mercoledì, 14 ottobre 2026

In tema di lavoro extra e comunicazione al Centro per l'impiego

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, interpello 11.7.2007, n. 18

 

Il comma 2 bis, introdotto dal citato comma 1180, prevede che nei casi “di urgenza connessa ad esigenze produttive” la comunicazione possa essere effettuata “entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro”, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente la data di inizio della prestazione e le generalità delle parti contraenti mediante atto avente data certa di trasmissione.

Questo Ministero, con nota del 4 gennaio 2007, recante i primi indirizzi operativi in ordine agli adempimenti connessi all’instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro previsti dalla Finanziaria 2007, ha ritenuto che, sebbene la formulazione testuale del disposto normativo faccia espresso riferimento a motivi di urgenza di carattere produttivo, esso possa ricomprendere anche i casi in cui l’assunzione sia effettuata per evitare danni alle persone ed agli impianti, nonché quelli ove sussistano fondate esigenze tecniche ed organizzative che impongano l’immediato ed improrogabile impiego dei lavoratori.



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LaPrevidenza.it, 23/07/2007

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