Sottrarre denaro al datore di lavoro legittima il licenziamento del dipendente malato di videopoker
Cassazione sez. lavoro, Sentenza 21 marzo 2008, n. 7650
Con l'unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all'art. 52 c.c.n.l. Poste Italiane dell'11 gennaio 2001, degli artt. 2106, 2110 e 2119 c.c., degli artt. 1, 3 e 5 l. n. 604 del 1966, nonché vizio di motivazione, il ricorrente critica l'impugnata sentenza per non aver considerato che in sede di c.t.u. era stato accertato che il dipendente nel momento in cui l'azione illecita fu compiuta si trovava, a causa della patologica dedizione al gioco d'azzardo (videopoker), nella condizione di non poter esercitare un controllo efficace sulla propria volontà, pur presumibilmente capendo il significato di quanto andava compiendo. Di conseguenza, la Corte d'appello avrebbe dovuto escludere la gravità dell'infrazione sotto il profilo soggettivo in relazione al disposto dell'art. 2106 c.c. e considerare che non era in discussione il potere del datore di lavoro di procedere a licenziamento per giusta causa durante la malattia. (Eius)
LaPrevidenza.it, 10/04/2008