Cassazione civile sez. lav., sentenza 21 ottobre 2010 n. 21612
La Corte d’appello di Campobasso ha respinto, con sentenza depositata il xxx, l’appello proposto da P.A., cassiera di banca, nei confronti di Unicredito Italiano s.p.a., Unicredit Banca s.p.a., Unicredit Banca d’impresa s.p.a. E Unicredit Private Banking s.p.a. Avverso la sentenza del 19 settembre 2002, con la quale il Tribunale della medesima città, adito quale giudice del lavoro, aveva respinto la sua domanda di annullamento del licenziamento intimatole dalla datrice di lavoro Rolo Banca (poi incorporata nella Unicredito Italiano s.p.a.) in data (OMISSIS), a seguito delle contestazioni disciplinari comunicatele con lettera del (OMISSIS) precedente. In proposito, la Corte territoriale, ritenuta tardiva la produzione di un documento, valutato comunque come irrilevante in giudizio, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Unicredit Banca, essendo Unicredito Italiano s.p.a. La società che era subentrata all’originale datrice di lavoro della lavoratrice per successione universale alla stessa mentre ad Unicredit Banca era stato conferito il ramo di azienda relativo all’attività bancaria domestica solo in un momento successivo alla fusione che aveva dato origine alla Unicredito Italiano. In ordine al licenziamento, originato da una denuncia, proveniente dal cliente D.L., zio o comunque lontano parente della lavoratrice (relativa ad alcune irregolarità, da lui riscontrate nella gestione affidata per suo conto a quest’ultima, di alcune operazioni di deposito e prelievo presso la banca di cui ella era dipendente), la Corte d’appello ha anzitutto respinto la deduzione di un vizio nella procedura necessaria per l’irrogazione dello stesso, vizio che sarebbe consistito nel non avere consentito alla destinataria delle contestazioni disciplinari di prendere visione della lettera di reclamo dello zio, resa nota dalla società solo nel giudizio di primo grado. La Corte ha altresì respinto le censure di carenze istruttorie da parte del giudice di primo grado, che non avrebbe adeguatamente valorizzato il fatto che nessun danno sarebbe derivato alla Banca dalle irregolarità denunciate. Infine, sul piano della proporzionalità della sanzione del licenziamento rispetto alle mancanze accertate, la sentenza impugnata, rilevato che dal giudizio era emerso che su 43 delle 45 contabili esaminate la sottoscrizione del cliente D.L. Era apocrifa ed era stata apposta dall’appellante nipote dello stesso, ha valutato tale fatto come talmente grave da meritare la sanzione espulsiva. La valutazione è motivata in ragione della reiterazione delle condotte accertate in un arco temporale consistente, della considerevole anzianità ed esperienza lavorativa della ricorrente, che aveva raggiunto un ruolo quasi apicale, della reale portata e gravità del comportamento della lavoratrice quale evidenziato anche alla stregua dell’applicazione a suo carico per i fatti denunciati di una pena detentiva su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per truffa ai danni dello zio nonché infine del discredito che il comportamento della P. avrebbe provocato nei rapporti tra la Banca e il cliente (peraltro di notevole importanza economica per la Banca). Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso P. A., affidandolo a 4 motivi, corredati dei quesiti di diritto e dei momenti di sintesi imposti dall’art. 366 bis c.p.c..
LaPrevidenza.it, 14/01/2011
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