Inpdap, Nota Operativa 2.7.2009 n. 39
Il decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha disposto all’articolo 69, a partire dal 1 gennaio 2009, il differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali nei confronti del personale in regime di diritto pubblico, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.
Il differimento, nello specifico, riguarda la maturazione degli aumenti biennali o delle classi di stipendio – previsti dai rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni di appartenenza del personale di cui trattasi – i quali, nei limiti del 2,50 per cento, vengono differiti “una tantum” dal 1 gennaio 2009.
Alla scadenza del periodo di differimento, da considerarsi utile ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali, è previsto (art. 69, comma 1) che venga attribuito il corrispondente valore economico maturato.
Parimenti, nelle ipotesi di cessazioni dal servizio o passaggi di qualifica (cfr. promozione giuridica alla qualifica superiore o attribuzione del trattamento economico superiore) avvenuti nel corso del periodo di differimento, la nuova norma (art.69, commi 2 e 3) stabilisce che si debba procedere, alla scadenza del periodo e con la medesima decorrenza, alla rideterminazione del trattamento economico di pensione o del trattamento economico spettante nella nuova qualifica, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell’aumento biennale maturato....
LaPrevidenza.it, 08/07/2009
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