martedì, 13 ottobre 2026

La nuova disciplina del lavoro sportivo

Inps, circolare 31.10.2023 n. 88

 


Parte 3. Il regime contributivo dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Lavoratori sportivi del settore dilettantistico e lavoratori con attività amministrativo- gestionale


10. Iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995 per i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori autonomi del settore dilettantistico

All'articolo 35 del D.lgs n. 36/2021, commi 2 e da 7 a 8-quinquies, sono contenute le disposizioni che regolano la tutela delle prestazioni e i relativi obblighi di finanziamento per i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori autonomi del settore dilettantistico.


Rapporto di lavoroSettore dilettantistico
Collaborazioni coordinate e continuativeGestione Separata Committenti
Lavoro AutonomoGestione Separata Liberi Profesisonisti



10.1 Collaborazione coordinata e continuativa

Ai sensi dell'articolo 35 comma 2 del D.lgs n. 36/2021, i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel settore dilettantistico sono assicurati alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

L'articolo 35, comma 8-bis, prevede l'obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa. Concorrono a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023. Ne deriva che, nel caso in cui concorrano più rapporti, il limite della franchigia opera nel momento in cui viene raggiunto tale importo quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti.

Si precisa che, in considerazione della possibile assimilazione delle attività lavorative, concorrono al raggiungimento del limite della franchigia di cui al citato comma 8-bis dell'articolo 35 anche i compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali di cui all'articolo 44 del Decreto-legge n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003.

Pertanto, le aliquote contributive ai fini previdenziali sono calcolate sulla parte di compenso eccedente il suddetto importo.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del D.lgs n. 36/2021, ai fini dell'assicurazione IVS, l'aliquota da applicare, per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24 per cento.

Ai sensi del successivo comma 7 del citato articolo 35, per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l'aliquota da applicare è pari al 25 per cento. Per tali lavoratori, inoltre, è dovuta la contribuzione derivante dall'applicazione sui compensi relativi ai rapporti di lavoro sportivo delle aliquote pari allo 2,03 per cento per le tutele di maternità, malattia e DIS-COLL. Ne consegue che l'aliquota complessiva per il singolo soggetto è pari al 27,03 per cento.

L'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.

Il comma 8-ter del citato articolo 35 del D.lgs n. 36/2021 prevede che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS (per la quale è applicata l'aliquota del 25 per cento o del 24 per cento) deve essere calcolata sul 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Tale riduzione avrà riflessi ai fini dell'accertamento del diritto e della misura del trattamento pensionistico. Diversamente, la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche ­maternità, malattia, degenza ospedaliera, DIS-COLL (per le quali è dovuta l'aliquota complessiva pari al 2,03 per cento per le collaborazioni coordinate e continuative) ­ deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro.

Si ricorda che, come precisato nella circolare n. 12/2023, per l'anno 2023 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari a 113.520,00 euro. Pertanto, le aliquote per il 2023 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale. Il minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a 17.504,00 euro.

L'articolo 35, comma 8-quinquies, del D.lgs n. 36/2021, infine, prevede che per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 del medesimo articolo, l'adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi possa essere assolta anche mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche (cfr. paragrafo 4.2 della presente circolare). 10.1.1 Modalità di esposizione dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sul flusso di denuncia UniEmens dei compensi erogati

A decorrere dal 1° luglio 2023 i committenti che erogano compensi ai lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo sono obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata INPS e pertanto anche all'invio delle denunce individuali Uniemens.

Al fine della individuazione del contributo dovuto e della compilazione del flusso Uniemens sono introdotti nuovi "Tipo rapporto" specifici per le società e gli enti sportivi dilettantistici e gli enti del terzo settore obbligati al versamento della contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata nella misura indicata al punto 10.1, così come sotto specificati:

- per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - per i quali è dovuta la contribuzione con aliquota del 25 per cento ai fini dell'Ivs - i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati, nella sezione , con il nuovo codice "D1 ­ Collaborazioni coordinate e continuative D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies- società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore. Collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta ­ riforma sport" da inserire nell'elemento  di . Deve essere anche compilato l'elemento con i seguenti codici a seconda della tipologia di attività svolta: il codice: "30 ­ Atleta del settore dilettantistico"; "21 ­ Allenatore del settore dilettantistico"; "22 - Istruttore"; "23 - direttore tecnico"; "24 - direttore sportivo"; "25 - preparatore atletico"; "26 - direttore di gara"; "27 - tesserato"; l'imponibile previdenziale da indicare è ­ fino al 31 dicembre 2027 - pari al 50 per cento del compenso erogato (a decorrere dal 1 gennaio 2028 sarà pari al 100 per cento del compenso erogato);

- per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - per i quali è dovuta la contribuzione ai fini del finanziamento delle prestazioni non pensionistiche, quali maternità, malattia, degenza ospedaliera, Discoll, con aliquota complessiva pari al 2,03 per cento - i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati nella sezione , con il nuovo codice "D2 ­ Collaborazioni coordinate e continuative D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies - società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore ­ aliquota prestazioni non pensionistiche" da inserire nell'elemento di . Deve essere anche compilato l'elemento Con stesso codice del tipo Rapporto D1; l'imponibile previdenziale è pari al compenso totale erogato. Il Tipo Rapporto con codice D2 deve sempre essere presente in presenza di flusso con Tipo Rapporto D1;

- per i collaboratori coordinati e continuativi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta ­ per i quali è dovuta la contribuzione ai fini dell'Ivs con aliquota ridotta pari al 24 per cento ­ i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati nella sezione , con il nuovo codice "D3 ­ Collaborazioni coordinate e continuative D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies - coperti da altra forma di previdenza obbligatoria - società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore ­ già assicurati/pensionati"" da inserire nell'elemento  di . Deve essere anche compilato l'elemento con i seguenti codici "30 ­ Atleta del settore dilettantistico"; "21 ­ Allenatore del settore dilettantistico"; "22 - Istruttore"; "23 - direttore tecnico"; "24 - direttore sportivo"; "25 - preparatore atletico"; "26 - direttore di gara"; "27 - tesserato"; l'imponibile previdenziale è ­ fino al 31 dicembre 2027 - pari al 50 per cento del compenso erogato (a decorrere dal 1 gennaio 2028 sarà pari al 100 per cento del compenso erogato). I predetti adempimenti possono essere assolti dai committenti direttamente oppure tramite intermediario anche mediante Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, come disciplinato dall'articolo 35, comma 8-quinquies, del D.Lgs n. 36/2021.

Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la causale tributo CXX per i soggetti per i quali si applica l'aliquota complessiva al 27,03 per cento e la causale C10 per i soggetti per i quali si applica l'aliquota del 24 per cento.

I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell'entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.


10.2 Professionisti titolari di partita IVA

Sempre nel settore dilettantistico, i professionisti titolari di partita IVA che dichiarano il reddito ai sensi dell'articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e determinano lo stesso ai sensi dell'articolo 54 del medesimo D.P.R., sono obbligati alla contribuzione previdenziale presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del D.lgs n. 36/2021.

Anche per i lavoratori autonomi che svolgono attività sportiva nei settori dilettantistici provvisti di partita IVA l'articolo 35, comma 8-bis, prevede l'insorgenza dell'obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell'importo di reddito prodotto ai fini fiscali pari a 5.000,00 euro annui.

L'aliquota da applicare è pari al 25 per cento al fine della tutela IVS per i lavoratori privi di altra forma previdenziale obbligatoria; inoltre, è dovuta anche la contribuzione ai fini previdenziali pari all'1,23 per cento, comprensivo delle aliquote di finanziamento dello 0,50 per cento per malattia e degenza ospedaliera, 0,22 per cento per maternità e 0,52 per cento per l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Pertanto, l'aliquota totale è pari a 26,23 per cento.

Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l'aliquota è pari al 24 per cento ai soli fini dell'IVS.

Infine, il comma 8-ter dell'articolo 35 del D.lgs n. 36/2021 prevede anche per tali lavoratori che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS (per la quale è applicata l'aliquota del 25 per cento o del 24 per cento) deve essere calcolata sul 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Tale riduzione avrà riflessi ai fini dell'accertamento del diritto e della misura del trattamento pensionistico. Diversamente, la contribuzione utile per il pagamento delle prestazioni non pensionistiche - quale maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO (per la quale è applicata l'aliquota complessiva pari allo 1,23 per cento per i lavoratori autonomi) deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro.

Si ricorda che, come precisato nella circolare n. 12/2023, per l'anno 2023 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari a 113.520,00 euro. Pertanto, le aliquote per il 2023 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale. Il minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a 17.504,00 euro. 


10.2.1 Determinazione della contribuzione previdenziale

Per il calcolo della contribuzione previdenziale dovuta i lavoratori autonomi titolari di partita IVA dovranno considerare quale base imponibile il reddito dichiarato nel modello Unico, ai fini del pagamento delle imposte dirette a seconda del regime contabile applicato, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 10.2.

La contribuzione previdenziale deve essere determinata nel modello Unico, quadro RR "Contributi previdenziali", sezione II "Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)" seguendo le istruzioni del modello Unico, approvate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. I termini di pagamento del contributo previdenziale coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte fiscali (saldo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di produzione del reddito e primo acconto, pari al 40 per cento del contributo dovuto, entro la stessa data, con possibilità di rateazione; secondo acconto entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di produzione del reddito).

Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati all'iscrizione alla Gestione separata e che assolvono gli adempimenti mediante presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite modello F24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la causale tributo PXX/PXXR per i soggetti per i quali si applica l'aliquota complessiva del 26,23 per cento e la causale tributo P10/P10R per i soggetti per i quali si applica l'aliquota del 24 per cento.


11. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

L'articolo 37 del D.lgs n. 36/2021 individua la tutela previdenziale dei lavoratori che abbiano instaurato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, avente a oggetto l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP. Non rientrano tra i soggetti disciplinati dall'articolo 37 coloro che forniscono attività di carattere amministrativo- gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio occorra essere iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Per tali lavoratori è prevista l'assicurazione previdenziale e assistenziale presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, secondo la disciplina previdenziale prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

A essi sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 8-bis, che prevede l'obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa. Concorrono al tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023. Ne deriva che, nel caso in cui concorrano più rapporti, il limite della franchigia opera nel momento in cui viene raggiunto tale importo quale somma dei compensi erogati a ogni prestatore dalla totalità dei committenti.

Pertanto, le aliquote contributive ai fini previdenziali sono calcolate sulla parte di compenso eccedente il suddetto importo di compenso.

Ai fini dell'assicurazione IVS, l'aliquota da applicare per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24 per cento.

Per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l'aliquota IVS da applicare è pari al 33 per cento per i compensi erogati nei mesi di luglio e agosto 2023, mentre dal mese di settembre 2023, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 120/2023, così come disciplinato dall'articolo 37, comma 4, che rinvia all'articolo 35, commi 2, 6 e 7, è pari al 25 per cento.

Per tali lavoratori, inoltre, è dovuta la contribuzione sul compenso derivante dall'applicazione delle aliquote pari allo 2,03 per cento a titolo di contributi per maternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL. Pertanto, l'aliquota complessiva è pari a 35,03 per cento per i soli mesi di luglio e agosto 2023, mentre dal mese di settembre 2023 è pari al 27,03 per cento.

L'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.

È altresì applicabile la disposizione di cui al comma 8-ter dell'articolo 35 del D.lgs n. 36/2021, ai sensi della quale, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS (per la quale si applica l'aliquota del 25 per cento o del 24 per cento) deve essere calcolata sul 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Tale riduzione avrà riflessi ai fini dell'accertamento del diritto e della misura del trattamento pensionistico. Diversamente, la contribuzione utile per il pagamento delle prestazioni non pensionistiche, quali maternità, malattia, degenza ospedaliera, DIS-COLL (per le quali si applica l'aliquota 2,03 per cento per le collaborazioni coordinate e continuative) deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro.

Si ricorda che, come precisato nella circolare n. 12/2023, per l'anno 2023 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari a 113.520,00 euro. Pertanto, le aliquote per il 2023 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale. Il minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a 17.504,00 euro.

Ai sensi dell'articolo 52, comma 2-bis, del D.lgs n. 36/2021 è disposta la parziale abrogazione dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. n. 917/1986, nella parte in cui venivano qualificati quali redditi diversi, tra gli altri, i compensi erogati in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Così come disciplinato dal comma 8-quater del citato articolo 35 del D.lgs n. 36/2021, per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del 1° luglio 2023 (termine di decorrenza indicato dall'articolo 51) e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 67, comma1, lettera m), primo periodo, del D.P.R. n. 917/1986, non si dà luogo al recupero contributivo.

Anche in considerazione dell'avvenuta abrogazione parziale dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. n. 917/1986, come sopra descritta, i soggetti operanti quali addetti ai servizi di segreteria e attività amministrative-gestionali potranno instaurare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per tali rapporti non operano la presunzione di lavoro autonomo disciplinata dall'articolo 28 del D.lgs n. 36/2021.


11.1 Modalità di esposizione dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale sul flusso di denuncia UniEmens dei compensi erogati

Al fine della individuazione del contributo dovuto e della compilazione del flusso Uniemens sono introdotti nuovi "Tipo rapporto" specifici per i committenti obbligati al versamento della contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi con attività di carattere amministrativo-gestionale iscritti alla Gestione separata nella misura indicata al punto 11, così come sotto specificati:

- per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - per i quali è dovuta la contribuzione Ivs con aliquota piena (33 per cento o 25 per cento) - i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati, nella sezione , con il nuovo codice "D4 ­ Collaborazioni coordinate e continuative rapporti amministativo gestionali D.Lgs. 36/2021 art. 37" da inserire nell'elemento di . Deve essere anche compilato elemento con il codice: "28 ­ attività amministrativo-gestionale"; l'imponibile previdenziale da indicare è ­ fino al 31 dicembre 2027 ­ pari al 50 per cento del compenso erogato (a decorrere dal 1 gennaio 2028 sarà pari al 100 per cento del compenso erogato);

- per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta ­ per i quali è dovuta la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche quali maternità, malattia, degenza ospedaliera, Discoll, con aliquota complessiva pari al 2,03 per cento ­ i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati, nella sezione , con il nuovo codice "D5 ­ Collaborazioni coordinate e continuative D.Lgs. 36/2021 art. 37, aliquota prestazioni non pensionistiche" da inserire nell'elemento di . Deve essere anche compilato elemento con il codice: "28 ­ attività amministrativo-gestionale"; l'imponibile previdenziale è pari al compenso totale erogato. Il Tipo Rapporto con codice D5 deve sempre essere presente in presenza di flusso con Tipo Rapporto D4;

- per i collaboratori coordinati e continuativi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta ­ per i quali è dovuta la contribuzione Ivs con aliquota ridotta (pari al 24%) ­ i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati nella sezione , con il nuovo codice "D6 ­ Collaborazioni coordinate e continuative rapporti amministativo gestionali D.Lgs. 36/2021 art. 37 coperti da altra forma di previdenza obbligatoria" da inserire nell'elemento  di . Deve essere anche compilato elemento con il codice: "28 ­ attività amministrativo-gestionale"; l'imponibile previdenziale è ­ fino al 31 dicembre 2027 - pari al 50 per cento del compenso erogato (a decorrere dal 1 gennaio 2028 sarà pari al 100 per cento del compenso erogato).

Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la causale tributo CXX per i soggetti per i quali si applica l'aliquota complessiva al 27,03 per cento e la causale tributo C10 per i soggetti per i quali si applica l'aliquota del 24 per cento.

I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell'entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.


12. Lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche

L'articolo 25, comma 6, del D.lgs n. 36/2021 prevede la possibilità che i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, quindi previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

A tali soggetti si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Nel caso in cui l'attività sportiva rientri nelle disposizioni di cui al D.lgs n. 36/2021 e sia retribuita, il dipendente pubblico è obbligato a essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.

I compensi percepiti devono essere sottoposti a contribuzione previdenziale così come previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, descritto al paragrafo 10, cui si rinvia, e all'articolo 36, comma 6 del D.lgs n. 36/2021.

Ai fini dell'assicurazione IVS, l'aliquota da applicare per i soggetti assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24 per cento.

Le disposizioni del comma 6 dell'articolo 25 del D.lgs n. 36/2021 non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale e agli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate o sotto la loro egida.


12.1 Modalità di esposizione dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche autorizzati ad attività retribuita sul flusso di denuncia UniEmens dei compensi erogati

Al fine della individuazione del contributo dovuto e della compilazione del flusso Uniemens sono introdotti nuovi "Tipo rapporto" specifici per i committenti obbligati al versamento della contribuzione per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, autorizzati a prestare la attività retribuita nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro iscritti alla Gestione separata nella misura indicata al punto 12, così come sotto specificati:

- per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche autorizzati ad attività retribuita ­ poiché sempre coperti da altra forma di previdenza obbligatoria ­ è dovuta la contribuzione ai fini Ivs con aliquota ridotta pari al 24 per cento. I compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati nella sezione , con il nuovo codice "D7 ­ "Lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche autorizzati ad attività retribuita coperti da altra forma di previdenza obbligatoria" da inserire nell'elemento di . Deve essere anche compilato elemento con il codice: "29 ­ attività sportiva retribuita dipendenti pubbliche amministrazioni". L'imponibile previdenziale da indicare è ­ fino al 31 dicembre 2027 ­ pari al 50 per cento del compenso erogato (a decorrere dal 1° gennaio 2028 sarà pari al 100 per cento del compenso erogato), al netto della franchigia di euro 5.000.

Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la causale tributo C10 per i soggetti per i quali si applica l'aliquota del 24 per cento.

I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell'entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023 possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.



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LaPrevidenza.it, 01/11/2023

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