Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 13.2.2008 n° 3514
Con un accertamento di fatto, logicamente corretto e quindi incensurabile in questa sede, il giudice di appello ha provveduto ad analizzare compiutamente il testo della conciliazione ed ha tenuto conto che essa era intervenuta in relazione ad un precedente giudizio avente un diverso oggetto ed altre ragioni di credito ("maggiorazioni per il lavoro di turno nonché per lavoro reso nella zona di Lufrano ed in galleria percepite in maniera fissa e continuativa"), mentre il presente giudizio riguarda non solo un periodo in buona parte diverso, ma anche una diversa ragione di credito ossia il computo nelle mensilità aggiuntive del compenso per lo straordinario fisso e continuativo.
LaPrevidenza.it, 20/06/2008
0883349269
3289677187
Avvocato
Diritto Civile - Diritto Penale - Lo Studio legale MENNEA offre servizi di consulenza legale nel settore civile e...
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...