Attenzione calamitata in tema di prevenzione incendi
Nota alla Sentenza n. 16313 del 25 febbraio 2009 – depositata il 17 aprile 2009 - Sezione Terza Penale, Presidente E. Lupo, Relatore A. Teresi - Avv. Anna Larussa
Con la sentenza n. 16313 del 25 febbraio 2009 (depositata il 17 aprile 2009) la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che sussiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 37 dell’abrogato d.P.R.. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e quella oggi contemplata dall’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), richiamato dall’art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): ciò, in quanto per entrambe le fattispecie opererebbe la previsione che, in tema di lavorazioni pericolose, ritiene sufficiente, per l’assoggettamento a controllo dei Vigili del Fuoco, la detenzione o l’impiego nell’azienda o nella lavorazione di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti....
(Avv. Anna Larussa)
LaPrevidenza.it, 14/05/2009