La nuova disciplina del lavoro sportivo
Inps, circolare 31.10.2023 n. 88
Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e corrispondenti obblighi contributivi
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Con la presente circolare si illustra la nuova disciplina del lavoro sportivo ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni che comportano l'iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai relativi obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici.
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INDICE
Parte 1. Il lavoro sportivo nei settori del professionismo e del dilettantismo
1. Premessa
2. Ambito soggettivo di applicazione. I soggetti riconducibili alla categoria di lavoratore sportivo
3. Il rapporto di lavoro sportivo
3.1 Il rapporto di lavoro subordinato sportivo
4. Le aree del professionismo e del dilettantismo
4.1 Il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici
4.1.1 La prestazione dell'atleta
4.2. Il rapporto di lavoro sportivo nei settori dilettantistici
5.
Iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi per i lavoratori
subordinati e autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e
continuative, del settore professionistico e per i lavoratori
subordinati del settore dilettantistico
5.1
Istruttori presso impianti e circoli sportivi, direttori tecnici e
istruttori presso società sportive già iscritti al Fondo Pensione
Lavoratori dello Spettacolo. Esercizio del diritto di opzione
6. Tutele relative alle assicurazioni "minori"
6.1
Obblighi contributivi per il finanziamento delle assicurazioni "minori"
in relazione ai lavoratori sportivi titolari di un rapporto di lavoro
subordinato
7. Apprendistato
8. Classificazione degli enti sportivi ai fini previdenziali
9.
Modalità di esposizione dei lavoratori sportivi al Fondo Pensione
Lavoratori Sportivi e dei giovani atleti con contratto di apprendistato
sul flusso UniEmens
9.1 Regolarizzazione dei periodi pregressi (da luglio 2023 a ottobre 2023)
9.2 Modalità di esposizione dei lavoratori giovani atleti con contratto di apprendistato sul flusso UniEmens
9.2.1 Regolarizzazione dei periodi pregressi (da luglio 2023 a ottobre 2023)
10.1 Collaborazione coordinata e continuativa
10.1.1
Modalità di esposizione dei lavoratori sportivi titolari di contratti
di collaborazione coordinata e continuativa sul flusso di denuncia
UniEmens dei compensi erogati 10.2 Professionisti titolari di partita
IVA
10.2.1 Determinazione della contribuzione previdenziale
11. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale
11.1
Modalità di esposizione dei lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere
amministrativo-gestionale sul flusso di denuncia UniEmens dei compensi
erogati
12. Lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche
12.1
Modalità di esposizione dei lavoratori dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche autorizzati ad attività retribuita sul flusso di denuncia
UniEmens dei compensi erogati
13.
Gli atleti paralimpici rientranti nella "categoria del più alto livello
tecnico agonistico" titolari di rapporto di lavoro subordinato.
Obblighi contributivi dei datori di lavoro pubblici e privati
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Parte 1. Il lavoro sportivo nei settori del professionismo e del dilettantismo
1. Premessa
Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, e dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e da ultimo, dal decreto legislativo 29 agosto 2023,n. 120, ha dato attuazione alla legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione".
Si evidenziano di seguito le principali finalità e i criteri direttivi elencati dalla citata legge delega:
- riconoscere il principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea;
- promuovere il principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo, sia nel settore professionistico sia in quello dilettantistico;
- riconoscere il carattere sociale e preventivo sanitario dell'attività sportiva, per il miglioramento della qualità della vita e della salute, come mezzo di educazione e di sviluppo sociale;
- individuare la "figura del lavoratore sportivo", senza distinzione di genere e indipendentemente dalla natura dell'attività sportiva, sia essa professionistica o dilettantistica;
- definire l'inquadramento in ambito assicurativo, previdenziale e fiscale dell'attività sportiva;
- disciplinare i rapporti di collaborazione di carattere ammnistrativo gestionale di natura non professionale per le attività lavorative rese a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (con particolare attenzione a queste ultime tenuto conto delle peculiarità delle stesse e del loro fine non lucrativo);
- coordinare e riordinare le disposizioni di legge sia dal punto di vista formale che sostanziale e apportando le necessarie modifiche e integrazioni per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa comunitaria tenuto conto dei consolidati orientamenti della giurisprudenza;
- garantire la tutela della salute e della sicurezza dei minori;
- valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, con particolare attenzione ai giovani atleti per la loro crescita sportiva, culturale ed educativa e la loro preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa al termine della carriera sportiva;
- attribuire un riconoscimento giuridico alla figura del laureato in scienze motorie e la disciplina normativa sull'impiego nei vari sport di animali.
Tra gli obiettivi della riforma del diritto del lavoro sportivo, particolare rilevanza assume l'indicazione di eliminare il divario di tutele previste tra i lavoratori sportivi del settore del professionismo e del settore del dilettantismo, riconoscendo anche a questi ultimi le tutele sotto il profilo previdenziale, assistenziale e assicurativo. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del D.lgs n. 36/2021, a decorrere dal 1° luglio 2023[1] si applicano le disposizioni contenute al Capo I del Titolo V del D.lgs n. 36/2021 come modificato e integrato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 in materia di lavoro sportivo, che innovano profondamente la disciplina dei rapporti di lavoro degli sportivi e ampliano le tutele previdenziali sia nell'ambito del professionismo che del dilettantismo, settore, in precedenza, privo di una specifica regolamentazione in materia previdenziale.
Con decorrenza dal 1° luglio 2023[2], la lettera a), comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo in argomento dispone l'abrogazione della legge 14 giugno 1973, n. 366, recante "Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo", mentre la lettera b) del comma 1 del medesimo articolo dispone l'abrogazione della legge 23 marzo 1981, n. 91, che disciplinava i rapporti di lavoro tra società e sportivi professionisti e alcune tutele previdenziali.
Con riferimento all'ambito di applicazione dell'articolo 35, comma 8-quater, secondo il quale: "Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo", si precisa che il citato articolo non produce effetti in relazione ai rapporti di lavoro che alla data del 1° luglio 2023 risultino diversamente riqualificati a seguito di accertamento ispettivo o di pronuncia giudiziale passata in giudicato.
2. Ambito soggettivo di applicazione. I soggetti riconducibili alla categoria di lavoratore sportivo
L'articolo 25 del D.lgs n. 36/2021 reca la definizione di lavoratore sportivo e disciplina il relativo rapporto di lavoro, subordinato o autonomo (anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa), indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui questo si svolge.
In relazione all'ambito soggettivo di riferimento, il comma 1 del citato articolo 25 individua il lavoratore sportivo nelle figure specifiche quali "l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico",esercitino l'attività sportiva verso un corrispettivo. Il decreto legislativo n. 120/2023, modificando il citato comma 1, ha altresì precisato che l'attività sportiva deve essere esercitata "a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato".
Inoltre, il secondo periodo del medesimo comma 1, fissa le condizioni che devono sussistere per essere qualificati, oltre alle figure tipizzate sopra elencate, come lavoratori sportivi, attribuendo tale qualifica a "ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale". In ordine a tali figure, il comma 1-ter dell'articolo 25 in commento, introdotto dal citato decreto legislativo n. 120/2023, ha previsto che "le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primoperiodo del comma 1, per lo svolgimento di attivitàsportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ". La medesima disposizione prevede la predisposizione di un elenco delle mansioni necessarie svolte dalle figure individuate dai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale può essere aggiornato, sulla base delle comunicazioni effettuate attraverso il CONI e il CIP alla predetta Autorità, per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
La disciplina del lavoro sportivo, pertanto, si estende anche a ulteriori figure già previste in alcuni regolamenti, purché siano preventivamente sottoposte al vaglio dell'Autorità governativa delegata in materia di sport in ordine alla verifica e approvazione delle mansioni necessarie ai sensi del citato comma 1-ter dell'art. 25 del D.lgs n. 36/2021.
Il decreto legislativo n. 120/2023 specifica, infine, modificando il comma 1 dell'articolo 25 in commento, che "non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali".
Resta fermo che, nei confronti di tutte le altre figure in forza a società ed enti sportivi professionistici e dilettantistici (ad esempio, i custodi, addetti alle pulizie, ai posti di ristoro, ecc.) diverse dai soggetti individuati dal comma 1 dell'articolo 25, non trova applicazione la nuova disciplina sul lavoro sportivo.
3. Il rapporto di lavoro sportivo
Il comma 2 dell'articolo 25 del D.lgs n. 36/2021 prevede che "Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile".
Pertanto, nei casi in cui l'attività resa dal lavoratore sportivo sia a titolo oneroso e ricorrano i presupposti previsti, la prestazione deve essere necessariamente ricondotta alle suelencate fattispecie tipiche del rapporto di lavoro subordinato, autonomo e quest'ultimo anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.
Il comma 3 del citato articolo 25 prevede la possibilità della certificazione dei contratti di lavoro sportivi ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sulla base di parametri stabiliti dagli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza dei suddetti accordi, l'individuazione dei parametri è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del D.lgs n. 36/2021.
Il comma 3-bis del medesimo articolo 25, introdotto dal decreto legislativo n. 120/2023, inoltre, prevede che "ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente". Considerato quanto previsto nei commi precedenti e dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021 in materia di tutele previdenziali, la normativa si riferisce sia ai soggetti di cui all'articolo 2222 del codice civile, per i quali è possibile attivare un rapporto di lavoro autonomo occasionale, sia al Contratto di prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Per contro, al di fuori dall'ambito del rapporto di lavoro sportivo, l'articolo 29 del D.lgs n. 36/2021 riconosce alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, nonché agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, al CONI, al CIP e alla società sport e salute S.p.a. la facoltà di avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Le prestazioni sportive dei volontari, pertanto, "non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario". È previsto che ai volontari possano essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445/2000, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Tali rimborsi, in ogni caso, non concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente.
Il citato articolo 29, al comma 3, dispone infine che: "Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva ".
3.1 Il rapporto di lavoro subordinato sportivo
L'articolo 26 del D.lgs n. 36/2021 reca una disciplina speciale del rapporto di lavoro subordinato sportivo, valida sia per il settore professionistico sia per il settore dilettantistico.
Data la natura della prestazione di lavoro sportivo, i commi 1 e 3 del citato articolo 26 confermano, in relazione a entrambi i settori, quanto già previsto per il professionismo dalla previgente disciplina, ossia che al contratto di lavoro subordinato sportivo non si applicano le disposizioni dettate dalla normativa vigente relative al licenziamento collettivo, al licenziamento individuale per giustificato motivo o per giusta causa, alle connesse tutele reali o obbligatorie (reintegra nel posto di lavoro o risarcimento del danno), al rito speciale per le relative controversie, nonché alcune norme in materia di autorizzazione per gli impianti audiovisivi, di divieto di accertamenti sanitari, di tutela delle mansioni, di procedimento disciplinare quando le sanzioni sono irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva.
Il comma 2 dell'articolo 26 prevede una specifica disciplina del contratto a tempo determinato nell'ambito del lavoro sportivo, con conseguente disapplicazione della normativa generale prevista dagli articoli da 19 a 29 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81. In particolare, è stabilito che "il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto" ed è ammessa "la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti ", nonché "la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici".
Infine, in relazione alle clausole contrattuali, il contratto di lavoro subordinato sportivo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, può contenere una clausola compromissoria con la quale vengono deferite a un collegio arbitrale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, nonché la nomina degli arbitri oppure il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati; mentre al successivo comma 6, è previsto che il contratto di lavoro subordinato sportivo non può contenere clausole di non concorrenza o limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso, né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
4. Le aree del professionismo e del dilettantismo
L'articolo 38 del D.lgs n. 36/2021 enuncia le disposizioni che qualificano l'area del professionismo e quella del dilettantismo e contiene, per la prima volta, una definizione legislativa dell'attività dilettantistica, che non viene più determinata solo per differenza in tutti quei casi in cui l'attività non è considerata professionistica.
In particolare, ai sensi del comma 1 del citato articolo 38, l'area del professionismo "è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI e dal CIP, per quanto di competenza, per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale ".
Al riguardo, si rammenta che le Federazioni sportive italiane riconosciute dal CONI che, a oggi, hanno riconosciuto il professionismo sono:
- Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)[3]
- Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.)
- Federazione Italiana Golf (F.I.G.)
- Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.).
Il comma 1-bis prevede, invece, che l'area del dilettantismo "comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria" . All'articolo 38, comma 1-ter, infine, è precisato che agli enti del terzo settore iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche si applichino "le disposizioni previste per le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata".
Inoltre, nel Titolo II del D.lgs n. 36/2021 è contenuta la disciplina degli enti sportivi dilettantistici (Capo I, artt. da 6 a 12) e professionistici (Capo II, artt. da 13 a 14).
Al riguardo si evidenzia che l'articolo 6 del decreto legislativo in argomento, prevede che "le associazioni e le società sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile; c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto ". L'articolo 7 conferma che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve essere indicata tra l'altro la sede legale.
Per quanto concerne gli enti sportivi professionistici, l'articolo 13 del citato decreto legislativo sostanzialmente conferma le previgenti disposizioni in materia e nello specifico, al comma 1, prevede che le società sportive professionistiche "sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata" e che "è obbligatoria la nomina del collegio sindacale". Nei successivi commi si conferma, inoltre, che l'atto costitutivo:
- deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività a esse connesse o strumentali;
- deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10per cento sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva;
- può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote; - deve prevedere la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.
Infine, l'articolo 13 dispone che, prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI o dal CIP, qualora svolga attività sportiva paralimpica.
4.1 Il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici
L'articolo 27 del D.lgs n. 36/2021 detta una disciplina analoga a quella già contenuta dall'abrogata legge n. 91/1981. In particolare, il comma 4, prevede che il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici si costituisce mediante assunzione diretta e il contratto deve essere stipulato "in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici, e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato".
Inoltre, il comma 5 del citato articolo 27 prevede che il contratto deve essere depositato, entro sette giorni dalla stipulazione, a cura della società presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici, per l'approvazione. Il deposito è condizione di efficacia del contratto stesso e riguarda anche tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano a oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo.
In merito alle clausole contrattuali, i commi 6 e 7 prevedono rispettivamente che "le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo " e che "nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopiagonistici".
4.1.1 La prestazione dell'atleta
Per atleta deve intendersi, in linea generale, lo sportivo che scambi prestazioni agonistiche con retribuzione, cioè colui, che, nell'ambito di una pratica sportiva agonistica, abbia l'interesse preminente di trarre il proprio sostentamento dall'attività sportiva.
In relazione alla prestazione lavorativa dell'atleta, la disciplina rimasta pressoché invariata rispetto alla precedente di cui all'articolo 3 della legge n. 91/1981 è dettata dall'articolo 27 del D.lgs n. 36/2021 e, segnatamente, al comma 2, che conferma la presunzione circa la natura subordinata del rapporto di lavoro prestato nei settori professionistici, nei casi in cui lavoro sportivo degli atleti è prestato in via principale, ovvero prevalente e continuativa, e al comma 3 con il quale è, altresì, confermato che il lavoro sportivo professionistico "costituisce oggetto di un contratto di lavoro autonomo in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese, ovvero trenta giorni ogni anno ". 4.2 Il rapporto di lavoro sportivo nei settori dilettantistici
Come evidenziato al precedente paragrafo 3, con la riforma del diritto del lavoro sportivo, la figura del lavoratore sportivo nel settore dilettantistico è stata inserita in una disciplina più ampia e generale del lavoro sportivo.
L'articolo 28, comma 2, del D.lgs n. 36/2021, applicando un principio già presente nel professionismo nel contesto delle disposizioni di cui all'abrogata legge n. 91/1981, quale conseguenza del minore impegno temporale nella prestazione, presume il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo come oggetto di contratto di "lavoro autonomo", nella forma della "collaborazione coordinata e continuativa", al ricorrere di alcuni requisiti nei confronti del medesimo committente, e precisamente:
- la durata della prestazione prevista nel contratto non supera le ventiquattro ore settimanali (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive);
- la prestazione sportiva risulta coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo, così come previsto dai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.
Fatto salvo quanto previsto dal citato comma 2 dell'articolo 28, resta ferma la possibilità di instaurare, nell'ambito del settore dilettantistico, rapporti di lavoro subordinato o rapporti di lavoro autonomo diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative.
Si rammenta, altresì, l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle collaborazioni coordinate etero-organizzate di cui all'articolo 2, comma 1, del D.lgs n. 81/2015, prevista dal comma 2 del medesimo articolo, per le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
All'articolo 28, comma 3, del D.lgs n. 36/2021 vengono disciplinate alcune semplificazioni in merito alla comunicazione di avvenuta costituzione del rapporto di lavoro sportivo. Infatti, è prevista la possibilità per le associazioni o società, nonché per la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva Associata, l'associazione benemerita, l'Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il Coni, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. destinatarie delle prestazioni sportive di adempiere alcuni obblighi di comunicazione tramite il portale del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6 del D.lgs 28 febbraio 2021, n. 39.
La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche dei dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo equivale a tutti gli effetti alla comunicazione al Centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi. La stessa è resa disponibile sia all'INPS che all'INAIL.
Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche diventa strumento principale degli adempimenti amministrativi-burocratici dello sport dilettantistico e reale gestore operativo per tutti i soggetti ed enti sportivi dilettantistici e assume il ruolo di "portale istituzionale per gli adempimenti previdenziali e assistenziali " relativi ai rapporti di lavoro nell'area del dilettantismo, con l'obiettivo di ridurre i costi a carico delle associazioni e società e fare emergere fenomeni di evasione fiscale e previdenziale.
LaPrevidenza.it, 01/11/2023