martedì, 13 ottobre 2026

Agenzia delle Entrate tenuta al risarcimento per l’atto illegittimo

Cassazione civile, sez. III, sentenza 3.3.2011 n. 5120

 

Con citazione notificata in data 27.9.2005, G.F. conveniva in giudizio l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Patti, in persona del direttore pro tempore, e lo invitava a comparire innanzi al Giudice di Pace di Patti per l'udienza del. 25.11.2005.
Premetteva l'attore: che il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate Ufficio di Patti, gli aveva notificato, allo stesso, n.4 avvisi di accertamento, con richiesta di imposte, soprattasse ed interessi, relativi agli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, per un importo complessivo di Euro 5.971.50; che tale somma, successivamente, era stata iscritta a ruolo e, in data 19.07.2002, gli era stata notificata la cartella esattoriale n. (OMISSIS), emessa della Montepaschi Serit s.p.a., concessionario per la provincia di Messina; che esso attore aveva proposto ricorso e l'Ufficio, dopo aver riconosciuto un errore contabile, aveva comunicato l'emissione di un provvedimento di rimborso delle somme iscritte a ruolo.
Chiedeva i conseguenti danni e l'adito Giudice di Pace, con la decisione in esame depositata in data 29.6.2006, condannava l'Agenzia delle Entrate al risarcimento dei danni in favore dell'istante, liquidati in Euro 894,90, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; affermava in particolare detto Giudice che "anche sulla Pubblica Amministrazione grava l'obbligo di rispettare il principio fondamentale del neminem laedere previsto dall'art. 2043 c.c.. Il comportamento tenuto dalla convenuta non può che ravvisare violazione del suddetto principio...è ovvio che, nel caso di specie, il comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione, violando le più comuni regole di prudenza e di diligenza, ha causato un danno economico al G., che non può che essere risarcito e che comprende, tra l'altro, le spese sostenute dallo stesso per il commercialista e per le varie trasferte verso l'ufficio della Pubblica Amministrazione, nonchè le spese accessorie e consequenziali sostenute per conferire con la Pubblica Amministrazione"....

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LaPrevidenza.it, 23/10/2011

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