prosegue la società1 la stessa L. n. 297 del 1982, art. 4, comma 6, fa salva la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici; ed è da escludere la nullità delle clausole dei contratti collettivi anteriori alla L. n. 297 del 1982, che derogano al principio di onnicomprensività. La ricorrente sostiene inoltre che la L. n. 297 del 1982, sul tfr non si applica agli autoferrotranvieri; che le voci in questione (lavoro straordinario, indennità di trasferta, diaria intera, diaria ridotta, indennità di presenza) non rientrano nella retribuzione normale fissata dall'art. 24 ccnl 23.7.1976; che sono voci saltuarie e variabili e pertanto non vanno computate. L'illustrazione del motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se alle Ferrovie in concessione è applicabile la L. n. 297 del 1982, essendo tale categoria notoriamente assoggettata a disciplina pubblicistica speciale (R.D. n. 148 del 1931 e successive modifiche) e se inoltre gli emolumenti presi a base per il computo del TFR vanno individuati in relazione al concetto di retribuzione normale fissato dall'art. 24 CCNL 23/7/1976 che fra i compensi da escludere, oltre a taluni nominati in modo specifico, indica anche tutti quelli corrisposti in modo saltuario e variabile".

11 motivo è manifestamente infondato. Le censure in esso contenute si pongono in contrasto con consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di buonuscita degli autoferrotranvieri. Ed infatti "Il principio affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze 22 giugno 1971 n. 140 e 28 maggio 1975 n. 124, secondo il quale la retribuzione da prendere a base del calcolo dell'indennità di buonuscita del personale autoferrotranviario senza diritto a pensione (R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 26, all. a) deve intendersi in senso onnicomprensivo, secondo i criteri fissati per l'indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 c.c., trova applicazione anche riguardo all'indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale autoferrotranviario con diritto a pensione, con la conseguente nullità di clausole contrattuali esclusive della computabilità di emolumenti di natura retributiva (nella specie, indennità di L. trentamila mensili e cinquecentosettanta giornaliere previste dall'accordo del 21 maggio 1981)" (Cass. n. 5595/1994, n. 2391 e 4872/1995, n. 5935/1996, n. 5624/2000, n. 26096/2007, n. 17769/2008; e per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, Cass. n. 9120/1995, n. 5935/1996 cit., n. 8559/1999, n. 12863/2005 cit., n. 10183/2006 cit, n. 26096/2007 cit, n. 17769/2008 cit). Per quanto riguarda le singole voci retributive, le censure della ricorrente si rivolgono contro l'accertamento compiuto dalla Corte d'appello, la quale ha motivato che la continuità della prestazione per lavoro straordinario feriale risultava dai prospetti paga mensili i quali rivelavano un compenso sempre presente e di importo tale da costituire consistente partita del trattamento retributivo.

Sull'indennità di trasferta, diaria e diaria parziale, la Corte ha spiegato che esse venivano corrisposte con continuità anche nei casi in cui per contratto non sussistevano le condizioni per la trasferta, sicchè' era da ritenere la loro natura retributiva ed assente la funzione di rimborso spese. Analogamente ha motivato in ordine all'indennità di presenza, aventi anch'esse natura retributiva e corrisposte con continuità.

Il ricorso va quindi rigettato (nello stesso senso, tra le tante Sez. L, Ordinanza n. 8412 del 2010). Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro quaranta per esborsi e millecinquecento per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2012