COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 30 luglio 2008
Valutazione di idoneita' del protocollo di intesa sottoscritto tra la
Croce rossa italiana e le organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL
FP-SINADI CRI, UIL PA e CSA di CISAL FIALP in data 19 dicembre 2007,
relativo alla definizione dei criteri e delle modalita' da seguire
per l'individuazione delle categorie e dei profili professionali
addetti ai servizi minimi essenziali e per la determinazione dei
contingenti del personale da esonerare in caso di sciopero.
(Deliberazione n. 08/403).
LA COMMISSIONE
Su proposta del commissario prof.ssa Mariella Magnani, delegato per
il settore;
Premesso:
1. che l'accordo stipulato in data 13 marzo 2002 dall'ARAN e
dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CSA di CISAL/FIALP
con le organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/PA e CISAL
(valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/115 e
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2002) applicato
agli enti pubblici non economici non disciplina in maniera specifica
lo sciopero del personale della Croce rossa italiana, che ha tra i
compiti istituzionali la tutela di diritti fondamentali dei cittadini
quale quello relativo alla salute;
2. che, in particolare, il predetto accordo non individua in
maniera adeguata i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili
che devono essere garantiti in caso di sciopero del personale di cui
sopra;
3. che, per tale motivo, questa Commissione ha sollecitato le
parti stipulanti l'accordo succitato ad adottare una specifica
disciplina applicabile in caso di sciopero del personale della Croce
rossa italiana;
4. che, in data 6 giugno 2008, la Croce rossa italiana ha
trasmesso a questa Commissione il protocollo di intesa stipulato in
data 19 dicembre 2007 tra la stessa Croce rossa e le segreterie
nazionali di CGIL FP, CISL FP-SINADI CRI, UIL PA e CSA di CISAL FIALP
(atto pervenuto in data 13 giugno 2008);
5. che, in data 20 giugno 2008, la Commissione ha inviato il
testo del suddetto protocollo di intesa alle associazioni degli
utenti, al fine di acquisirne il relativo parere ai sensi dell'art.
13, lettera a) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata
dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
6. che sul protocollo in questione non sono pervenute
osservazioni da parte di alcuna delle associazioni degli utenti
destinatarie dello stesso;
Considerato:
1. che, l'accordo in oggetto disciplina adeguatamente, all'art.
2, l'obbligo di preavviso in caso di azioni di sciopero che
coinvolgano i servizi essenziali, cosi' come individuati al
successivo art. 3, prevedendone la comunicazione nel termine di dieci
giorni all'ente presso la sede del comitato centrale o, in caso di
vertenze a livello di struttura territoriale decentrata, presso la
sede regionale CRI interessata dalla vertenza;
2. che, egualmente adeguata, al fine di assicurare il rispetto
dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, e'
l'individuazione quali servizi essenziali delle attivita' indicate
nell'art. 3, cosi' come dei criteri per la determinazione dei
contingenti dei lavoratori che dovranno garantire le prestazioni
indispensabili (art. 4) nonche' delle modalita' di individuazione del
personale da esonerare (art. 5);
3. che, sebbene si rinvii, per la quantificazione dei contingenti
di personale che dovranno garantire le prestazioni indispensabili,
alla contrattazione decentrata, le parti si impegnano espressamente
ad assicurare, nelle more, i servizi minimi essenziali (art. 7) e
comunque prevedono che «detti contingenti non potranno... essere
inferiori al 50% del personale normalmente impiegato» (art. 4);
4. che, ai sensi dell'art. 7 del protocollo, per tutto quanto non
espressamente ivi previsto si rinvia alla legge n. 146 del 1990 e
successive modificazioni ed al citato accordo nazionale sui servizi
pubblici essenziali per il personale del comparto enti pubblici non
economici del 13 marzo 2002 e che cio' concerne, in particolare, sia
la previsione relativa alle procedure di raffreddamento e di
conciliazione, sia l'intervallo tra azioni di sciopero;
Valuta idoneo
il protocollo di intesa sottoscritto in data 19 dicembre 2007 tra
Croce rossa italiana e CGIL FP, CISL FP-SINADI CRI, UIL PA e CSA di
CISAL FIALP;
Dispone
la trasmissione della presente delibera alla Croce rossa italiana ed
alle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FP-SINADI CRI, UIL PA e
CSA di CISAL FIALP, la trasmissione, ai sensi dell'art. 13,
lettera n), legge n. 146/1990 e successive modificazioni, ai
Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri,
nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione;
Dispone inoltre
la pubblicazione della presente delibera e del protocollo di intesa
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2008
Il presidente: Martone
Allegato
PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITA' DA
SEGUIRE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE E DEI PROFILI
PROFESSIONALI ADDETTI AI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI E PER LA
DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DEL PERSONALE DA ESONERARE IN CASO DI
SCIOPERO
Il giorno 19 dicembre 2007, presso i locali della Croce rossa
italiana - Comitato centrale, la delegazione trattante di parte
pubblica come individuata dalla delibera del cdn n. 20/2006 e le
organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle
trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n.
165/2001;
Vista la legge n. 146/1990 cosi' come modificata ed integrata
dalla legge n. 83/2000 in materia di servizi minimi essenziali in
caso di sciopero;
Visto l'accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure
di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il
personale del comparto degli enti pubblici non economici del 13 marzo
2002 ed in particolare l'art. 3, comma 1;
Visto altresi' l'art. 4, comma 1, lettera A) del C.C.N.L.
2002-2005 dell'area VI della dirigenza;
Ritenuto di dover procedere a definire criteri e modalita' da
seguire per la individuazione delle categorie e profili professionali
addetti ai servizi minimi essenziali per la determinazione dei
contingenti di personale da esonerare in caso di sciopero; nonche' di
dover procedere ad individuare le posizioni dirigenziali i cui
titolari devono essere esonerati dallo sciopero;
Sottoscrivono il seguente protocollo d'intesa che, assieme agli
accordi decentrati di cui al successivo art. 4, comma 2, formera'
oggetto di apposito regolamento.
Art. 1.
Campo di applicazione e durata
Il presente protocollo d'intesa si applica in caso di sciopero a
tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato in servizio presso Croce rossa italiana e conserva
efficacia sino a diversa definizione che si rendesse necessaria.
Art. 2.
Preavviso e modalita' di effettuazione degli scioperi
Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni
di sciopero relative a vertenze con la sola Croce rossa italiana che
coinvolgono i servizi essenziali di cui al successivo art. 3 sono
tenute a darne comunicazione con un preavviso di almeno dieci giorni
all'ente presso la sede del Comitato centrale o, in caso di vertenze
a livello di struttura territoriale decentrata, presso la sede della
Croce rossa italiana a livello regionale interessata.
Art. 3.
Servizi pubblici essenziali
In ottemperanza alla legge n. 146/1990 ed al fine di garantire la
continuita' dei servizi pubblici essenziali anche in regime
convenzionale di cui all'art. 2, comma 1, dell'accordo del 13 marzo
2002, sono individuate come prestazioni indispensabili della Croce
rossa italiana le seguenti attivita':
1) servizio di pronto soccorso e trasporto infermi;
2) attivita' di protezione civile;
3) assistenza agli ospiti dei centri di riabilitazione;
4) assistenza ai soggetti ospiti nei CPT e CPA;
5) attivita' di erogazione stipendi limitatamente alle giornate
di erogazione degli assegni;
6) servizio di portineria per garantire l'accesso per
l'erogazione dei servizi di cui ai punti precedenti.
Art. 4.
Criteri per l'individuazione dei contingenti
I lavoratori che dovranno garantire l'erogazione dei servizi
minimi essenziali, esonerati quindi dallo sciopero, sono individuati,
ove possibile, secondo l'ordine alfabetico ed in base a principi di
rotazione nell'ambito del personale che normalmente effettua tali
servizi ed inquadrato giuridicamente nel profilo professionale che
prevede l'espletamento delle prestazione ritenute indispensabili
fatta salva la possibilita' che in casi eccezionali si ricorra ad
altro personale diversamente inquadrato, purche' dotato delle
competenze necessarie.
La quantificazione dei contingenti di personale, suddivisi per
area e profilo, e' definita, entro quindici giorni dalla
sottoscrizione del presente protocollo, dalla contrattazione
decentrata a livello di struttura periferica sede di RSU nel cui
ambito siano attivi i servizi di cui all'art. 3, anche in regime di
convenzione. Detti contingenti non potranno comunque essere inferiori
al 50% del personale normalmente impiegato.
In ogni caso, per le prestazioni indispensabili di cui al punto
1) dell'art. 3, va mantenuto in servizio il personale delle diverse
categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui
viene effettuato lo sciopero.
Art. 5.
Modalita' di individuazione del personale da esonerare
I nominativi del personale che deve garantire i servizi
essenziali sono individuati dai responsabili delle Unita' della Croce
Rossa Italiana interessate con apposito ordine di servizio
idoneamente pubblicizzato; la comunicazione scritta agli interessati
e per conoscenza alle Organizzazioni sindacali deve comunque essere
effettuata almeno cinque giorni prima della data dello sciopero
stesso; detti termini si intendono perentori solo ove le
organizzazioni sindacali abbiano fatto pervenire il preavviso nei
termini di cui all'art. 2. Per il Comitato centrale la procedura e'
demandata al dirigente del servizio 12ª gestione risorse umane e
formazione.
Il personale cosi' individuato ha diritto di esprimere (tramite
fax o e-mail) entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione la volonta' di
aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione; la
richiesta potra' essere accolta solo nel caso in cui la sostituzione
sia possibile.
E' fatta salva la possibilita' che lavoratori di uno stesso
servizio, con uguale qualificazione professionale, possano accordarsi
tra loro per provvedere alla sostituzione dandone formale
comunicazione.
Resta inteso che ove l'ente non sia nelle condizioni di
provvedere alla sostituzione, fatto divieto al lavoratore individuato
di aderire allo sciopero; in difetto l'ente potra' procedere
disciplinarmente.
Art. 6.
Personale dirigenziale
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera A) del C.C.N.L. 2002-2005
dell'area VI della dirigenza sono altresi' esonerati dallo sciopero i
direttori regionali e di area metropolitana da cui dipendano
funzionalmente servizi ritenuti essenziali ai sensi dell'art. 3,
numeri 1), 2), 3) e 4). Per il Comitato centrale e' esonerato il
dirigente del servizio 2° interventi di emergenza.
Art. 7.
Disposizioni transitorie e di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alla legge
n. 146/1990 cosi' come modificata dalla legge n. 83/2000 e
all'accordo nazionale sui servizi pubblici essenziali per il
personale del comparto EPNE del 13 marzo 2002.
Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio, le
parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali.
Il presente protocollo con allegate le schede dei contingenti
individuati ai sensi dell'art. 4, comma 2, sara' inviato alla
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali come previsto dall'art. 2, comma 4,
legge n. 146/1990.
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Per le organizzazione sindacali | Per l'amministrazione
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UIL PA (firmato) |
CSA di CISAL FIALP (firmato) |
RDB PI (non firmato) |