In considerazione delle richieste di
chiarimenti formulate da talune sedi in merito all’obbligo contributivo
dei maestri di sci in considerazione della stagionalità dell’attività
prestata, si espongono di seguito i criteri a cui attenersi.
Preliminarmente si conferma l’ambito di operatività dell’art. 29 della
l. 3 giugno 1975, n. 160, che esplicitamente ricomprende la categoria
dei maestri di sci tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti
allorché l’attività sia svolta in forma autonoma anche per il tramite
di una associazione tra professionisti.
Con riferimento al carattere della stagionalità, si rimanda a quanto
previsto dalla circolare 147/04 e si ricorda che i maestri di sci
iscritti alla gestione commercianti, anche qualora abbiano lo status di
studenti o pensionati in assenza di altra attività lavorativa che
faccia venir meno il requisito della prevalenza, rientrano nell'obbligo
di iscrizione per l'intero anno secondo le regole generali della
gestione o comunque fino alla data di cessazione dell’attività in CCIAA.
Ne consegue che l’obbligo contributivo
non può venire meno pur in presenza di una eventuale sospensione ovvero
se la società diventa inattiva senza però cessare in CCIAA.
Un ragionamento diverso va fatto per i soggetti che non sono iscritti
in CCIAA e non hanno quindi una struttura imprenditoriale di cui
necessariamente occuparsi anche nella restante parte dell'anno: essi
possono attestare l’eventuale cessazione dell’attività al termine della
stagione invernale, presentando domanda di cancellazione tramite il
modulo on-line.
In tale ipotesi la sede è tenuta ad effettuare la cancellazione
medesima a meno che non se ne dimostri in altro modo l'infondatezza.
Si precisa che la contestuale sussistenza di un partita IVA attiva per
l’attività che determina l’iscrizione testimonia la continuazione
dell’attività e pertanto non può essere dato seguito alla domanda di
cancellazione.
Il Direttore Generale
Nori