Attenzione calamitata in tema di prevenzione incendi

 

Nota alla Sentenza n. 16313 del 25 febbraio 2009 – depositata il 17 aprile 2009 (Sezione Terza Penale, Presidente E. Lupo, Relatore A. Teresi)

 

Con la sentenza n. 16313 del 25 febbraio 2009 (depositata il 17 aprile 2009) la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che sussiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 37 dell’abrogato d.P.R.. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e quella oggi contemplata dall’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), richiamato dall’art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): ciò, in quanto per entrambe le fattispecie opererebbe la previsione che, in tema di lavorazioni pericolose, ritiene sufficiente, per l’assoggettamento a controllo dei Vigili del Fuoco, la detenzione o l’impiego nell’azienda o nella lavorazione di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti.

L’attenzione non può che essere calamitata dall’arresto in parola poiché la Corte si sofferma sulla disciplina in tema di prevenzione incendi per la prima volta dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cosiddetto T.U. sicurezza), il quale, come noto, riconosce nella prevenzione de qua una “funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente”.

Orbene, la comprensione del decisum, per un verso, presuppone la conoscenza del caso concreto, per altro verso, impone uno sforzo ricostruttivo del panorama normativo che, senza risolversi in un invito allo strabismo, guardi, con un occhio, alla normativa abrogata, e con l’altro, a quella attualmente vigente.

Questo il caso che ha sollecitato le conclusioni sopra rassegnate dai Supremi Giudici.

Il legale rappresentante di una società edile veniva condannato al pagamento di mille euro di ammenda per aver installato, in un’area aziendale, un impianto di distribuzione di carburanti per uso privato, senza aver preventivamente richiesto la visita di collaudo dei vigili del fuoco: il Tribunale riteneva, infatti, che l’azienda in questione rientrasse fra le aziende tenute a sottoporre a visita di collaudo il predetto impianto ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.P.R. 547/1955 e della tabella A allegata al d.P.R. 689/1959 che include al n. 11 “depositi, magazzini e rivendite di benzina, petrolio, olii minerali e altri prodotti idrocarburanti, infiammabili o combustibili per quantità superiori a 500Kg”.

L’imputato ricorreva per cassazione assumendo la non riconducibilità dell’attività svolta dalla società dallo stesso legalmente rappresentata fra quelle contemplate dalle tabelle A e B del d.p.r. 689/59, trattandosi di attività edile, e la conseguente impossibilità di ravvisare l’integrazione di un reato nell’apertura di un distributore di carburanti all’interno dell’azienda.

La tesi difensiva appena esposta non convinceva, tuttavia, la Corte di Cassazione che rigettava il ricorso.

Queste le motivazioni.

La Corte osserva, anzitutto, che in materia di prevenzione incendi le aziende e le lavorazioni indicate nelle tabelle A e B approvate con il d.P.R. 26 maggio 1959 n.689 (Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al comando dei Vigili del Fuoco) erano originariamente assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in difetto del quale era configurabile il reato previsto, secondo una scissione tipica dei testi normativi complessi, dagli artt. 36 e 37 (parte precettiva) e 389  (parte sanzionatoria) del d.P.R. 547 del 1955 e s.m.i. .

Osserva, poi, come l’abrogazione del predetto decreto ad opera del t.u. sicurezza sia da considerarsi esclusivamente formale: ed invero il testo unico in questione, pur avendo abrogato il d.P.R. 547/55, richiama all’art. 46, rubricato per l’appunto “prevenzione incendi”, una norma contemplata dal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), per la quale pure opera la disposizione che ritiene sufficiente,

per l’assoggettamento al controllo dei Vigili del Fuoco, che nell’azienda o nella lavorazione si detengano o si impieghino prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, quale che sia l’attività svolta.

Ed invero la norma in questione (art. 16 del decreto da ultimo citato) dispone che “il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica (…)”.

Orbene, è l’identità di tale presupposto che induce la Corte a ritenere che si sia in presenza di una continuità normativa tra le due fattispecie.

Ne consegue che in casi come quello in esame il reato si configura, a prescindere dalla tipologia di attività svolta dall’impresa, laddove nell’impresa si detengano o si impieghino comunque prodotti infiammabili.



Avv. Anna Larussa