Cassazione civile sez. lav., sentenza 29 ottobre 2010 n. 22170
Con sentenza in data 16.12.2005/10.1.2006 la Corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento dell'appello proposto da S. V. avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo dell'1.7.2004, dichiarava l'illegittimità del licenziamento nei suoi confronti intimato dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio s.c.a.r.l. e ne ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro con le conseguenti statuizioni di legge. Osservava in sintesi la corte territoriale che, pur non potendosi escludere la rilevanza disciplinare delle mancanze addebitate al dipendente, sulla base della normativa regolamentare interna, non poteva, tuttavia, ritenersi che le stesse fossero di entità tale da giustificare il recesso, tenuto conto della sua limitata partecipazione ai fatti (in quanto operatore di sportello, sottoposto alle direttive del superiore gerarchico) ed essendo gli episodi più gravi da imputarsi, comunque, in via esclusiva al direttore della dipendenza, G.C.. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio con cinque motivi. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato S. V.. La Banca ha depositato controricorso a ricorso incidentale. Non ha svolto attività difensiva G.C.. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie....
LaPrevidenza.it, 03/02/2011
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Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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