La corretta utilizzazione dello strumento negoziale del contratto di lavoro a tempo parziale impone la rigorosa predeterminazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro
Cassazione sez.lavoro, sentenza 22003 del 1 settembre 2008 - Avv. Lorenzo Cuomo
La giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 6 luglio 2005, n. 14215; 8 settembre 2003, n. 13107; 22 aprile 1997, n. 3451; 17 luglio 1992, n. 8721; 19 dicembre 1991, n. 13728; 11 agosto 1990, n. 8169; 22 marzo 1990, n. 2382) ha precisato che la corretta utilizzazione dello strumento negoziale del contratto di lavoro a tempo parziale impone la rigorosa predeterminazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro, in modo da escludere il potere del datore di lavoro di disporre unilateralmente variazioni dei tempi della prestazione, potere che finirebbe con lo snaturare l'essenza del lavoro part - time, obbligando il dipendente ad una disponibilità tale da eliminare i vantaggi derivanti della riduzione di orario, pur nella persistenza della riduzione dei compensi.
Le c.d. clausole elastiche" (o "a comando") sono state riconosciute legittime solo con la riforma attuata dal D.Lgs. n. 61 del 2000, ma nell'ambito di appositi patti di variabilità della distribuzione dell'orario, sottoposti a specifici vincoli, nonchè del limite costituito da specifiche pattuizioni tra datore di lavoro e lavoratore in ordine alla collocazione della prestazioni in determinati orari; le clasuole vanno sempre considerate nel rispetto della valenza anche pubblicistica del contratto, che impone la comunicazione all'ufficio del lavoro competente ai fini degli adempimenti, dei controlli e delle ispezioni (vedi Cass. 28 novembre 2001, n. 15056; 14 febbraio 1996, n. 1121; vedi anche Cass. 17 giugno 2002, n. 8718).
(Avv. Lorenzo Cuomo)
LaPrevidenza.it, 03/10/2008