N. 21803/2010 REG.SEN.
N. 10595/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10595 del 2002, proposto dal signor Enrico Barni, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Parillo, con domicilio eletto presso di questi in Roma, via F. di Donato 10;
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'accertamento
del diritto a percepire l’indennità (cosiddetta “giornaliera”: od “occasionale”) di aerosoccorso: con conseguente condanna del Dicastero della Difesa alla corresponsione delle relative somme di denaro.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame, l’interessato ha chiesto (previa disapplicazione degli atti amministrativi con esso eventualmente contrastanti) l’accertamento del diritto a percepire l’indennità (cosiddetta “giornaliera”: od “occasionale”) di aerosoccorso: con conseguente condanna del Dicastero della Difesa alla corresponsione delle relative somme di denaro.
All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 9.6.2010, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ne constata (e ciò, com’è agevole arguire, rende superflua l’adozione di una formale pronuncia sulle eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dalla resistente) la palese infondatezza.
Anche, invero, a voler ammettere
-che l’interessato abbia fatto, e faccia, parte di un “equipaggio fisso di volo”;
-che (oltre a ciò) egli abbia operato, ed operi, presso una delle strutture indicate dall’art.9, comma 2, della legge n.78/83 (norma, lo si rileva incidentalmente, che – per il suo dichiarato carattere di specialità – è insuscettibile di interpretazione estensiva: o, peggio, di applicazione analogica);
-che la corresponsione dell’emolumento (“aggiuntivo”) di cui trattasi prescinda dal possesso, da parte del (potenziale) beneficiario, del brevetto di incursore o di subacqueo;
-che tale emolumento, non avente carattere “fisso” (ma, come si è appena detto, “giornaliero”: od “occasionale”), sia cumulabile con l’indennità di volo e di pronto intervento aereo,
si deve – pur sempre – riconoscere
-che il soggetto in questione non ha assolutamente dimostrato di aver svolto, in un determinato arco temporale, l’attività di cui è causa (consistente, è opportuno rammentarlo, nel calarsi – a mezzo di verricello – fuori dall’aeromobile: per recuperare chi si trova, in terra o in mare, in una situazione di pericolo);
-che (detto in altri, e più chiari, termini) non si riesce, in particolar modo, a comprendere quali siano stati i giorni in cui il soggetto stesso abbia effettivamente partecipato ad operazioni od esercitazioni di soccorso.
E dunque; atteso
-che, ai fini “de quibus”, non basta certo aver fatto (e far) parte di uno dei cennati equipaggi;
-che questi sono, infatti, composti – oltre che dai veri e propri aerosoccorritori (e, ovviamente, dai piloti: percettori di una specifica indennità) – da militari (quali l’assistente di volo, il coadiutore tattico, il fotografo, l’operatore elettronico, ecc…) in possesso di diverse (ed apposite) specializzazioni;
-che, ai sensi dell’art.2697 c.c., chi intende far valere giudizialmente un diritto (in ispecie se a contenuto patrimoniale) ha l’onere (nella circostanza, come si è visto, non adempiuto) di provare la sussistenza di tutti (indistintamente) i fatti costitutivi di questo,
il Collegio (che, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali verificatesi – anche di recente – “in subjecta materia”, ritiene di dover far luogo all’integrale compensazione delle spese di lite) non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta azione cognitoria.
P.Q.M.
-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
-compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 9 giugno 2010, con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO