Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica

Direzione Centrale delle Entrate - Direzione Centrale Previdenza


Nota operativa 2.7.2009 n. 39


Applicazione dell’art.69 della legge 133/2008 - Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali per il personale in regime di diritto pubblico.


Il decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha disposto all’articolo 69, a partire dal 1 gennaio 2009, il differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali nei confronti del personale in regime di diritto pubblico, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

Il differimento, nello specifico, riguarda la maturazione degli aumenti biennali o delle classi di stipendio – previsti dai rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni di appartenenza del personale di cui trattasi – i quali, nei limiti del 2,50 per cento, vengono differiti “una tantum” dal 1 gennaio 2009.

Alla scadenza del periodo di differimento, da considerarsi utile ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali, è previsto (art. 69, comma 1) che venga attribuito il corrispondente valore economico maturato.

Parimenti, nelle ipotesi di cessazioni dal servizio o passaggi di qualifica (cfr. promozione giuridica alla qualifica superiore o attribuzione del trattamento economico superiore) avvenuti nel corso del periodo di differimento, la nuova norma (art.69, commi 2 e 3) stabilisce che si debba procedere, alla scadenza del periodo e con la medesima decorrenza, alla rideterminazione del trattamento economico di pensione o del trattamento economico spettante nella nuova qualifica, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell’aumento biennale maturato.

Tale il disposto normativo, in relazione ai connessi adempimenti nei confronti dell’INPDAP, si precisa che il valore economico differito dell’aumento biennale o della classe di stipendio, per il quale si sono operate le ritenute sul trattamento economico fisso del personale in servizio, deve essere comunque soggetto a contribuzione. Il differimento di cui trattasi, infatti, producendo effetti sul solo trattamento stipendiale, nulla dispone e nulla modifica per le Amministrazioni interessate in tema di obbligo contributivo, sia per quanto attiene ai tempi dell’adempimento contributivo che per la misura dello stesso.

Pertanto, per ciascun mese di contribuzione, le ritenute relative devono essere calcolate e versate a questo Istituto sull’intera progressione economica al lordo di quanto non corrisposto a seguito del differimento.

Conseguentemente, ai fini dichiarativi, anche i dati retributivi e contributivi da indicare nella Denuncia Mensile Analitica per l’anno 2009 dovranno essere quelli al lordo della progressione economica.

Per il personale che cessa dal servizio, con diritto a pensione, durante il tempo di differimento, il terzo comma di detta disposizione prescrive che, a decorrere dalla data di scadenza di detto periodo, si debba provvedere alla rideterminazione del trattamento di pensione considerando, a questo fine, anche il corrispondente valore economico della classe di stipendio o dell’aumento biennale differito.

Per consentire a questo Istituto di provvedere all’integrale liquidazione della pensione di detto personale, le Amministrazioni interessate, nel modello “PA 04” avranno cura d’indicare, se variato, il trattamento stipendiale effettivamente percepito dall’interessato alla data di maturazione dell’avanzamento economico, nonché quello utile alla cessazione tenendo presente che le quote mensili di cui all’art.161 della legge 312/80 non devono essere attribuite se pertinenti allo scatto tabellare posticipato ovvero, se correlate alla classe di stipendio, devono essere calcolate sulla quota realmente corrisposta alla maturazione, pari all’eccedenza del 2,50% del suo valore economico.

Con riferimento alla scadenza dei dodici mesi di differimento, dovranno essere segnalati i dati relativi al nuovo trattamento economico comprensivo del valore degli emolumenti posticipati.



Il Dirigente Generale

Dr. Costanzo Gala


Il Dirigente Generale

Dott. Stefano Quaranta