SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 13 febbraio
2008, n. 3514
Svolgimento del processo
Con sentenza 27 luglio 2005 la Corte di appello di
Napoli, pronunciando sugli appelli proposti da
C. P. e dall'A. , ha parzialmente riformato la decisione del
Tribunale della stessa città 5 giugno 2003.
Per
quanto rileva ai fini del presente giudizio, la Corte di
appello: a) ha escluso che una conciliazione intercorsa tra le
parti il 3.12.1998 riguardasse l'oggetto del presente giudizio
(computo nelle mensilità aggiuntive del compenso per il
lavoro straordinario svolto con continuità); b) ha
ritenuto che in base alla disciplina interna dell'A. era
prevista una nozione di retribuzione globale, comprensiva anche
del compenso per il lavoro straordinario; c) ha accertato che,
sulla base degli elementi acquisiti al processo, la prestazione
eccedente l'orario normale fosse fissa e continuativa.
All'esito di tali considerazioni è stato
riconosciuto un credito a favore del C. di Euro 20.047,24, oltre
interessi e rivalutazione monetaria.
Contro tale
sentenza ricorre l'A. con tre motivi. Il C. resiste con
controricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo - denunziando vizi di
motivazione circa un punto decisivo della controversia - l'A.
rileva - che il giudice del gravame non ha adeguatamente
considerato che oggetto della conciliazione sindacale era anche
la questione dell'inclusione nelle mensilità aggiuntive
del compenso per il lavoro straordinario, così come la
lettera della richiamata conciliazione chiaramente faceva
intendere. In particolare, la ricorrente osserva che la
conciliazione in parola è intervenuta otto mesi dopo la
risoluzione del rapporto e, quindi, avendo ad oggetto il
"computo delle maggiorazioni percepite in maniera fissa e
continuativa per lavoro di turno nel calcolo degli istituti
indiretti", non poteva non comprendere, contrariamente a
quanto ritenuto nella sentenza impugnata, anche la pretesa fatta
valere nel presente giudizio.
La censura non può
essere condivisa.
Con un accertamento di fatto,
logicamente corretto e quindi incensurabile in questa sede, il
giudice di appello ha provveduto ad analizzare compiutamente il
testo della conciliazione ed ha tenuto conto che essa era
intervenuta in relazione ad un precedente giudizio avente un
diverso oggetto ed altre ragioni di credito ("maggiorazioni
per il lavoro di turno nonché per lavoro reso nella zona
di Lufrano ed in galleria percepite in maniera fissa e
continuativa"), mentre il presente giudizio riguarda non
solo un periodo in buona parte diverso, ma anche una diversa
ragione di credito ossia il computo nelle mensilità
aggiuntive del compenso per lo straordinario fisso e
continuativo.
2. Con il secondo motivo, nel denunziare
vizi di motivazione circa un punto decisivo, osserva l'A. che il
giudice di appello ha immotivatamente assimilato il regime
contrattuale delle due mensilità aggiuntive, nonostante
che dal testo delle clausole richiamate emergesse una diversa
descrizione della base di calcolo per ciascuna delle due.
3.
Con il terzo motivo, nel denunziare violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362 segg. cc., rileva la ricorrente
che l'interpretazione della regolamentazione interna non sarebbe
avvenuta in maniera rispettosa dei canoni ermeneutica. Ed
infatti, posto che la tredicesima mensilità va calcolata
sulla base della "retribuzione globale del mese di
dicembre", la conseguenza è che bisognerebbe tener
conto solo di quanto in tale mese viene corrisposto al
lavoratore, con la conseguenza che, da un lato, non sarebbe
possibile l'inclusione del compenso per straordinario - pur se
continuativamente prestato negli altri undici mesi - mentre
dovrebbe operarsi detta inclusione nel caso in cui lo
straordinario sarebbe stato prestato solamente nel mese di
dicembre. Da tali considerazioni la ricorrente fa discendere la
conclusione che l'intenzione delle le parti contraenti - quanto
alla tredicesima mensilità - è stata quella di
riferirsi solo al compenso delle voci retributive ordinariamente
percepite dal lavoratore.
Il secondo e terzo motivo
possono essere esaminati congiuntamente per la loro logica
connessione.
Con le censure proposte la ricorrente
critica la decisione impugnata per aver ritenuto utile al
computo delle mensilità aggiuntive ritenendo che la
retribuzione normale comprendesse anche il compenso per il
lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo.
Orbene, contrariamente a quanto si legge nel
controricorso, la questione era stata già prospettata nel
giudizio di appello, tant'è che nella sentenza impugnata
è appunto affermato che le caratteristiche della
prestazione dello straordinario erano tali da far includere il
relativo compenso nella nozione contrattuale di retribuzione.
Intesa in questi termini la questione prospettata, le critiche
vanno condivise. Il giudice del gravame ha infatti ritenuto
meritevole di accoglimento la pretesa del lavoratore osservando
che, attraverso la lettura della disciplina aziendale, era stata
adottata una nozione di retribuzione normale comprensiva di
tutti gli elementi erogati a carattere fisso e continuativo e
che, in punto di fatto, era risultato che il lavoratore aveva
prestato in maniera fissa e continuativa lavoro eccedente
l'orario normale. Più in particolare ha tenuto conto
dell'art. 25 del Regolamento interno e l'accordo 17 dicembre
1947, con il quale venne stabilito che la "gratificazione"
prevista dall'art. 25 "sia composta da due mensilità
della retribuzione globale del mese di dicembre (esclusi gli
assegni corrisposti dall'Inps)". Ha aggiunto che il
riferimento alla retribuzione del mese di dicembre non sarebbe
di ostacolo all'inclusione dei compensi in oggetto, in quanto
"la retribuzione rispecchierà l'andamento normale
del rapporto e, in relazione all'intero svolgimento di
questo...(sarà possibile) operare una media tra i
compensi percepiti".
La Corte non ritiene che
siffatta interpretazione della disciplina contrattuale sia
rispettosa dei canoni ermeneutica previsti dagli artt. 1362 ss.
cod. civ.
Con una giurisprudenza pluriennale ed ormai
consolidata questa Corte ha affermato che in tema di lavoro
straordinario, la circostanza che esso sia prestato in maniera
fissa e continuativa non è sufficiente a trasformare la
natura della prestazione lavorativa resa oltre l'orario normale
in prestazione ordinaria, salvo che, alla stregua di una
corretta indagine di fatto riservata al giudice di merito, non
risulti una "specifica" volontà delle parti
intesa ad ampliare l'orario normale di lavoro conglobandovi lo
straordinario fisso e continuativo, nonché a trasformare
il relativo compenso in retribuzione ordinaria utile ai fini del
calcolo delle spettanze la cui quantificazione debba essere
effettuata con riferimento ad essa; ne consegue che, in mancanza
della prova di una siffatta deroga pattizia, il compenso per il
cosiddetto straordinario fisso non è computabile nel
calcolo degli istituti indiretti, quali le spettanze per ferie,
mensilità aggiuntive, festività e riposi
settimanali, non esistendo nell'ordinamento un principio
generale di onnicomprensività della retribuzione (cfr.,
di recente, Cass. 23 febbraio 2007 n. 4270; 2 settembre 2005 n.
17675; 5 aprile 2004 n. 6661; 9 dicembre 1999 n. 13780; tutte
sulla scia di Cass. sez. un. 13 febbraio 1984 n. 1075).
Corollario di queste considerazioni è che, con
giurisprudenza altrettanto costante, essendo rimessa alla
contrattazione collettiva la determinazione della base di
calcolo degli istituti indiretti, la interpretazione di quelle
clausole è compito del giudice di merito (il problema si
pone in termini diversi per le sentenze di merito emesse dopo il
2 aprile 2006, essendo in questo caso applicabile l'art. 360 n.
3 c.p.c. nella sua nuova formulazione), insindacabile in sede di
legittimità se non per vizi di motivazione.
Questi
richiami si rendono necessari per dar conto di come, di fronte
diverse interpretazioni della disciplina collettiva in
fattispecie simili, ove il processo logico seguito dal giudice
di merito fosse risultato immune dai richiamati vizi, questa
Corte possa aver avallato decisioni che sono pervenute a
risultati opposti circa la inclusione nella retribuzione, utile
per il calcolo delle mensilità aggiuntive, del compenso
per il lavoro prestato oltre l'orario normale. Fatte queste
premesse, resta comunque fermo il principio, affermato dalle
sezioni unite, con la conseguenza che l'indagine affidata a
questa Corte nella presente controversia non può
prescindere dalla valutazione se, nell'interpretazione accolta
dalla sentenza impugnata, risulti accertato che vi sia stata una
"specifica" volontà delle parti diretta a far
rientrare nell'orario normale di lavoro lo straordinario fisso e
continuativo, nonché a trasformare il relativo compenso
in retribuzione ordinaria utile ai fini del calcolo delle
mensilità aggiuntive.
Al riguardo la sentenza
impugnata non contiene una motivazione adeguata, non emergendo
da alcun passo della stessa un accertamento circa l'esistenza di
una regola contrattuale che, specificamente ed in maniera
chiara, avesse incluso lo straordinario in questione nell'orario
normale ed il relativo compenso nella retribuzione utile al
calcolo delle mensilità aggiuntive.
Da un lato, infatti, non è sufficiente a
tal fine la prevista esclusione di alcune voci retributive dalla
nozione di retribuzione normale globale; dall'altro il
riferimento alla retribuzione globale del mese di dicembre (come
si legge nell'accordo del 1947, quanto alla tredicesima
mensilità) e, quanto alla quattordicesima mensilità,
alla retribuzione in corso al 31 luglio di ogni anno non è
compatibile con l'intento di includere elementi retributivi
fissi e continuativi correlati alla prestazione di lavoro
straordinario, non essendo possibile determinare in un arco
temporale così limitato quali siano gli elementi, che
rispondano alle richiamate caratteristiche. Il giudice di
appello ha tentato di superare questo rilievo affermando che la
retribuzione di dicembre "rispecchierà"
l'andamento normale del rapporto, ma una tale considerazione,
che dovrebbe corrispondere alla volontà delle parti
stipulanti, mal si concilia con la previsione per la
quattordicesima mensilità - come da delibera n. 472/1958
- di un calcolo sulla "retribuzione in corso al 31 luglio
di ogni anno": se fosse vero che le parti abbiano inteso
riferirsi ad una retribuzione normale, considerata come quella
correlata alla normalità della prestazione lavorativa (e
quindi anche del compenso per lo straordinario fisso e
continuativo) non si spiega perché sia stato ancorato il
calcolo delle mensilità a due diversi periodi dell'anno.
4. Sulla base delle osservazioni svolte, mentre il primo
motivo va rigettato, meritano accoglimento il secondo e terzo
motivo.
La sentenza impugnata va dunque cassata sul
punto, con rinvio ad altro giudice, che si designa nella stessa
Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che
provvedere ad esaminare il merito della causa, alla luce del
seguente principio: "Il compenso per il lavoro
straordinario prestato in maniera fissa e continuativa entra a
far parte della base di calcolo delle mensilità
aggiuntive se ed in quanto, alla stregua della interpretazione
della disciplina contrattuale del rapporto, le parti abbiano
specificamente inteso comprendere nell'orario normale quel
lavoro straordinario ed il relativo compenso nella
corrispondente retribuzione normale utile per determinare
l'ammontare delle predette mensilità".
Il
giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del presente
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.