Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. TRIFONE
Francesco
- Presidente -
Dott. FILADORO
Camillo
- Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO
Mario
- Consigliere -
Dott. MASSERA
Maurizio
- Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO
Bruno
- rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 30379/2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE - ricorrente -
contro
G.F. (OMISSIS); - intimato -
avverso la sentenza n. 195/2006 del GIUDICE DI PACE di PATTI,
emessa il 29/6/2006, depositata il 29/06/2006, R.G.N. 370/C/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 04/02/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO
SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso.
Fatto
Con citazione notificata in data 27.9.2005, G.F. conveniva in giudizio
l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Patti, in persona del direttore
pro tempore, e lo invitava a comparire innanzi al Giudice di Pace di
Patti per l'udienza del. 25.11.2005.
Premetteva l'attore: che il Ministero delle Finanze, Agenzia delle
Entrate Ufficio di Patti, gli aveva notificato, allo stesso, n.4 avvisi
di accertamento, con richiesta di imposte, soprattasse ed interessi,
relativi agli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, per un importo complessivo
di Euro 5.971.50; che tale somma, successivamente, era stata iscritta a
ruolo e, in data 19.07.2002, gli era stata notificata la cartella
esattoriale n. (OMISSIS), emessa della Montepaschi Serit s.p.a.,
concessionario per la provincia di Messina; che esso attore aveva
proposto ricorso e l'Ufficio, dopo aver riconosciuto un errore
contabile, aveva comunicato l'emissione di un provvedimento di rimborso
delle somme iscritte a ruolo.
Chiedeva i conseguenti danni e l'adito Giudice di Pace, con la
decisione in esame depositata in data 29.6.2006, condannava l'Agenzia
delle Entrate al risarcimento dei danni in favore dell'istante,
liquidati in Euro 894,90, oltre interessi legali dalla domanda al
soddisfo; affermava in particolare detto Giudice che "anche sulla
Pubblica Amministrazione grava l'obbligo di rispettare il principio
fondamentale del neminem laedere previsto dall'art. 2043 c.c.. Il
comportamento tenuto dalla convenuta non può che ravvisare violazione
del suddetto principio...è ovvio che, nel caso di specie, il
comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione, violando le più
comuni regole di prudenza e di diligenza, ha causato un danno economico
al G., che non può che essere risarcito e che comprende, tra l'altro,
le spese sostenute dallo stesso per il commercialista e per le varie
trasferte verso l'ufficio della Pubblica Amministrazione, nonchè le
spese accessorie e consequenziali sostenute per conferire con la
Pubblica Amministrazione".
Ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate con un unico motivo;
non ha svolto attività difensiva l'intimato G..
Diritto
Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 2043 c.c.;
si afferma in particolare che il Giudice di Pace nel ritenere
applicabile alla P.A. il principio del neminem laedere e che "manca
nella specie il carattere dell'ingiustizia del danno, in relazione al
fatto che l'annullamento in autotutela non si configura quale obbligo
bensì come mera facoltà dell'amministrazione, con le conseguenze che il
privato non è titolare di alcuna posizione soggettiva in ordine al
ritiro dell'atto in positivo".
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Deve, innanzitutto, rilevarsi (come del resto pacifico nella
giurisprudenza di questa Corte - tra le altre, Cass. nn.
1191/2003;7531/2009;S.U. 261082007) che l'attività della pubblica
amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve
svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del
neminem laedere, codificato nell'art. 2043 c.c., per cui è consentito
al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa
pubblica amministrazione, un comportamento doloso o colposo che, in
violazione di tale norma e tale principio, abbia determinato la
violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanai principi di
legalità, imparzialità e buona amministrazione, di cui all'art. 97
Cost., la pubblica amministrazione è tenuta a subire le conseguenza
stabilite dall'art. 2043 c.c., atteso che tali principi si pongono come
limiti esterni alla sua attività discrezionale.
Sul punto, il giudice di merito ha, sulla base del discrezionale potere
valutativo ad esso spettante, ritenuta sussistente la violazione
dell'art. 2043 c.c., affermando, con sufficiente e logica motivazione,
che "buon diritto ha il sig. G.F. di vedersi risarcito il danno causato
dalla Pubblica Amministrazione.
Infatti, anche sulla Pubblica Amministrazione grava l'obbligo di
rispettare il principio fondamentale del neminem laedere, previsto
dall'art. 2043 c.c.. Il comportamento tenuto dalla convenuta non può
che ravvisare violazione del suddetto principio; infatti, nonostante le
diffide, mai l'Agenzia delle Entrate di Patti ha provveduto a
verificare quanto dall'attore lamentato, e cioè che esso non era tenuto
al pagamento delle somme richieste con gli avvisi di accertamento
notificati. Solo a seguito di ulteriori sollecitazioni da parte del
commercialista dell'attore, l'Agenzia delle Entrate di Patti ha ammesso
l'errore commesso, provvedendo all'annullamento delle somma richieste.
E' ovvio che, nel caso in specie, il comportamento tenuto dalla
Pubblica Amministrazione, violando le più comuni regole di prudenza e
di diligenza, ha causato un danno economico al sig. G., che non può che
essere risarcito e che comprende, tra l'altro, le spese sostenute dallo
stesso per il commercialista e per le varie trasferte verso l'ufficio
della Pubblica Amministrazione, nonchè le spese accessorie e
consequenziali sostenute per conferire con la Pubblica Amministrazione".
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato
comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente
fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011