Cassazione civile, Sezione lavoro, sentenza n.26239 del 2008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro Civile

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe Ianniruberto Rel. Presidente

Dott. Guido Vidiri Consigliere

Dott. Antonio Lamorgese Consigliere

Dott. Paolo Stile Consigliere

Dott. Giuseppe Napoletano Consigliere

Ha pronunciato la seguente



SENTENZA

Sul ricorso 313-2006 proposto da:

C. C. , elettivamente domiciliata in Roma, via Berengario 10, presso lo studio dell'avvocato, Cecchetti Paola, rappresentata e difesa dall'avvocato Francese Lucia, giusta delega a margine del ricorso;

-ricorrente-

Contro

V. I. , Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Gerolamo Belloni, 88, presso lo studio dell'avvocato, Prosperetti Giulio, che la rappresenta e difende unitamene agli avvocati Rolando barbara, russo Carlo, giusta delega a margine del controricorso;

-controricorrente-

Avverso la sentenza n. 981/2005 della Corte d'appello di Torino, depositata il 18/7/2005 R.G.N. 89/2005;

udita la relazione della casa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2008 dal Consigliere Dott. Giuseppe Ianniruberto;

udito l'Avvocato Prosperetti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Riello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Torino C. C., ha convenuto in giudizio la s.r.l. ... ... allo scopo di sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare che le era stato irrogato con lettera 15 maggio 2003, asserendo che la motivazione addotta era inesistente.

La domanda veniva rigettata dal giudice adito ed, a seguito di gravame della lavoratrice, la corte di appello di Torino, con sentenza 18 luglio 2005, ha confermato la decisione impugnata, ritenendo che, alla stregua dell'istruttoria espletata, era risultato che la C. , avvalendosi della collaborazione di altra lavoratrice, aveva fatto timbrare la cartolina orologio di ingresso prima di essere entrata al lavoro. Riteneva ancora il giudice di secondo grado che, al caso di specie, andava applicato l'art. 33 punto G del CCNL (alterazione o falsificazione delle certificazioni delle presenze) che legittimava il licenziamento per giusta causa.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la C. con due motivi.

Resiste con controricorso la ... ... s.r.l.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la C. denunzia violazione e falsa di non meglio specificate norme di diritto, ma in concreto censura la decisione impugnata per avere erroneamente interpretato le risultanze della prova testimoniale, non prestando credito alla teste di M. G., ma a tutti gli altri, benché legati alla società dal vincolo della subordinazione. In particolare non sarebbe stata acquisita la prova dell'esistenza di un accordo tra essa ricorrente e la compagna di lavoro (M.) affinché questa provvedesse a timbrare la cartolina di ingresso. Aggiunge ancora la ricorrente che la società non avrebbe subito un danno economico, che non vi sarebbe stato una lesione dei doveri di lealtà e che in ogni caso poteva essere irrogata una sanzione conservativa.

Con il secondo motivo sono prospettati vizi di motivazione perché non è stata considerata attendibile la deposizione della teste M. non piu' legata da alcun vincolo con la società, a differenza degli altri testi, le cui deposizioni non sarebbero risultate univoche e precise.

2. I due motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono privi di fondamento. E' il caso di premetter che, al di là dell'intestazione del primo motivo, con questo e con il secondo viene censurata la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, che, al contrario, appare logica e coerente, avendo detto giudice chiaramente spiegato il perché delle ritenuta maggiore attendibilità di alcuni testi a differenza della M. ; della configurabilità nella specie della falsificazione della cartolina orologio all'inizio del turno di lavoro; della lesione del vincolo fiduciario a prescindere dal danno patrimoniale subito dalla società, della congruità della sanzione irrogata attesa la gravità dell'addebito contestato.

In questa situazione, non essendo ravvisabile alcun vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata e contenendo il ricorso una inammissibile diversa ricostruzione dei fatti, le censure proposte devono essere rigettate.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di € 55.00 –

Per spese, di € 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 2008.

Il Presidente Estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 30 OTTOBRE 2008.