Cassazione civ., Sezione lavoro, sentenza 30.10.2008 n. 26239 - Valter Marchetti
Fatto, primo e secondo grado del giudizio.
Con ricorso al Tribunale di Torino C. C., conviene in giudizio la s.r.l. “X” allo scopo di sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare che le era stato irrogato con lettera 15 maggio 2003, asserendo che la motivazione addotta era inesistente.
La domanda è rigettata dal giudice adito ed, a seguito di gravame della lavoratrice, la corte di appello di Torino, con sentenza 18 luglio 2005, conferma la decisione impugnata, ritenendo che, “ alla stregua dell'istruttoria espletata, era risultato che la C. , avvalendosi della collaborazione di altra lavoratrice, aveva fatto timbrare la cartolina orologio di ingresso prima di essere entrata al lavoro “. Sempre il giudice d’appello ritiene che al fatto de quo vada applicato l'art. 33 punto G del CCNL (alterazione o falsificazione delle certificazioni delle presenze) che legittima il licenziamento per giusta causa.
La Cassazione.
La Corte di Cassazione premette che la censurata (dal ricorrente) ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito appare logica e coerente, avendo detto giudice chiaramente spiegato il perché delle ritenuta maggiore attendibilità di alcuni testi a differenza della M..
Inoltre, afferma la Corte, sussiste la configurabilità nella specie della falsificazione della cartolina orologio all'inizio del turno di lavoro, con conseguente lesione del vincolo fiduciario a prescindere dal danno patrimoniale subito dalla società, nonché della congruità della sanzione irrogata attesa la gravità dell'addebito contestato.
A fronte di quanto sopra considerato, conclude la Corte, non essendo ravvisabile alcun vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata e contenendo il ricorso una inammissibile diversa ricostruzione dei fatti, le censure proposte devono essere rigettate....
LaPrevidenza.it, 17/12/2008
3497880035
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