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Corte di cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 21 marzo 2008, n. 7650
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello
di Campobasso, accogliendo l'appello, ha dichiarato la
legittimità del licenziamento irrogato il 18 febbraio 2000
dalla s.p.a. Poste Italiane al proprio dipendente D.G. Salvatore,
resosi responsabile, nello svolgimento dei compiti di addetto al
recapito (portalettere), dell'appropriazione continuata di somme
di danaro riscosse all'atto della consegna di materiale postale
gravato di assegno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo,
denunciando violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione
all'art. 52 c.c.n.l. Poste Italiane dell'11 gennaio 2001, degli
artt. 2106, 2110 e 2119 c.c., degli artt. 1, 3 e 5 l. n. 604 del
1966, nonché vizio di motivazione, il ricorrente critica
l'impugnata sentenza per non aver considerato che in sede di
c.t.u. era stato accertato che il dipendente nel momento in cui
l'azione illecita fu compiuta si trovava, a causa della
patologica dedizione al gioco d'azzardo (videopoker), nella
condizione di non poter esercitare un controllo efficace sulla
propria volontà, pur presumibilmente capendo il
significato di quanto andava compiendo. Di conseguenza, la Corte
d'appello avrebbe dovuto escludere la gravità
dell'infrazione sotto il profilo soggettivo in relazione al
disposto dell'art. 2106 c.c. e considerare che non era in
discussione il potere del datore di lavoro di procedere a
licenziamento per giusta causa durante la malattia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA.
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