Circolare Dip. Funzione Pubblica 27 novembre 2009 , n. 9 - Avv. Dario immordino
La nuova disciplina sul procedimento disciplinare e sui rapporti tra questo ed il procedimento penale si applica a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti di cui sia stata acquisita notizia dalle autorità competenti in data successiva all’entrata in vigore della cd riforma Brunetta (Decreto legislativo n. 150/2009).
Questa è a fornita dalla circolare emananata dal Ministro della Funzione pubblica al fine di contribuire all’uniforme applicazione della nuova normativa.
La soluzione indicata dalla circolare si fonda sulla constatazione che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, la questione dell’applicabilità della novella ai procedimenti pendenti va necessariamente risolta sulla base dei criteri ermeneutica generali, tra i quali nel caso di specie quello di cui all’art. 11 delle preleggi, in base al quale, in assenza di diverse esplicite previsioni , la legge dispone solo per il futuro.
Motivo per cui , considerato che in materia disciplinare il presupposto per l’avvio del procedimento è costituito dall’acquisizione della notizia dell’infrazione da parte del responsabile della struttura competente, deve necessariamente ritenersi che nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti della fattispecie si manifestino prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2009 , continuerà a farsi applicazione delle disposizioni recate dalle leggi precedenti e dalla contrattazione collettiva.
. L'applicazione ai procedimenti disciplinari del regime precedente alla riforma comporta anche la possibilità di ricorrere al cosiddetto patteggiamento (il vecchio art. 55, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001). Una facoltà che, dal 16.11.2009, non potrà più essere esercitata in quanto non richiamata dalla legge di riforma, che prevede invece l'istituto della "conciliazione non obbligatoria" (tranne per i casi di licenziamento immediato). La nuova disciplina delinea infatti una procedura che si conclude con l’irrogazione di una sanzione "concordemente determinata" dalle parti, ma che in ogni caso non potrà essere di specie diversa da quella prevista (dalla legge o dal contratto collettivo) per l'infrazione per la quale si procede....
LaPrevidenza.it, 09/12/2009
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