venerdì, 16 ottobre 2026

Lavoro: è immodificabile in itinere la scelta del personale da porre in C.i.g.

Cassazione civile sez. lav. 13 dicembre 2010 n. 25140

 

La sentenza di cui si domanda la cassazione, pronunciando non definitivamente sugli appelli, riuniti, di C.M., S.G. E C.G. Contro le decisioni del Tribunale di Nola n. 105 e n. 107 del 2.10.2002, n 1363 del 29.4.2003, dichiara illegittima la sospensione dal lavoro e il collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria dei nominati lavoratori per il periodo dal 18.1.1994 per 23 settimane e poi dal 27.6.1994 alla cessazione dei rapporti di lavoro, condannando la Società a corrispondere la differenza tra retribuzione e trattamento di CIGS, da determinarsi in separato giudizio. La Corte di appello di Napoli perviene all’esito di accoglimento degli appelli sulla base delle seguenti argomentazioni: a) con i ricorsi introduttivi del giudizio i lavoratori, sia pure in premessa e non nelle conclusioni, avevano denunciato la violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 7 e 8 e, in particolare, non solo la mancata comunicazione dei motivi ostativi alla rotazione, ma anche la mancata informazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere; b) l'accordo del 22 giugno 1993 – finalizzato solo all’adozione della cassa integrazione e non anche alla mobilità – nulla aveva previsto in ordine ai criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere o alle eventuali modalità della rotazione; c) il secondo accordo del 20 febbraio 1994 – intervenuto quando già i lavoratori erano stati sospesi in base al primo accordo – giustificava la mancata adozione della rotazione “con la destinazione alla mobilità ovvero all’esodo volontario dei lavoratori da sospendere”; in effetti, in tale secondo accordo, il criterio di individuazione dei lavoratori in base all’anzianità anagrafica – contributiva veniva direttamente collegato all’utilizzo degli strumenti della mobilità e dei prepensionamenti (che sono istituti strutturalmente diversi dalla cassa integrazione), laddove era previsto (a pagina 14 dell’accordo) il ricorso alla cassa integrazione guadagni, da adottare sino alla collocazione in mobilità per fronteggiare l'eccedenza del personale – continuativa e senza rotazione di 2528 impiegati e 299 A.I.S. - secondo criteri che dovevano tener conto delle esigenze organizzative ed economiche aziendali connesse con il piano industriale, condivisi dalle parti nel corso del confronto; di tali criteri, che andavano specificati stante la genericità delle espressioni e della nozione di “esigenze organizzative ed economiche”, non vi era però traccia alcuna nell’accordo stesso; ed inoltre, era intervenuto anche un secondo accordo 28.2.1994 recante l'impegno di applicare il criterio della rotazione ove possibile....

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LaPrevidenza.it, 26/01/2011

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