Attenzione
calamitata in tema di prevenzione incendi
Nota
alla Sentenza n. 16313 del 25 febbraio 2009 – depositata il 17
aprile 2009 (Sezione Terza Penale, Presidente E. Lupo, Relatore A.
Teresi)
Con
la sentenza n. 16313 del 25 febbraio 2009 (depositata il 17 aprile
2009) la Terza Sezione
Penale della
Corte di Cassazione ha affermato che sussiste continuità
normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 37
dell’abrogato d.P.R.. 27 aprile 1955, n. 547
(Norme
per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
e
quella oggi contemplata dall’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006,
n. 139 (Riassetto
delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge
29 luglio 2003, n. 229),
richiamato dall’art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):
ciò, in quanto per entrambe le fattispecie opererebbe la
previsione che, in tema di lavorazioni pericolose, ritiene
sufficiente, per l’assoggettamento a controllo dei Vigili del
Fuoco, la detenzione o l’impiego nell’azienda o nella
lavorazione di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti.
L’attenzione
non può che essere calamitata dall’arresto in parola
poiché la Corte si sofferma sulla disciplina in tema di
prevenzione incendi per
la prima volta dopo
l’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cosiddetto
T.U. sicurezza), il quale, come noto, riconosce nella prevenzione de
qua una
“funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva
competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri
applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di
sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di
tutela dei beni e dell'ambiente”.
Orbene, la comprensione
del decisum, per un verso, presuppone la conoscenza del caso
concreto, per altro verso, impone uno sforzo ricostruttivo del
panorama normativo che, senza risolversi in un invito allo strabismo,
guardi, con un occhio, alla normativa abrogata, e con l’altro,
a quella attualmente vigente.
Questo il caso che ha
sollecitato le conclusioni sopra rassegnate dai Supremi Giudici.
Il
legale rappresentante di una società edile veniva condannato
al pagamento di mille euro di ammenda per aver installato, in un’area
aziendale, un impianto di distribuzione di carburanti per uso
privato, senza aver preventivamente richiesto la visita di collaudo
dei vigili del fuoco: il Tribunale riteneva, infatti, che l’azienda
in questione rientrasse fra le aziende tenute a sottoporre a visita
di collaudo il predetto impianto ai sensi degli artt. 36 e 37 del
d.P.R. 547/1955 e della tabella A allegata al d.P.R. 689/1959 che
include al n. 11 “depositi, magazzini e rivendite di benzina,
petrolio, olii minerali e altri prodotti idrocarburanti, infiammabili
o combustibili per quantità superiori a 500Kg”.
L’imputato
ricorreva per cassazione assumendo la non riconducibilità
dell’attività svolta dalla società dallo stesso
legalmente rappresentata fra quelle contemplate dalle tabelle A e B
del d.p.r. 689/59, trattandosi di attività edile, e la
conseguente impossibilità di ravvisare l’integrazione di
un reato nell’apertura di un distributore di carburanti
all’interno dell’azienda.
La tesi difensiva
appena esposta non convinceva, tuttavia, la Corte di Cassazione che
rigettava il ricorso.
Queste le motivazioni.
La Corte osserva,
anzitutto, che in materia di prevenzione incendi le aziende e le
lavorazioni indicate nelle tabelle A e B approvate con il d.P.R. 26
maggio 1959 n.689 (Determinazione delle aziende e lavorazioni
soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al comando dei
Vigili del Fuoco) erano originariamente assoggettate al rilascio
del certificato di prevenzione incendi, in difetto del quale era
configurabile il reato previsto, secondo una scissione tipica dei
testi normativi complessi, dagli artt. 36 e 37 (parte precettiva) e
389 (parte sanzionatoria) del d.P.R. 547 del 1955 e s.m.i. .
Osserva,
poi, come l’abrogazione del predetto decreto ad opera del t.u.
sicurezza sia da considerarsi esclusivamente formale: ed invero il
testo unico in questione, pur avendo abrogato il d.P.R. 547/55,
richiama all’art. 46, rubricato per l’appunto
“prevenzione incendi”, una norma contemplata dal D.Lgs. 8
marzo 2006, n. 139 (Riassetto
delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge
29 luglio 2003, n. 229),
per la quale pure opera la disposizione che ritiene sufficiente,
per
l’assoggettamento al controllo dei Vigili del Fuoco, che
nell’azienda o nella lavorazione si detengano o si impieghino
prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, quale che sia
l’attività svolta.
Ed
invero la norma in questione (art. 16 del decreto da ultimo citato)
dispone che “il certificato di prevenzione incendi attesta il
rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione
incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei
locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose,
individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti
infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di
incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni
ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del
Presidente della Repubblica (…)”.
Orbene, è
l’identità di tale presupposto che induce la Corte a
ritenere che si sia in presenza di una continuità normativa
tra le due fattispecie.
Ne consegue che in casi
come quello in esame il reato si configura, a prescindere dalla
tipologia di attività svolta dall’impresa, laddove
nell’impresa si detengano o si impieghino comunque prodotti
infiammabili.
Avv.
Anna Larussa