LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 13.12.2010 n. 25140
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele - Presidente -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
Dott. MELIADò Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
FIAT AUTO S..P.A., - ricorrente -
contro
vari ricorrenti- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 7157/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/12/2005 R.G.N. 169/03+altri;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;
udito l'Avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE; udito l'Avvocato MENGHINI MARIO;
udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
1. La sentenza di cui si domanda la cassazione, pronunciando non definitivamente sugli appelli, riuniti, di C.M., S.G. E C.G. Contro le decisioni del Tribunale di Nola n. 105 e n. 107 del 2.10.2002, n 1363 del 29.4.2003, dichiara illegittima la sospensione dal lavoro e il collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria dei nominati lavoratori per il periodo dal 18.1.1994 per 23 settimane e poi dal 27.6.1994 alla cessazione dei rapporti di lavoro, condannando la Società a corrispondere la differenza tra retribuzione e trattamento di CIGS, da determinarsi in separato giudizio.
2. La Corte di appello di Napoli perviene all’esito di accoglimento degli appelli sulla base delle seguenti argomentazioni: a) con i ricorsi introduttivi del giudizio i lavoratori, sia pure in premessa e non nelle conclusioni, avevano denunciato la violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 7 e 8 e, in particolare, non solo la mancata comunicazione dei motivi ostativi alla rotazione, ma anche la mancata informazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere; b) l'accordo del 22 giugno 1993 – finalizzato solo all’adozione della cassa integrazione e non anche alla mobilità – nulla aveva previsto in ordine ai criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere o alle eventuali modalità della rotazione; c) il secondo accordo del 20 febbraio 1994 – intervenuto quando già i lavoratori erano stati sospesi in base al primo accordo – giustificava la mancata adozione della rotazione “con la destinazione alla mobilità ovvero all’esodo volontario dei lavoratori da sospendere”; in effetti, in tale secondo accordo, il criterio di individuazione dei lavoratori in base all’anzianità anagrafica – contributiva veniva direttamente collegato all’utilizzo degli strumenti della mobilità e dei prepensionamenti (che sono istituti strutturalmente diversi dalla cassa integrazione), laddove era previsto (a pagina 14 dell’accordo) il ricorso alla cassa integrazione guadagni, da adottare sino alla collocazione in mobilità per fronteggiare l'eccedenza del personale – continuativa e senza rotazione di 2528 impiegati e 299 A.I.S. - secondo criteri che dovevano tener conto delle esigenze organizzative ed economiche aziendali connesse con il piano industriale, condivisi dalle parti nel corso del confronto; di tali criteri, che andavano specificati stante la genericità delle espressioni e della nozione di “esigenze organizzative ed economiche”, non vi era però traccia alcuna nell’accordo stesso; ed inoltre, era intervenuto anche un secondo accordo 28.2.1994 recante l'impegno di applicare il criterio della rotazione ove possibile.
Il ricorso di Fiat Auto SpA si articola in tre motivi, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;
resistono con controricorso gli eredi di Co.Ma. E gli altri due lavoratori.
Diritto
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, per avere la sentenza impugnata ritenuto che fosse ammissibile anche la causa petendi della violazione dell’obbligo di indicare i criteri di scelta, sebbene i lavoratori avessero dedotto in primo grado esclusivamente la mancata precisazione dei motivi per i quali non veniva adottato il meccanismo della rotazione.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Va premesso che la Corte di cassazione ha più volte precisato che, in materia di procedimento civile, sussiste vizio di ultra o extra petizione ex art. 112 c.p.c., quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (cfr.
in tali sensi: Cass. 24 giugno 2003 n. 10009 cui adde ex plurimis Cass. 31 marzo 2006 n. 7620 e Cass. 21 giugno 2004 n. 11470 volte a ribadire che il principio generale dell’esclusione dello ius novum nel giudizio di appello comporta la preclusione del mutamento in secondo grado degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa, e non della diversa qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio in relazione a quelli già acquisiti al processo).
2.2. Orbene, nel caso di specie, come si evince dagli atti processuali, i lavoratori avevano esposto in modo esauriente l'iter procedurale seguito dalla società per la messa in cassa integrazione dei suoi dipendenti, lamentando la violazione delle prescrizioni dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, in tema di contenuto delle comunicazioni, e lamentando altresì la mancata indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, sicché correttamente il giudice dell’appello, a fronte di circostanze fattuali, ritualmente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio, ha fatto applicazione delle disposizioni della L. n. 223 del 1991, espressamente richiamate, unitamente a quella contenuta dalla L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5. Da qui la non configurabilità del denunziato vizio, escluso peraltro dalla sentenza impugnata anche in base ad un'articolata motivazione in ordine all’interpretazione del ricorso introduttivo che non ha formato oggetto di specifiche censure.
3. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, addebitando alla impugnata sentenza di avere ritenuto che la violazione degli obblighi procedurali di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, ed alla L. n. 164 del 1975, art. 5, possa condurre alla illegittimità del provvedimento di sospensione a prescindere dall’esito positivo o meno delle trattative tra l'Azienda e le organizzazioni sindacali ed a prescindere anche dalla sottoscrizione di un accordo sindacale in ordine alla gestione della cassa integrazione; si aggiunge, inoltre, che non poteva trascurarsi la considerazione di come, nel caso di specie, si fossero – attraverso i numerosi contatti tra le parti sociali, poi sfociati negli accordi del 1993 e del 1994 – esercitati tutti i controlli da parte dei sindacati sulla regolarità della procedura seguita e sulla legittimità dei criteri di scelta.
4. Con il terzo motivo la società denunzia violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8, assumendo che il giudice d'appello aveva ritenuto che la società fosse tenuta ad adottare il meccanismo della rotazione in base ad un supposto accordo del 28 febbraio 1994, accordo in realtà inesistente, trattandosi di un mero verbale di riunione, senza tenere, invece, nella dovuta considerazione gli accordi sindacali veri e propri del 22 giugno 1993 e del 20 febbraio 1994, i quali escludevano la rotazione, in forma implicita il primo ed esplicita il secondo, per motivi che dovevano essere comunicati al Ministero, ma non alle Organizzazioni Sindacali, e, comunque, lo scopo di garanzia era stato raggiunto con la stipulazione degli accordi.
5. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché richiedono la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse, non sono fondati, come già deciso dalla Corte in controversia avente ad oggetto la stessa vicenda di collocamento in CIGS e un ricorso contenente sostanzialmente le stesse censure contro sentenza sorretta da identica motivazione (Cass. 26 maggio 2008, n. 13546).
6. In base all’indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Corte, “in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma idi ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, tale illegittimità potendo essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata” (v. per tutte Cass. S.U. 11 maggio 2000, n. 302, che ha chiarito come la violazione dell’obbligo della comunicazione, da un lato, integri una vera e propria ipotesi di condotta antisindacale e, dall’altro, “investendo un elemento essenziale – e non meramente formale o marginale – della complessa fattispecie, costituisca causa diretta di illegittimità del provvedimento finale, perché preclude la mancata verifica del corretto esercizio del potere del datore di lavoro e impedisce il perseguimento dello scopo previsto dalla legge – la tutela della posizione dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura -, di tal che “l'inosservanza della suddetta garanzia procedimentale, implicante la mancata attuazione del principio di trasparenza, incide direttamente sul medesimo provvedimento finale di concessione del beneficio”).
6.1. Ai fini, quindi, della legittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dei lavoratori collocati in CIGS, l'azienda è tenuta a comunicare i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione ed i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere in luogo della rotazione (v. L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8; D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, commi 1 e 5) e “la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, anche e soprattutto di quelli dei singoli lavoratori, per cui questi ultimi possono agire “per ottenere il ripristino del rapporto ed il pagamento della retribuzione piena e non integrata, restando tale diritto insensibile alle vicende interessanti il piano delle relazioni sindacali e gli eventuali accordi intervenuti in quella sede” (vedi, tra le più recenti, Cass. 10 maggio 2010, n. 11254; 4 maggio 2009, n. 10236).
Agli stessi fini, poi, è stato chiarito che la specificità dei criteri di scelta “consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri” (v. Cass. 23 aprile 2004, n. 7720; 18 maggio 2006, n. 11660; 3 luglio 2009, n. 15694) ed altresì precisato che “la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all’individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, quand'anche l'azienda e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali. Si siano dati atto di aver assolto agli obblighi di legge in materia, con conseguente rispetto delle prerogative sindacali, non potendo ritenersi tale violazione sanata dall’effettività del confronto con le organizzazioni sindacali e dal raggiungimento di accordi, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare” e risultando violato il diritto individuale del dipendente, (Cass. 9 giugno 2009, n. 13240, Cass. 1 luglio 2009, n. 15393).
La verifica, infine, della adeguatezza della comunicazione costituisce, comunque, valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, ove sia assistita da motivazione sufficiente e priva di vizi logici.
6.2. è vero che il particolare rigore formale espresso dal (prevalente) orientamento sopra richiamato, risulta temperato dall’interpretazione secondo la quale l'intervenuto accordo tra datore di lavoro e sindacato supera ogni eventuale anomalia formale attinente alle modalità di consultazione di cui alla L. n. 164 del 1975, art. 5 come modificato dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 essendo stata comunque raggiunta la finalità perseguita dalla norma (Cass. 21 agosto 2003, n. 12307; 3 maggio 2004, n. 8353).
Tuttavia questo stesso indirizzo precisa che, se “costituirebbe un vuoto formalismo richiedere che il datore di lavoro, dopo aver concordato con le organizzazioni sindacali i criteri di scelta del personale da porre in cassa integrazione, dovesse poi anche ribadire questi stessi criteri con un'apposita comunicazione”, occorre pur sempre che le finalità conoscitive e di esternazione siano effettivamente raggiunte con la stipulazione dell’accordo sindacale.
Infatti, se l'accordo sindacale non detta i criteri di scelta atti ad individuare i destinatari della sospensione, lasciando spazi discrezionali alla scelta del datore di lavoro, l'esigenza informativa e di esternazione non può dirsi soddisfatta e quindi occorre pur sempre la comunicazione prescritta dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7.
6.3. Dalle considerazioni svolte da ultimo discende l'inutilità di approfondire la questione circa la possibile efficacia sanante dell’accordo sindacale, atteso che la sentenza impugnata ha ritenuto, da una parte, la genericità ed inadeguatezza della comunicazione alle Organizzazioni Sindacali, poi sfociata nell’accordo 22.6.1993, sia in ordine ai motivi della mancata adozione di meccanismi di rotazione, sia con riguardo ai criteri di scelta idonei per individuare il personale da collocare in CIGS; dall’altra, ha accertato che l'accordo del 22 giugno 1993 nulla aveva previsto in ordine ai criteri di scelta o alle eventuali modalità della rotazione, limitandosi la comunicazione aziendale ad enunciare soltanto che la contrazione dell’attività produttiva si era resa necessaria ed urgente a causa della crisi in atto e sarebbe stata attuata per 23 settimane continuative (accertamento nella sostanza condiviso dalla stessa ricorrente, laddove dice che l'accordo avrebbe individuato i criteri di scelta in modo implicito).
7. Deve essere ora esaminata la questione – che riveste una sua autonomia in base a quanto sarà osservato – della legittimità del prolungamento, trascorse le 23 settimane, dello stato di sospensione dei rapporti di lavoro sino a nuova diversa determinazione, sulla base dell’accordo sindacale 20.2.1994. Secondo l'accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito e sostanzialmente confermato dalla ricorrente, veniva mantenuta la sospensione dei lavoratori, tra cui i resistenti, già collocati in cigs in base al precedente accordo, ma stavolta sulla base di criteri di scelta parametrati sulle esigenze proprie di una (futura e prevista) procedura di mobilità (anzianità anagrafica e contributiva), sebbene l'accordo parli anche di sospensioni collegate ad esigenze produttive. La sentenza impugnata dichiara l'illegittimità anche di questa seconda sospensione a causa dell’assoluta genericità del riferimento ad esigenze produttive e di ristrutturazione non meglio precisate, pur dando atto che l'accordo adottava criteri selettivi non congrui rispetto alla causa integrabile di cui all’accordo del 1993, mutando gli stessi nel corso della durata della cassa integrazione in vista della procedura di mobilità. Motiva anche con riferimento ad un successivo accordo sindacale (28.2.1994) mediante il quale l'azienda avrebbe assunto l'obbligo di adottare il meccanismo della rotazione.
7.1. I fatti accertati, pertanto (sospensione nei confronti dei lavoratori destinati alla mobilità ed in base ai criteri dell’anzianità anagrafica – contributiva -) rendono applicabile il principio di diritto enunciato da Cass. n. 13546/2008, cit. (e già in precedenza da Cass. 7 febbraio 2006 n. 2555) nei seguenti termini:
«La cassa integrazione straordinaria, prevista in presenza di ristrutturazioni, riorganizzazioni e conversioni aziendali ovvero di crisi aziendali riguardanti situazioni occupazionali in ambito territoriale o situazioni produttive di settore, viene autorizzata dal Ministero del lavoro a seguito dell’approvazione di un programma e a seguito della valutazione delle ragioni dell’impresa importanti l'esclusione di meccanismi di rotazione, al fine di rendere l'attuazione del suddetto programma funzionale all’efficienza produttiva dell’impresa stessa. Ne consegue che nel corso della sua durata non è consentito, seppure con la copertura negoziale tramite sopravvenuti accordi collettivi sul punto, pena l'invalidità dell’intera procedura di messa in cassa integrazione con le consequenziali ricadute in termini risarcitori, determinare un mutamento di criteri di scelta del personale da sospendere con l'abbandono di quelli iniziali previsti nel programma e la contestuale adozione, invece, di criteri di scelta diversi e privi di razionalità e congruità rispetto alla causa integrabile, potendosi un mutamento delle regole selettive operare solo a seguito di un decreto di proroga volto ad accertare la compatibilità di tale cambiamento con la regolare esecuzione del programma stesso ovvero a seguito di una distinta domanda di integrazione salariale e di un successivo decreto autorizzativo sulla base di un nuovo e distinto programma
7.2. Anche per questa parte, quindi, la sentenza impugnata, per essere il suo dispositivo conforme al diritto, va confermata previa – ex art. 384 c.p.c., comma 2 – correzione della motivazione sul punto ai sensi del principio di diritto applicabile allo scrutinio di legittimità del prolungamento della cassa integrazione in base all’accordo 20.2.1994. Resta assorbito l'esame di altri profili della motivazione della sentenza impugnate e delle correlate censure formulate dalla ricorrente.
8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate le prime in Euro 20,00 oltre spese generali, I.V.A. E C.P.A., e i secondi in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 11 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2010