Procedimenti disciplinari nel pubblico impiego: i chiarimenti della Funzione Pubblica
(Avv. Dario Immordino)
La nuova disciplina sul procedimento disciplinare e sui rapporti tra questo ed il procedimento penale si applica a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti di cui sia stata acquisita notizia dalle autorità competenti in data successiva all’entrata in vigore della cd riforma Brunetta (Decreto legislativo n. 150/2009).
Questa è a fornita dalla circolare emanata dal Ministro della Funzione pubblica al fine di contribuire all’uniforme applicazione della nuova normativa.
La soluzione indicata dalla circolare si fonda sulla constatazione che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, la questione dell’applicabilità della novella ai procedimenti pendenti va necessariamente risolta sulla base dei criteri ermeneutica generali, tra i quali nel caso di specie quello di cui all’art. 11 delle preleggi, in base al quale, in assenza di diverse esplicite previsioni , la legge dispone solo per il futuro.
Motivo per cui , considerato che in materia disciplinare il presupposto per l’avvio del procedimento è costituito dall’acquisizione della notizia dell’infrazione da parte del responsabile della struttura competente, deve necessariamente ritenersi che nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti della fattispecie si manifestino prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2009 , continuerà a farsi applicazione delle disposizioni recate dalle leggi precedenti e dalla contrattazione collettiva.
. L'applicazione ai procedimenti disciplinari del regime precedente alla riforma comporta anche la possibilità di ricorrere al cosiddetto patteggiamento (il vecchio art. 55, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001). Una facoltà che, dal 16.11.2009, non potrà più essere esercitata in quanto non richiamata dalla legge di riforma, che prevede invece l'istituto della "conciliazione non obbligatoria" (tranne per i casi di licenziamento immediato). La nuova disciplina delinea infatti una procedura che si conclude con l’irrogazione di una sanzione "concordemente determinata" dalle parti, ma che in ogni caso non potrà essere di specie diversa da quella prevista (dalla legge o dal contratto collettivo) per l'infrazione per la quale si procede.
In altri termini la concertazione tra le parti può determinare la misura o altri elementi della sanzione adeguandola alle circostanze della fattispecie, al fine di rendere il più equa possibile la "reazione" del sistema all’inottemperanza ai comportamenti o ai doveri prescritti, ma non può spingersi sino ad alterare sostanzialmente il rapporto tra illecito e conseguenze giuridiche previste dall’ordinamento. Ne deriva una sorta di “libertà condizionata”, finalizzata ad impedire che la tutela degli interessi pubblici sottesi al rispetto delle prescrizioni concernenti l’azione della p.a. venga in toto affidato alla valutazione delle parti.
Considerata l’importanza del principio della immutabilità della tipologia di sanzione in relazione ai principi e valori che devono necessariamente presiedere all’azione pubblica (quali ad esempio quelli di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione) la circolare invita le amministrazioni ad applicarlo anche nelle ipotesi in cui debbano far ricorso al patteggiamento, fermo restando che, in virtù del principio di legalità , le nuove fattispecie disciplinari e penali, con le correlate sanzioni e pene, non potranno trovare applicazione in relazione a fattispecie verificatesi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Ne deriva la possibilità
che nei casi in cui i presupposti per l’attivazione del
procedimento disciplinare si verifichino prima dell’entrata in
vigore della nuova legge, ma l’amministrazione ne acquisisca
notizia in data successiva, per quanto concerne i profili procedurali
troverà applicazione la disciplina recata dalla riforma
Brunetta, ma per gli aspetti sostanziali dovrà farsi
riferimento alle precedenti disposizioni di legge o della
contrattazione collettiva.
Anche nelle ipotesi disciplinate dalla
normativa precedente alla riforma, tuttavia, non sarà
possibile impugnare le sanzioni dinanzi ai collegi arbitrali di
disciplina, né di fronte all'arbitro unico, tranne che per i
procedimenti pendenti