LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 21.10.2010 n. 21612
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso proposto da:
P.A., - ricorrente -
contro
UNICREDITO ITALIANO S.P.A. - controricorrenti -
e contro
UNICREDIT PRIVATE BANKING S.P.A., UNICREDIT BANCA D’IMPRESA S.P.A.; - intimati -
avverso la sentenza n. xx della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il xx R.G.N. Xx;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/06/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito l’Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
La Corte d’appello di Campobasso ha respinto, con sentenza depositata il xxx, l’appello proposto da P.A., cassiera di banca, nei confronti di Unicredito Italiano s.p.a., Unicredit Banca s.p.a., Unicredit Banca d’impresa s.p.a. E Unicredit Private Banking s.p.a. Avverso la sentenza del 19 settembre 2002, con la quale il Tribunale della medesima città, adito quale giudice del lavoro, aveva respinto la sua domanda di annullamento del licenziamento intimatole dalla datrice di lavoro Rolo Banca (poi incorporata nella Unicredito Italiano s.p.a.) in data (OMISSIS), a seguito delle contestazioni disciplinari comunicatele con lettera del (OMISSIS) precedente.
In proposito, la Corte territoriale, ritenuta tardiva la produzione di un documento, valutato comunque come irrilevante in giudizio, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Unicredit Banca, essendo Unicredito Italiano s.p.a. La società che era subentrata all’originale datrice di lavoro della lavoratrice per successione universale alla stessa mentre ad Unicredit Banca era stato conferito il ramo di azienda relativo all’attività bancaria domestica solo in un momento successivo alla fusione che aveva dato origine alla Unicredito Italiano.
In ordine al licenziamento, originato da una denuncia, proveniente dal cliente D.L., zio o comunque lontano parente della lavoratrice (relativa ad alcune irregolarità, da lui riscontrate nella gestione affidata per suo conto a quest’ultima, di alcune operazioni di deposito e prelievo presso la banca di cui ella era dipendente), la Corte d’appello ha anzitutto respinto la deduzione di un vizio nella procedura necessaria per l’irrogazione dello stesso, vizio che sarebbe consistito nel non avere consentito alla destinataria delle contestazioni disciplinari di prendere visione della lettera di reclamo dello zio, resa nota dalla società solo nel giudizio di primo grado.
La Corte ha altresì respinto le censure di carenze istruttorie da parte del giudice di primo grado, che non avrebbe adeguatamente valorizzato il fatto che nessun danno sarebbe derivato alla Banca dalle irregolarità denunciate.
Infine, sul piano della proporzionalità della sanzione del licenziamento rispetto alle mancanze accertate, la sentenza impugnata, rilevato che dal giudizio era emerso che su 43 delle 45 contabili esaminate la sottoscrizione del cliente D.L. Era apocrifa ed era stata apposta dall’appellante nipote dello stesso, ha valutato tale fatto come talmente grave da meritare la sanzione espulsiva.
La valutazione è motivata in ragione della reiterazione delle condotte accertate in un arco temporale consistente, della considerevole anzianità ed esperienza lavorativa della ricorrente, che aveva raggiunto un ruolo quasi apicale, della reale portata e gravità del comportamento della lavoratrice quale evidenziato anche alla stregua dell’applicazione a suo carico per i fatti denunciati di una pena detentiva su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per truffa ai danni dello zio nonché infine del discredito che il comportamento della P. avrebbe provocato nei rapporti tra la Banca e il cliente (peraltro di notevole importanza economica per la Banca).
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso P. A., affidandolo a 4 motivi, corredati dei quesiti di diritto e dei momenti di sintesi imposti dall’art. 366 bis c.p.c..
Resistono alle domande con distinti analoghi controricorsi Unicredito Italiano s.p.a. E Unicredit Banca s.p.a., mentre Unicredit Banca d’Impresa s.p.a. E Unicredit Private Banking s.p.a., regolarmente intimate, non hanno svolto difese in questa sede, come del resto in appello.
Le due controricorrenti hanno depositato distinte memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Diritto
1 – Col primo motivo di ricorso, P.A. Denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ..
Essendo pacifico in giudizio e ricordato dalla stessa sentenza d’appello che Unicredit Banca s.p.a. Si era resa cessionaria del ramo di azienda relativo all’attività bancaria domestica, cui era addetta la lavoratrice al momento del licenziamento (quando la datrice di lavoro era la Rolo Banca s.p.a., incorporata in corso di giudizio nella Unicredito Italiano s.p.a., che aveva successivamente conferito il ramo d’azienda bancario alla Unicredit Banca) tale società dovrebbe rispondere in solido con la conferente dei debiti di questa verso la lavoratrice al momento del trasferimento. Da ciò deriverebbe, secondo la ricorrente, la legittimazione passiva anche di tale società affinchè la domanda di annullamento del licenziamento, ove accolta, faccia stato anche nei suoi confronti.
2 – Col secondo motivo, la difesa della ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e artt. 1175 e 1373 c.c. (recte art. 1375) c.c. nonché il vizio di motivazione.
In proposito, la difesa della P. sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel non ritenere viziato il procedimento disciplinare che aveva portato al licenziamento della ricorrente, per non avere la società consentito a quest’ultima l’accesso all’esame del reclamo proveniente dallo zio, così ledendo il suo diritto di difesa nella fase procedimentale, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 7 S.L. nonché delle regole di correttezza e buona fede integrative del contratto.
3 – Col terzo motivo di ricorso, viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. nonché il vizio di motivazione.
La difesa della ricorrente aveva sostenuto in appello che, nel valutare la gravità della condotta che aveva dato luogo al licenziamento di questa, il giudice di prime cure avrebbe trascurato di considerare le seguenti circostanze:
• emergerebbe con chiarezza in giudizio che non corrisponderebbe a verità quanto denunciato dal cliente zio della ricorrente secondo cui egli non era a conoscenza della intestazione congiunta a lui e alla P. di un deposito nominativo su cui quest’ultima avrebbe effettuato operazioni non autorizzate dallo zio;
• quanto alle firme apocrife, avendo la ricorrente la possibilità di agire direttamente sui conti cointestati, avendo la firma disgiunta e operando su titoli al portatore, non ci sarebbe stata la necessità di falsificare la firma per un proprio vantaggio: conseguentemente sarebbe da escludere il dolo nel comportamento della ricorrente.
• inoltre nell’originaria richiesta di informazioni alla Banca il cliente ( D.L.) non aveva fatto menzione di certificati di deposito della Rolo Banca estinti il 4.11.98, il 26.11.98 e il 25.2.99, facenti parte dei documenti recanti sottoscrizioni apocrife;
• l’esito della perizia disposta dal Tribunale avrebbe confermato l’estraneità della ricorrente alle firme sicuramente apocrife apposte su alcuni documenti di estinzione di certificati di deposito.
E’ pertanto probabile che le sottoscrizioni “siano state apposte da persone terze all’interno della banca, che sono intervenute nelle transazioni”, con un comportamento quindi non i-nusuale, che la ricorrente, appena approdata al servizio di cassa, aveva ritenuto di poter legittimamente compiere; del resto si sarebbe trattato di importi nel complesso modesti a fronte degli altri con firma apocrifa dello zio risultata non apposta da lei;
• che la contestazione di alterazione di movimenti e di saldi sul libretto nominativo cointestato sarebbe impropria. Non si tratterebbe infatti di alterazioni, ma di correzioni a penna di dati altrimenti errati. Il termine alterazione sarebbe venuto fuori nel colloquio precontestazione avvenuto presso l’ispettorato di Bologna, in una situazione di coartazione psichica della ricorrente;
• che per quanto riguarda la contestazione di modifica dell’indirizzo per l’invio della corrispondenza dalla banca al D.L., la tipologia dei rapporti all’epoca intrattenuti dal D.L. Con la Banca non avrebbe previsto alcuna comunicazione, salvo l’estratto titoli;
• quanto al libretto nominativo aperto presso la filiale di Campobasso (OMISSIS) rettificato dalla ricorrente nell’intestazione, tale rettifica non sarebbe funzionale ad alcun tentativo di truffa: si sarebbe trattato di un libretto per appena L. cinque milioni, mentre altri libretti, con importo ben più consistente, non avrebbero recato tali correzioni;
• quanto ai titoli per i quali il D.L. Aveva chiesto a suo tempo chiarimenti alla Banca, la ricorrente li avrebbe resi in maniera analitica al Procuratore della Repubblica nel senso che le operazioni erano state tutte compiute da un fiduciario del D.L. (tale C.), evidentemente in esecuzione di ordini di questi.
Ciò posto, la ricorrente censura la risposta data a tali obiezioni dalla Corte territoriale sotto molteplici aspetti:
a) – violazione dell’art. 2106: per non aver tenuto contro della entità del danno nella valutazione del fatto, dicendo che era irrilevante.
b) – vizio di motivazione laddove la Corte non ha tenuto conto che la lavoratrice ha posto in essere le condotte contestatele non in qualità di dipendente della Banca, ma solo quale cliente della stessa, tramite il necessario coinvolgimento di soggetti dipendenti con funzioni allo sportello; e sul punto il giudice non avrebbe ammesso specifica prova testimoniale, riprodotta in ricorso;
c) - vizio di motivazione in ordine alla valutazione del ruolo rivestito in azienda dalla ricorrente, posta in realtà in una qualifica (vice-capo ufficio) che si raggiunge dopo 14 anni per automatismo e in mansioni ricoperte da appena due anni;
d) - omessa motivazione in ordine al rigetto delle istanze istruttorie (riprodotte) che servivano per valutare l’attendibilità del denunciante D.L., la circostanza che la ricorrente, risolti i rapporti personali col D.L., si era immediatamente attivata per risolvere anche quelli relativi alla banca, la consapevolezza del D.L. Al momento delle risoluzione dei rapporti in ordine alle attività poste in essere sui suoi conti dalla ricorrente; il pieno coinvolgimento nelle operazioni della Banca e dei superiori della ricorrente, il fatto che ella operasse come cliente, che né lei né il coniuge avevano ammesso alcuna forma di responsabilità; che il 26.1.00 il D.L. Aveva da lei ricevuto un certificato di deposito di L. 95.000.000, un libretto di L. 5.000.000 e 5 libretti per 100.000.000, sollevandola da ogni responsabilità (il che avrebbe ridotto la sua responsabilità).
4 – Col quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2043 c.c., laddove la Corte territoriale, respingendo la domanda di annullamento del licenziamento, aveva altresì rigettato quella di risarcimento danni per l’illegittimità della condotta della Banca.
Il primo motivo è fondato.
Per effetto della fusione per incorporazione in data 19 giugno 2002 della Rolo Banca nella UniCredito Italiano s.p.a., quest’ultima è il successore a titolo universale della prima (Cass. 6 luglio 2004 n. 12387), anche per gli effetti di cui all’art. 110 c.p.c..
Il successivo conferimento del ramo di azienda cui era addetta la lavoratrice alla Unicredit Banca s.p.a., realizza peraltro una seconda successione, questa volta a titolo particolare, del diritto controverso in capo a tale ultima società (nella specie a norma dell’art. 2112 c.c., trattandosi di diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro nei confronti della Unicredit Banca, a seguito della dichiarazione di nullità o annullamento del licenziamento intimato alla lavoratrice dalla Rolo Banca, cui è succeduta a titolo universale la Unicredit Banca), che pertanto, ai sensi dell’art. 111, comma 3, può essere chiamato o intervenire nel giudizio.
L’accoglimento del presente motivo di ricorso non comporta necessariamente l’annullamento della sentenza impugnata, quanto alla parte precettiva della stessa, potendo tradursi nella sola correzione della relativa motivazione.
L’adozione dell’una o l’altra soluzione dipende dall’accoglimento o meno degli altri motivi del ricorso, che investono il problema della legittimità della sentenza relativamente al rigetto della domanda di impugnazione del licenziamento.
Tali altri motivi di ricorso sono infondati.
Quanto al primo (secondo in ordine di esposizione nel ricorso), questa Corte ha ripetutamente affermato che nell’ambito del procedimento disciplinare di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, il datore non è tenuto ad offrire in esame all’incolpato la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, salvo che e nei limiti in cui l’esame di essa sia necessario al fine di una contestazione degli addebiti idonea a permettere alla controparte un’adeguata difesa (cfr., per tutte, Cass. 27 ottobre 2000 n. 14225 o 30 agosto 2007 n. 18288).
Nel caso in esame una qualunque lesione del diritto di difesa della P. nell’ambito del procedimento disciplinare è stata esclusa dalla Corte territoriale sulla base del rilievo che la lettera “di contestazione del 18.9.00 consegnata alla P. è esaustiva e analitica nel descrivere i comportamenti che le vengono contestati” e che comunque l’appellante aveva già in precedenza “ricevuto ulteriori informazioni in ordine al contenuto dell’esposto del D.L.”.
Tali argomentazioni non vengono smentite specificatamente in ricorso, che omette altresì di indicare, in violazione della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione (su cui cfr., anche recentemente Cass. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09), quale lesione del diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare sia eventualmente derivata dalla mancata tempestiva conoscenza del testo integrale della missiva di denuncia di irregolarità inviata alla banca dallo zio.
Anche il terzo motivo di ricorso (col quarto ad esso conseguente) è manifestamente infondato.
Con tale motivo, la ricorrente allude per lo più ad una serie di fatti estranei al decisum della Corte territoriale o di circostanze di contorno o con valore di almeno parziale giustificazione non sempre sufficientemente specificate nel ricorso.
La Corte territoriale, a fronte della più ampia contestazione di addebiti iniziale, ha ritenuto il licenziamento giustificato dal fatto che 43 delle 45 contabili esaminate recavano una sottoscrizione apocrifa di D.L., risultata apposta per lui dalla ricorrente e pertanto dall’accertamento di una condotta della P. posta in essere in violazione delle procedure bancarie, resa possibile e agevolata dalla posizione della ricorrente come dipendente della banca addetta al servizio di sportello.
Conseguentemente, tenuto conto dell’anzianità di servizio, dell’esperienza e della qualifica della ricorrente, della reiterazione della condotta irregolare in un arco di tempo consistente nonché del discredito arrecato ai rapporti tra la banca e un cliente importante come il D.L., ha valutato tale condotta come lesiva del legame ampiamente fiduciario connotante il rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Rispetto a tale giudizio restano estranee le considerazioni della ricorrente relativamente alla cointestazione a lei e allo zio di un certo conto corrente, alla modifica dell’indirizzo per l’invio della corrispondenza della Banca al D.L., al libretto nominativo aperto presso la filiale di Campobasso (OMISSIS), al fatto che le firme apocrife a lei non attribuibili sarebbero state apposte da altri dipendenti di banca, sul quale fatto, come su quello relativo alla contestazione di alterazione di movimenti e di saldi sul libretto nominativo, la ricorrente innesta comunque considerazioni prive di riscontri oggettivi o non sufficientemente specificate.
Restano inoltre non sufficientemente chiari i riferimenti alla mancata denuncia iniziale dello zio relativamente ad alcuni certificati di deposito estinti tra il novembre 1998 e il febbraio 1999 e alla pertinenza delle giustificazioni che la ricorrente avrebbe reso avanti al Procuratore della Repubblica in ordine ad alcuni chiarimenti chiesti alla Banca dal D.L..
La Corte territoriale ha viceversa svolto considerazioni adeguate in ordine all’argomento della dedotta inutilità della firma apocrifa da parte della appellante, data la possibilità che ella aveva di firma diretta disgiunta, rimarcando, oltre e comunque alla grave irregolarità di tali operazioni, accertate in giudizio solo a seguito di consulenza tecnica, la minore possibilità di controllo dell’operazione a fronte di tale comportamento.
La sentenza non merita inoltre la censura di avere omesso di accertare il danno prodotto dal comportamento della ricorrente nel valutarne la gravità complessiva ai fini della graduazione della sanzione.
Data il tipo di mancanza disciplinare accertata, correttamente la Corte territoriale ha infatti ritenuto piuttosto di valorizzare il pregiudizio all’immagine professionale della banca derivatone, soprattutto nei rapporti con l’importante cliente coinvolto, e quindi il pericolo da essa innescato di possibili danni futuri anche ingenti.
Anche la censura di omessa motivazione in ordine al rigetto delle istanze istruttorie tendenti a provare il tipo di rapporti intercorrenti col D.L. È infondata, in ragione del tipo di condotta accertata che la Corte territoriale ha ritenuto giustificare il licenziamento.
Infine, risultano nuove e pertanto non possono essere prese in esame in quanto dedotte unicamente in questa sede, le censure di cui ai punti b) e c) elencati nel riassumere il terzo motivo, non essendone stata fatta menzione nella sentenza impugnata e non avendo viceversa la ricorrente specificatamente indicato di avere in precedenza sviluppato i relativi argomenti nel giudizio di appello.
Concludendo, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, correggendosi la motivazione unicamente in ordine alla posizione in giudizio della Unicretit Banca s.p.a..
Il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione si uniforma al criterio della soccombenza e i relativi importi sono liquidati in dispositivo.
Nulla per le spese delle due ulteriori società intimate, che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese delle due controricorrenti, che liquida per ciascuna di esse in Euro 88,00 per spese ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Nulla per le spese di Unicredit Banca d’impresa s.p.a. E di Unicredit Private Banking s.p.a..
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2010