COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI


DELIBERAZIONE 30 luglio 2008

Valutazione di idoneita' del protocollo di intesa sottoscritto tra la
Croce  rossa  italiana  e  le  organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL
FP-SINADI  CRI, UIL PA e CSA di CISAL FIALP in data 19 dicembre 2007,
relativo  alla  definizione  dei criteri e delle modalita' da seguire
per  l'individuazione  delle  categorie  e  dei profili professionali
addetti  ai  servizi  minimi  essenziali  e per la determinazione dei
contingenti   del   personale  da  esonerare  in  caso  di  sciopero.
(Deliberazione n. 08/403).
                           LA COMMISSIONE

  Su proposta del commissario prof.ssa Mariella Magnani, delegato per
il settore;
  Premesso:
    1.  che  l'accordo  stipulato  in  data 13 marzo 2002 dall'ARAN e
dalle  Confederazioni  sindacali  CGIL, CISL, UIL, CSA di CISAL/FIALP
con  le  organizzazioni  sindacali  CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/PA e CISAL
(valutato  idoneo  dalla  Commissione  con  deliberazione n. 02/115 e
pubblicato  in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2002) applicato
agli  enti pubblici non economici non disciplina in maniera specifica
lo  sciopero  del  personale della Croce rossa italiana, che ha tra i
compiti istituzionali la tutela di diritti fondamentali dei cittadini
quale quello relativo alla salute;
    2. che,  in  particolare,  il  predetto  accordo non individua in
maniera adeguata i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili
che  devono essere garantiti in caso di sciopero del personale di cui
sopra;
    3. che,  per  tale  motivo,  questa Commissione ha sollecitato le
parti  stipulanti  l'accordo  succitato  ad  adottare  una  specifica
disciplina  applicabile in caso di sciopero del personale della Croce
rossa italiana;
    4. che,  in  data  6 giugno  2008,  la  Croce  rossa  italiana ha
trasmesso  a  questa Commissione il protocollo di intesa stipulato in
data  19 dicembre  2007  tra  la  stessa  Croce rossa e le segreterie
nazionali di CGIL FP, CISL FP-SINADI CRI, UIL PA e CSA di CISAL FIALP
(atto pervenuto in data 13 giugno 2008);
    5. che,  in  data  20 giugno  2008,  la Commissione ha inviato il
testo  del  suddetto  protocollo  di  intesa  alle associazioni degli
utenti,  al  fine di acquisirne il relativo parere ai sensi dell'art.
13,  lettera a)  della  legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata
dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
    6. che   sul   protocollo   in   questione   non  sono  pervenute
osservazioni  da  parte  di  alcuna  delle  associazioni degli utenti
destinatarie dello stesso;
  Considerato:
    1.  che,  l'accordo in oggetto disciplina adeguatamente, all'art.
2,  l'obbligo  di  preavviso  in  caso  di  azioni  di  sciopero  che
coinvolgano   i   servizi   essenziali,  cosi'  come  individuati  al
successivo art. 3, prevedendone la comunicazione nel termine di dieci
giorni  all'ente  presso  la sede del comitato centrale o, in caso di
vertenze  a  livello  di struttura territoriale decentrata, presso la
sede regionale CRI interessata dalla vertenza;
    2. che,  egualmente  adeguata,  al fine di assicurare il rispetto
dei   valori   e   dei   diritti   costituzionalmente   tutelati,  e'
l'individuazione  quali  servizi  essenziali delle attivita' indicate
nell'art.  3,  cosi'  come  dei  criteri  per  la  determinazione dei
contingenti  dei  lavoratori  che  dovranno  garantire le prestazioni
indispensabili (art. 4) nonche' delle modalita' di individuazione del
personale da esonerare (art. 5);
    3. che, sebbene si rinvii, per la quantificazione dei contingenti
di  personale  che  dovranno garantire le prestazioni indispensabili,
alla  contrattazione  decentrata, le parti si impegnano espressamente
ad  assicurare,  nelle  more,  i servizi minimi essenziali (art. 7) e
comunque  prevedono  che  «detti  contingenti  non potranno... essere
inferiori al 50% del personale normalmente impiegato» (art. 4);
    4. che, ai sensi dell'art. 7 del protocollo, per tutto quanto non
espressamente  ivi  previsto  si  rinvia alla legge n. 146 del 1990 e
successive  modificazioni  ed al citato accordo nazionale sui servizi
pubblici  essenziali  per il personale del comparto enti pubblici non
economici  del 13 marzo 2002 e che cio' concerne, in particolare, sia
la   previsione  relativa  alle  procedure  di  raffreddamento  e  di
conciliazione, sia l'intervallo tra azioni di sciopero;

                            Valuta idoneo

il  protocollo  di  intesa  sottoscritto in data 19 dicembre 2007 tra
Croce  rossa  italiana e CGIL FP, CISL FP-SINADI CRI, UIL PA e CSA di
CISAL FIALP;

                               Dispone

la  trasmissione della presente delibera alla Croce rossa italiana ed
alle  organizzazioni  sindacali CGIL FP, CISL FP-SINADI CRI, UIL PA e
CSA   di  CISAL  FIALP,  la  trasmissione,  ai  sensi  dell'art.  13,
lettera n),   legge   n.  146/1990  e  successive  modificazioni,  ai
Presidenti  delle  Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri,
nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione;
                           Dispone inoltre

la  pubblicazione  della presente delibera e del protocollo di intesa
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 30 luglio 2008
                                               Il presidente: Martone

        
      
                                                             Allegato

PROTOCOLLO  D'INTESA  PER  LA  DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITA' DA
SEGUIRE   PER   L'INDIVIDUAZIONE   DELLE   CATEGORIE  E  DEI  PROFILI
PROFESSIONALI   ADDETTI   AI  SERVIZI  MINIMI  ESSENZIALI  E  PER  LA
DETERMINAZIONE  DEI CONTINGENTI DEL PERSONALE DA ESONERARE IN CASO DI
                              SCIOPERO

    Il  giorno  19  dicembre  2007, presso i locali della Croce rossa
italiana  -  Comitato  centrale,  la  delegazione  trattante di parte
pubblica  come  individuata  dalla  delibera  del cdn n. 20/2006 e le
organizzazioni  sindacali  rappresentative  in  quanto  ammesse  alle
trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n.
165/2001;
    Vista  la  legge  n.  146/1990 cosi' come modificata ed integrata
dalla  legge  n.  83/2000  in materia di servizi minimi essenziali in
caso di sciopero;
    Visto l'accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure
di  raffreddamento  e  conciliazione  in  caso  di  sciopero  per  il
personale del comparto degli enti pubblici non economici del 13 marzo
2002 ed in particolare l'art. 3, comma 1;
    Visto  altresi'  l'art.  4,  comma 1,  lettera  A)  del  C.C.N.L.
2002-2005 dell'area VI della dirigenza;
    Ritenuto  di  dover  procedere  a definire criteri e modalita' da
seguire per la individuazione delle categorie e profili professionali
addetti  ai  servizi  minimi  essenziali  per  la  determinazione dei
contingenti di personale da esonerare in caso di sciopero; nonche' di
dover  procedere  ad  individuare  le  posizioni  dirigenziali  i cui
titolari devono essere esonerati dallo sciopero;
      Sottoscrivono il seguente protocollo d'intesa che, assieme agli
accordi  decentrati  di  cui  al successivo art. 4, comma 2, formera'
oggetto di apposito regolamento.
                               Art. 1.
                   Campo di applicazione e durata

    Il  presente protocollo d'intesa si applica in caso di sciopero a
tutto  il  personale  con  rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato  in  servizio  presso  Croce  rossa  italiana  e conserva
efficacia sino a diversa definizione che si rendesse necessaria.
                               Art. 2.
        Preavviso e modalita' di effettuazione degli scioperi

    Le  strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni
di  sciopero relative a vertenze con la sola Croce rossa italiana che
coinvolgono  i  servizi  essenziali  di cui al successivo art. 3 sono
tenute  a darne comunicazione con un preavviso di almeno dieci giorni
all'ente  presso la sede del Comitato centrale o, in caso di vertenze
a  livello di struttura territoriale decentrata, presso la sede della
Croce rossa italiana a livello regionale interessata.
                               Art. 3.
                     Servizi pubblici essenziali

    In ottemperanza alla legge n. 146/1990 ed al fine di garantire la
continuita'   dei   servizi   pubblici  essenziali  anche  in  regime
convenzionale  di  cui all'art. 2, comma 1, dell'accordo del 13 marzo
2002,  sono  individuate  come prestazioni indispensabili della Croce
rossa italiana le seguenti attivita':
      1) servizio di pronto soccorso e trasporto infermi;
      2) attivita' di protezione civile;
      3) assistenza agli ospiti dei centri di riabilitazione;
      4) assistenza ai soggetti ospiti nei CPT e CPA;
      5) attivita' di erogazione stipendi limitatamente alle giornate
di erogazione degli assegni;
      6)   servizio   di   portineria  per  garantire  l'accesso  per
l'erogazione dei servizi di cui ai punti precedenti.
                               Art. 4.
            Criteri per l'individuazione dei contingenti

    I  lavoratori  che  dovranno  garantire  l'erogazione dei servizi
minimi essenziali, esonerati quindi dallo sciopero, sono individuati,
ove  possibile,  secondo l'ordine alfabetico ed in base a principi di
rotazione  nell'ambito  del  personale  che normalmente effettua tali
servizi  ed  inquadrato  giuridicamente nel profilo professionale che
prevede  l'espletamento  delle  prestazione  ritenute  indispensabili
fatta  salva  la  possibilita'  che in casi eccezionali si ricorra ad
altro   personale   diversamente  inquadrato,  purche'  dotato  delle
competenze necessarie.
    La  quantificazione  dei  contingenti di personale, suddivisi per
area   e   profilo,   e'   definita,   entro  quindici  giorni  dalla
sottoscrizione   del   presente   protocollo,   dalla  contrattazione
decentrata  a  livello  di  struttura  periferica sede di RSU nel cui
ambito  siano  attivi i servizi di cui all'art. 3, anche in regime di
convenzione. Detti contingenti non potranno comunque essere inferiori
al 50% del personale normalmente impiegato.
    In  ogni  caso, per le prestazioni indispensabili di cui al punto
1)  dell'art.  3, va mantenuto in servizio il personale delle diverse
categorie  e  profili  normalmente  impiegato durante il turno in cui
viene effettuato lo sciopero.
                               Art. 5.
       Modalita' di individuazione del personale da esonerare

    I   nominativi   del  personale  che  deve  garantire  i  servizi
essenziali sono individuati dai responsabili delle Unita' della Croce
Rossa   Italiana   interessate   con   apposito  ordine  di  servizio
idoneamente  pubblicizzato; la comunicazione scritta agli interessati
e  per  conoscenza alle Organizzazioni sindacali deve comunque essere
effettuata  almeno  cinque  giorni  prima  della  data dello sciopero
stesso;   detti   termini   si   intendono   perentori  solo  ove  le
organizzazioni  sindacali  abbiano  fatto  pervenire il preavviso nei
termini  di  cui all'art. 2. Per il Comitato centrale la procedura e'
demandata  al  dirigente  del  servizio  12ª gestione risorse umane e
formazione.
    Il  personale  cosi' individuato ha diritto di esprimere (tramite
fax o e-mail) entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione la volonta' di
aderire  allo  sciopero  chiedendo  la  conseguente  sostituzione; la
richiesta  potra' essere accolta solo nel caso in cui la sostituzione
sia possibile.
    E'  fatta  salva  la  possibilita'  che  lavoratori di uno stesso
servizio, con uguale qualificazione professionale, possano accordarsi
tra   loro   per   provvedere   alla   sostituzione  dandone  formale
comunicazione.
    Resta   inteso  che  ove  l'ente  non  sia  nelle  condizioni  di
provvedere alla sostituzione, fatto divieto al lavoratore individuato
di   aderire  allo  sciopero;  in  difetto  l'ente  potra'  procedere
disciplinarmente.
                               Art. 6.
                       Personale dirigenziale

    Ai  sensi dell'art. 4, comma 1, lettera A) del C.C.N.L. 2002-2005
dell'area VI della dirigenza sono altresi' esonerati dallo sciopero i
direttori   regionali  e  di  area  metropolitana  da  cui  dipendano
funzionalmente  servizi  ritenuti  essenziali  ai  sensi dell'art. 3,
numeri 1),  2),  3)  e  4).  Per il Comitato centrale e' esonerato il
dirigente del servizio 2° interventi di emergenza.
                               Art. 7.
                Disposizioni transitorie e di rinvio

    Per  tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alla legge
n.   146/1990   cosi'  come  modificata  dalla  legge  n.  83/2000  e
all'accordo   nazionale   sui  servizi  pubblici  essenziali  per  il
personale del comparto EPNE del 13 marzo 2002.
    Nelle  more  della  definizione  dei  regolamenti di servizio, le
parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali.
    Il  presente  protocollo  con  allegate le schede dei contingenti
individuati  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 2,  sara'  inviato  alla
Commissione  di  garanzia  dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei  servizi  pubblici essenziali come previsto dall'art. 2, comma 4,
legge n. 146/1990.

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    Per le organizzazione sindacali    |    Per l'amministrazione
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CGIL FP (firmato)                      |(firmato)
CISL FP-SINADI CRI (firmato)           |(firmato)
UIL PA (firmato)                       |
CSA di CISAL FIALP (firmato)           |
RDB PI (non firmato)                   |