Inps, Messaggio 5.12.2012 n. 20027
In considerazione delle richieste di chiarimenti formulate da talune sedi in merito all’obbligo contributivo dei maestri di sci in considerazione della stagionalità dell’attività prestata, si espongono di seguito i criteri a cui attenersi.
Preliminarmente si conferma l’ambito di operatività dell’art. 29 della l. 3 giugno 1975, n. 160, che esplicitamente ricomprende la categoria dei maestri di sci tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti allorché l’attività sia svolta in forma autonoma anche per il tramite di una associazione tra professionisti.
Con riferimento al carattere della stagionalità, si rimanda a quanto previsto dalla circolare 147/04 e si ricorda che i maestri di sci iscritti alla gestione commercianti, anche qualora abbiano lo status di studenti o pensionati in assenza di altra attività lavorativa che faccia venir meno il requisito della prevalenza, rientrano nell'obbligo di iscrizione per l'intero anno secondo le regole generali della gestione o comunque fino alla data di cessazione dell’attività in CCIAA.
Ne consegue che l’obbligo contributivo non può venire meno pur in presenza di una eventuale sospensione ovvero se la società diventa inattiva senza però cessare in CCIAA.
LaPrevidenza.it, 06/12/2012
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