Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, interpello 11 luglio 2007, n. 18
Roma, 11 luglio 2007
Alla Federalberghi
Federazione delle Associazioni italiane Alberghi e Turismo
Via Toscana n. 1
00187 Roma
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Prot. n. 25/I/0009192
Oggetto: Art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 – Modalità di comunicazione dell’instaurazione dei rapporti di cui all’art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 368/2001 – c.d. lavori “extra” nel settore del turismo e dei pubblici esercizi.
La Federalberghi ha avanzato richiesta di
interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla
possibilità di annoverare i rapporti di lavoro in oggetto tra le fattispecie
esimenti dall’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’impiego, obbligo
previsto dall’art. 9 bis, comma 2, D.L n. 510/96, convertito con modificazioni
dalla L. n. 608/1996 e sostituito da ultimo con l’art. 1, comma 1180, L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007).
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle
Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Il comma 2 bis, introdotto dal citato comma 1180, prevede che nei casi “di
urgenza connessa ad esigenze produttive” la comunicazione possa essere
effettuata “entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro”,
fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio
competente la data di inizio della prestazione e le generalità delle parti
contraenti mediante atto avente data certa di trasmissione.
Questo Ministero, con nota del 4 gennaio 2007, recante i primi indirizzi
operativi in ordine agli adempimenti connessi all’instaurazione, trasformazione
e cessazione dei rapporti di lavoro previsti dalla Finanziaria 2007, ha ritenuto che, sebbene la formulazione testuale del disposto normativo faccia espresso
riferimento a motivi di urgenza di carattere produttivo, esso possa
ricomprendere anche i casi in cui l’assunzione sia effettuata per evitare danni
alle persone ed agli impianti, nonché quelli ove sussistano fondate esigenze
tecniche ed organizzative che impongano l’immediato ed improrogabile impiego
dei lavoratori.
L’indirizzo ministeriale permette quindi al datore di lavoro di non rinviare
l’assunzione del dipendente, sebbene non sia in possesso di tutte le informazioni
necessarie per la comunicazione ordinaria.
La citata nota (peraltro ribadita ed integrata con successiva nota del 14
febbraio 2007) ha altresì precisato che “restano escluse dall’obbligo di
comunicazione entro il giorno antecedente quelle assunzioni effettuate a causa
di forza maggiore”, ovvero quelle assunzioni disposte in occasione di eventi
“di carattere straordinario il cui verificarsi il datore di lavoro non avrebbe
potuto prevedere con l’esercizio dell’ordinaria diligenza”.
In questi ultimi casi, la comunicazione di assunzione dovrà essere inoltrata
“entro il primo giorno utile e, comunque, non oltre il quinto giorno”, senza
essere preceduta dalla sintetica nota informativa. Spetterà comunque al datore
di lavoro l’onere di dimostrare che l’assunzione era imprevedibile e non
procrastinabile.
Del resto tale interpretazione è coerente con la ratio della norma in
questione, volta a prevenire il ricorso alle assunzioni irregolari e non certo
a sottoporre il datore di lavoro ad adempimenti irrazionali o addirittura
vessatori.
Con riferimento specifico ai lavoratori occasionali del settore del turismo e
dei pubblici esercizi, i c.d. lavoratori “extra” di cui all’art. 10, comma 3,
del D.Lgs. n. 368/2001, assunti per l’esecuzione di speciali servizi di durata
non superiore a tre giorni, si osserva quanto segue.
Preliminarmente si rileva che per espressa disposizione normativa tali
contratti di lavoro non sono soggetti alla disciplina generale dei contratti di
lavoro a termine di cui al D.Lgs. n. 368/2001.
Inoltre le peculiarità di tali rapporti, nati per fronteggiare particolari
esigenze nei predetti settori, aveva già indotto il Ministero del lavoro a
riconoscere la necessità di deroga alle ordinarie regole del collocamento,
consentendo la chiamata diretta dei lavoratori in questione, dal momento che la
loro assunzione era certamente dettata “da un obiettivo stato di necessità e
non già da un deliberato intento di evadere l’obbligo di legge” (cfr. circolare
Ministero del lavoro n. 79/1983), orientamento condiviso dal Legislatore
attraverso l’emanazione, nel tempo, di diversi provvedimenti normativi (cfr.
art. 23, comma 3, L. n. 56/1987; art. 54, comma 4, L. n. 448/1998; art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 368/2001). Ciò induce anche a ritenere che tali
assunzioni a termine siano consentite oltre i limiti quantitativi previsti dal
comma 2 dell’art. 74 del CCNL di settore, in quanto caratterizzati appunto da
situazioni di eccezionalità.
Alla luce di quanto esposto può ragionevolmente affermarsi che la fattispecie
di cui all’art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 368/2001 rientra nell’ipotesi di
assunzione determinata da “forza maggiore” o da “avvenimenti di carattere
straordinario”, la cui comunicazione, pertanto, potrà essere contestuale o
successiva e senza essere preceduta dalla preliminare nota informativa.
Infine, è pacifico che tale comunicazione dovrà indicare l’esatta data di
inizio della prestazione, secondo le modalità di cui all’art. 20, punto 1), del
D.P.R. n. 1124/1965.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)
PP