Tar Lazio,Sezione Prima bis, Sentenza 30.6.2010 n. 21803
Col ricorso in esame, l’interessato ha chiesto (previa disapplicazione degli atti amministrativi con esso eventualmente contrastanti) l’accertamento del diritto a percepire l’indennità (cosiddetta “giornaliera”: od “occasionale”) di aerosoccorso: con conseguente condanna del Dicastero della Difesa alla corresponsione delle relative somme di denaro. All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 9.6.2010, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ne constata (e ciò, com’è agevole arguire, rende superflua l’adozione di una formale pronuncia sulle eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dalla resistente) la palese infondatezza. Anche, invero, a voler ammettere che l’interessato abbia fatto, e faccia, parte di un “equipaggio fisso di volo”; che (oltre a ciò) egli abbia operato, ed operi, presso una delle strutture indicate dall’art.9, comma 2, della legge n.78/83 (norma, lo si rileva incidentalmente, che – per il suo dichiarato carattere di specialità – è insuscettibile di interpretazione estensiva: o, peggio, di applicazione analogica); che la corresponsione dell’emolumento (“aggiuntivo”) di cui trattasi prescinda dal possesso, da parte del (potenziale) beneficiario, del brevetto di incursore o di subacqueo..
LaPrevidenza.it, 03/07/2010
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