Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo scioper, Deliberazione 30.7.2008
Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero relative a vertenze con la sola Croce rossa italiana che coinvolgono i servizi essenziali di cui al successivo art. 3 sono tenute a darne comunicazione con un preavviso di almeno dieci giorni all'ente presso la sede del Comitato centrale o, in caso di vertenze a livello di struttura territoriale decentrata, presso la sede della Croce rossa italiana a livello regionale interessata.
LaPrevidenza.it, 23/09/2008
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Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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Avvocato
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...