Assegno di mantenimento e mora debendi
Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 02.12.2011, n. 25871 - Mariagabriella Corbi
Tutto ha inizio con l’opposizione, da parte dell’ex marito dinanzi al giudice di pace di Venezia, al precetto di pagamento della somma di euro 2.410,00 notificatogli dall’ex coniuge, per ritardato versamento di assegni di mantenimento. In essa l’ex marito lamentava l’eccessivo ammontare della somma pretesa (comprendente anche l’assegno del “marzo 2004 non ancora maturato, oltre che di interessi anatocistici e voci di spesa processuale non liquidate né documentate”. Per contumacia della convenuta il Giudice di Pace di Venezia accoglie l’opposizione ma, successivamente, il Tribunale di Venezia lo rigetta e condanna l’ex coniuge al pagamento delle spese. Da lì il ricorso in Cassazione. Gli Ermellini della 1^ Sez Civile, sentenza 25871/2011, hanno precisato che “l’assegno di mantenimento in favore del coniuge integra un credito pecuniario, come tale produttivo, a norma dell’art.1282 cod. civile, di interessi corrispettivi ope legis, salvo diversa previsione del titolo, dalla data in cui diventi liquido ed esigibile (Cass., sez.1, 14 febbraio 2007, n.3336; Cass., sez.1, 9 agosto 1985, n.4411), si osserva che, una volta determinato, esso è soggetto alle regole ordinarie in tema di mora debendi; inclusa, quindi, la produzione di interessi legali sugli interessi scaduti dal giorno della domanda giudiziale, e cioè, nella specie, dalla notificazione del precetto di pagamento, atto di natura giuridica e contenuto equivalenti ad un’ordinaria domanda di condanna. Circa la liquidazione degli interessi per onorari e diritti, rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 10% la Suprema Corte precisa che “il rimborso a carico della parte soccombente delle spese generali in percentuale del 100/% degli importi liquidati a titolo di onorari e diritti spetta all’avvocato, a norma dell’articolo 15 del previgente decreto del ministro di Grazia e giustizia 5 ottobre 1994 n.585, applicabile ratione temporis alla fattispecie, anche a prescindere dalla menzione e dalla determinazione che il giudice ne effettui in sentenza, di mera efficacia dichiarativa di un diritto al rimborso derivante direttamente dalla norma - al pari degli ulteriori accessori rimborso dell’Iva, contributo C.A.P.) - pur in difetto di espressa menzione nel dispositivo […….] La liquidazione giudiziale di un’obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, determina infatti la conversione del debito di valore in debito di valuta, con il riconoscimento, da tale data, degli interessi corrispettivi” . L’uomo è stato condannato “alla rifusione di 2/3 delle spese già liquidate nel grado d’appello, nonché di 2/3 delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate; compensata la residua frazione”. L’assegno di “mantenimento” ha un'accezione più ampia circa la voce “alimenti”, essendo legato alla conservazione di tutto quanto risulti indispensabile al pregresso tenore di vita goduto in regime coniugale ed equivalente alla posizione economico-sociale dei coniugi. Il mantenimento spetta al coniuge che non ha avuto responsabilità nella separazione, a patto che il coniuge onerato non disponga dei mezzi necessari a mantenere l'antecedente standard di vita ed in proporzione alle sostanze dell'obbligato. L'orientamento restrittivo, comunque, non sembra pregiudicare la possibilità per il giudice di individuare le singole voci cui il contributo è destinato, purchè esse rientrino nella ratio del mantenimento: la Suprema Corte, con varie sentenze(Cass. 28 aprile 2006 n. 9876, 12 giugno 2006 n. 13592, 19 giugno 2003 n. 98067127, intervenendo in tema di separazione personale dei coniugi, ha ritenuto che il giudice abbia facoltà di determinare l'assegno periodico di mantenimento in una somma di denaro unica o in più voci di spesa, le quali nel loro insieme e correlate tra loro risultino idonee a soddisfare le esigenze del coniuge istante, con la conseguenza che il coniuge obbligato, può essere tenuto a corrispondere oltre a un assegno determinato in una somma di denaro, anche altre spese, quali quelle relative al canone di locazione per la casa coniugale e ai relativi oneri condominiali, purchè queste spese abbiano costituito oggetto di specifico accertamento nel loro ammontare e vengano attribuite nel rispetto dei criteri sanciti dal primo e secondo comma dell'art. 156, c.c.. Limite invalicabile rimane in ogni caso quello della determinatezza o determinabilità dell'obbligazione ex art. 1346, c.c.
Dr.ssa Mariagabriella Corbi
LaPrevidenza.it, 15/12/2011