Cassazione civile , sez. lav., 01 settembre 2008 , n. 22003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
EXPO 2000 S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio
dell'avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati PACCHIANA PARRAVICINI AGOSTINO, GUASCO MARCO, giusta
delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO LELIO, CORRERA
FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, SGROI ANTONINO, giusta delega in calce
alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
e contro
UNIRISCOSSIONI S.P.A. (già C.O.N.R.I.T. S.P.A.);
- intimata -
e sul 2^ ricorso n 14342/06 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
dell'avvocato S.G.P., Presidente dell'Inps e come tale
legale rappresentante pro tempore, nonchè mandatario della S.C.C.I.
S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso
l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, SGROI
ANTONINO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
EXPO 2000 S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA RIPETTA 22, presso lo studio
dell'avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati PACCHIANA PARRAVICINI AGOSTINO, GUASCO MARCO, giusta
delega in atti;
e contro
UNIRISCOSSIONI S.P.A. (già C.O.N.R.I.T. S.P.A.);
- intimata -
avverso la sentenza n. 713/05 della Corte d'Appello di TORINO,
depositata il 04/05/05 R.G.N. 774/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/05/08 dal Consigliere Dott. PICONE Pasquale;
udito l'Avvocato MARESCA per delega VESCI;
udito l'Avvocato MARITATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale, accoglimento del ricorso incidentale.
Fatto
1. La sentenza di cui si domanda la
cassazione accoglie in parte l'appello dell'Inps, in giudizio in
proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione
dei crediti Inps - S.C.C.I. S.p.A. - contro la decisione del
Tribunale di Torino in data 27.2.2001, emanando le seguenti
statuizioni:
a) rigetto dell'opposizione alla cartella esattoriale
n. (OMISSIS), relativa al pagamento di contributi omessi, proposta da
Expo 2000 SpA anche nei confronti di Uniriscossioni Spa;
(Conferma
della decisione di primo grado in ordine all'annullamento della
cartella esattoriale n. (OMISSIS), con la condanna di Expo 2000 SpA
al pagamento della minor somma di Euro 39.450,28, oltre interessi e
somme aggiuntive dal 26.3.2001.
2. La Corte di Torino ritiene
nullo il contratto di lavoro stipulato da Expo 2000 in data 30.9.1994
per lo svolgimento di mansioni dirigenziali "in ragione di un
quinto dell'orario normale", ravvisando la violazione della L.
n. 863 del 1984, art. 5, per assenza di specificazioni in ordine alla
collocazione temporale della prestazione, con la conseguente
commisurazione dell'obbligazione contributiva ai minimali di legge
per i contratti a tempo pieno.
3. In ordine all'ammontare delle
somme aggiuntive e delle sanzioni, premessa la non applicabilità
ratione temporis della L. n. 388 del 2000, art. 116, la sentenza
esclude l'ipotesi dell'evasione e riscontra quella della sussistenza
di contrasto interpretativo, condannando la Expo 2000 SpA alla minor
somma sopra indicata in relazione alla seconda cartella annullata.
4.
Domandano la cassazione della sentenza, con separati ricorsi,
entrambi per un unico motivo, la Expo 2000 Spa e l'Inps in proprio e
nella qualità sopra indicata; in relazione al ricorso Expo,
l'Inps deposita procura speciale ai difensori; la Società
resiste con controricorso al ricorso Inps; non svolge attività
di resistenza in relazione a entrambi i ricorsi la Uniriscossioni
SpA. La Expo 2000 SpA deposita memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Diritto
1. Preliminarmente, la Corte riunisce i
ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2.
L'unico motivo del ricorso Expo 2000 SpA denuncia violazione della L.
n. 863 del 1984, art. 5, commi 1, 2 e 5, del R.D.L. n. 692 del 1923,
art. 1, e degli art. 1321 - 1362 c.c., unitamente a vizio della
motivazione. Si sostiene che, in linea generale, l'indicazione nel
contratto scritto del solo impegno orario complessivo non esclude la
legittimità del lavoro part - time allorchè risulti
concordata tra le parti la distribuzione dell'impegno lavorativo;
che, nel caso di specie, la natura dirigenziale delle mansioni
escludeva il potere del datore di lavoro di determinazione degli
orari (presupposto per configurare una clausola c.d. "elastica"
o "a comando") e dagli elementi di prova acquisiti alla
causa (deposizione dell'ispettrice dell'Inps P.C.; fatti allegati e
non contestati dall'Inps) risultava che il dirigente gestiva in via
del tutto autonoma il suo impegno lavorativo, anche per la ragione
che, contemporaneamente, era vincolato da altro contratto di lavoro
dirigenziale con una diversa società avente sede nello stesso
stabile in cui operava la Expo.
2.1. La Corte giudica fondato il
ricorso.
2.2. La giurisprudenza di legittimità (vedi Cass.
6 luglio 2005, n. 14215; 8 settembre 2003, n. 13107; 22 aprile 1997,
n. 3451; 17 luglio 1992, n. 8721; 19 dicembre 1991, n. 13728; 11
agosto 1990, n. 8169;
22 marzo 1990, n. 2382) precisa che la
corretta utilizzazione dello strumento negoziale del contratto di
lavoro a tempo parziale impone la rigorosa predeterminazione della
collocazione temporale dell'orario di lavoro, in modo da escludere il
potere del datore di lavoro di disporre unilateralmente variazioni
dei tempi della prestazione, potere che finirebbe con lo snaturare
l'essenza del lavoro part - time, obbligando il dipendente ad una
disponibilità tale da eliminare i vantaggi derivanti della
riduzione di orario, pur nella persistenza della riduzione dei
compensi. Questo fondamento della nullità delle c.d. clausole
elastiche" (o "a comando") per contrarietà al
D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 5, conv. con modif. nella L. 19
dicembre 1984, n. 863, (riconosciute legittime solo con la riforma
attuate dal D.Lgs. n. 61 del 2000, ma nell'ambito di appositi patti
di variabilità della distribuzione dell'orario, sottoposti a
specifici vincoli), nonchè del limite costituito da specifiche
pattuizioni tra datore di lavoro e lavoratore in ordine alla
collocazione della prestazioni in determinati orari, ma sempre nel
rispetto della valenza anche pubblicistica del contratto, che impone
la comunicazione all'ufficio del lavoro competente ai fini degli
adempimenti, dei controlli e delle ispezioni (vedi Cass. 28 novembre
2001, n. 15056; 14 febbraio 1996, n. 1121; vedi anche Cass. 17 giugno
2002, n. 8718).
2.3. Nel caso di specie, è rimasto
accertato che il contratto scritto, comunicato all'ufficio del
lavoro, era stato stipulato per svolgimento di mansioni dirigenziali
e con la sola indicazione del limite quantitativo pari ad un quinto
della prestazione ordinaria.
Questo accertamento è stato
ritenuto sufficiente dalla sentenza impugnata per affermare la
nullità del contratto, sul rilievo che il "fatto che il
dirigente abbia una maggiore autonomia nella gestione del suo lavoro
non significa che non debba osservare un determinato orario".
Questa
ratto decidenti non è conforme al principio di diritto
applicabile al caso di specie.
2.4. In linea generale, un
contratto a tempo parziale che indichi soltanto il limite
quantitativo della prestazione e rimetta alla volontà del
lavoratore la concreta determinazione degli orari, ancorchè
costituisca ipotesi anomala per gli ordinati rapporti di lavoro
subordinato e difficilmente riscontrabile nella pratica, esclude
certamente la presenza di clausole c.d. "a comando" e,
stante il fondamento della nullità comminata alle c.d.
clausole "elastiche", deve considerarsi perfettamente
valida.
Nel caso specifico delle mansioni proprie della qualifica
dirigenziale, l'esclusione dalla disciplina legale delle limitazioni
dell'orario di lavoro (L. 15 marzo 1923, n. 692; R.D.L. 17 aprile
1925, n. 473, art. 1) comporta che la delimitazione di un orario
normale di lavoro può derivare soltanto da clausole di
contratto collettivo, da prassi aziendale o da contratto individuale
(vedi Cass. 23 luglio 2004, n. 13882). In mancanza, la sicura
ammissibilità del contratto a tempo parziale anche per lo
svolgimento di mansioni dirigenziali, da una parte, implica
necessariamente la previsione di un limite quantitativo (senza il
quale non sarebbe possibile configurare tale contratto); dall'altra,
esclude che tale previsione possa, di per sè, considerarsi
come orario di lavoro la cui distribuzione, nell'arco della giornata,
della settimana o del mese, sia rimessa al potere del datore di
lavoro, siccome la qualifica dirigenziale indurrebbe a presumere
piuttosto il contrario.
2.5. Va, quindi, giudicato erroneo il
principio secondo il quale la stipulazione di un contratto di lavoro
subordinato a tempo parziale con un dirigente, siccome deve
contemplare necessariamente un limite di orario, assoggetta di
conseguenza il dipendente al potere del datore di lavoro di
determinarne la distribuzione, dovendosi, invece, affermare il
seguente principio di diritto: "Il contratto di lavoro
subordinato a tempo parziale, stipulato per iscritto e comunicato al
competente organo pubblico per lo svolgimento di mansioni di livello
dirigenziale, è rispettoso del disposto del D.L. 30 ottobre
1984, n. 726, conv. con modif. nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, ove
indichi soltanto il limite quantitativo della prestazione lavorativa,
purchè rimetta all'autonomia del dipendente la distribuzione
dell'orario".
Dall'errore di diritto riscontrato nella
sentenza impugnata è derivato un vizio di attività,
essendo stati omessi i necessari accertamenti sui contenuti del
contratto di lavoro per verificare la fondatezza della tesi della
datrice di lavoro. Deve, quindi, procedersi alla cassazione della
sentenza con rinvio ad altra corte di appello, designata in quella di
Genova, affinchè nel nuovo giudizio, in applicazione del
principio di diritto enunciato, si proceda ai necessari accertamenti
di fatto. Il Giudice del rinvio è incaricato anche della
regolazione delle spese del giudizio di cassazione (art. 385 c.p.c.,
comma 3).
3. Il ricorso dell'Inps, proposto in data 5.5.2006
contro sentenza depositata in cancelleria il 4.5.2005 e non
notificata, non può essere ritenuto tardivo (come sostenuto
nel controricorso) perchè risulta consegnato per la
notificazione in data 4.5.2006 (timbro apposto dall'ufficiale
giudiziario).
Ciò in base al principio di diritto secondo
cui, ove non venga esibita la ricevuta di cui al D.P.R. 15 dicembre
1959, n. 129, art 109, la prova della tempestiva consegna
all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare può essere
ricavata dal timbro apposto su tale atto recante il numero
cronologico e la data; solo in caso di contestazione della conformità
al vero di quanto da esso indirettamente risulta, l'interessato ha
l'onere di esibire idonea certificazione dell'ufficiale giudiziario
(Cass. S.U. 20 giugno 2007, n. 142949).
3.1. Il ricorso dell'Inps
deve dichiararsi assorbito nella decisione di accoglimento del
ricorso di Expo 2000 SpA, siccome censura la sentenza impugnata per
la riduzione del credito contributivo, questione che potrà
essere esaminata nel giudizio di rinvio in dipendenza del segno della
decisione sull'ara dello stesso credito.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie
il ricorso di EXPO 2000 SpA e dichiara assorbito il ricorso
dell'Inps; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso
accolto e rinvia la causa, anche per la regolazione delle spese e
degli onorari del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di
Genova.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio
della Sezione Lavoro, il 7 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria
il 1 settembre 2008