LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Sentenza 29.10.2010 n. 22170


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente -

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -

Dott. MELIADO' Giuseppe - rel. Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 1721-2007 proposto da:


BANCA POPOLARE - ricorrente -


contro vari - intimati -

sul ricorso xxx-2007 proposto da:


S.V., - controricorrente e ricorrente incidentale -


contro


BANCA POPOLARE - controricorrente al ricorso incidentale -


avverso la sentenza n. 7/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/01/2006 r.g.n. 1461/05 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO';

udito l'Avvocato ANTONINI MARIO;

udito l'Avvocato ZAZA CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e assorbimento dell'incidentale condizionato.

Fatto


Con sentenza in data 16.12.2005/10.1.2006 la Corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento dell'appello proposto da S. V. avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo dell'1.7.2004, dichiarava l'illegittimità del licenziamento nei suoi confronti intimato dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio s.c.a.r.l. e ne ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro con le conseguenti statuizioni di legge. Osservava in sintesi la corte territoriale che, pur non potendosi escludere la rilevanza disciplinare delle mancanze addebitate al dipendente, sulla base della normativa regolamentare interna, non poteva, tuttavia, ritenersi che le stesse fossero di entità tale da giustificare il recesso, tenuto conto della sua limitata partecipazione ai fatti (in quanto operatore di sportello, sottoposto alle direttive del superiore gerarchico) ed essendo gli episodi più gravi da imputarsi, comunque, in via esclusiva al direttore della dipendenza, G.C..

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio con cinque motivi.

Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato S. V..

La Banca ha depositato controricorso a ricorso incidentale. Non ha svolto attività difensiva G.C..

Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.


Diritto


Con il primo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la società ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 2119, 2104, 2105, 2106, 1218 e 2043 ss. c.c., della L. n. 300 del 1970, art. 7 dell'art. 27 Cost., nonché dell'art. 115 c.p.c., artt. 1340, 1368 e 1342 c.c., oltre che vizio di motivazione.

Osserva, al riguardo, che il giudice del riesame, con motivazione carente ed illogica, non aveva, fra l'altro, tenuto conto che il nostro ordinamento non esclude la responsabilità per fatto illecito nei confronti di chi l'abbia commesso su disposizione del superiore gerarchico; che era stato sottovalutato il particolare "disvalore ambientale" dei comportamenti addebitati al S., in relazione alle mansioni svolte e alla attività esercitata dall'azienda, anche con riferimento all'obbligo di denunciare le eventuali irregolarità del superiore gerarchico; che non si era considerato che le operazioni agevolative riguardavano una pluralità di clienti e avevano determinato una rilevante esposizione a rischio della Banca.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2119 c.c., artt. 115, 116, 117 e 420 c.p.c., nonché vizio di motivazione, osserva , con riferimento alla partecipazione del S. all'illecito addebito sul conto della correntista D. V. di somme di competenza di altri clienti, che la corresponsabilità del S. era stata esclusa solo sulla base della ritenuta inutilizzabilità della dichiarazione resa dal nuovo direttore della filiale, sig. L.. pur esso originariamente coinvolto nella procedura di licenziamento.

Con il terzo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all'art. 2119 c.c. e art. 115 c.p.c., la ricorrente prospetta che la sentenza impugnata aveva immotivatamente attribuito al G. l'ulteriore grave condotta addebitata al S. (cambio di assegni di rilevante importo nonostante le contrarie disposizioni impartite dal nuovo direttore), per il sol fatto della mera presenza del primo nei locali aziendali, allorché, comunque, lo stesso, seppur presente in filiale, non ne era più responsabile.

Con il quarto motivo, la società ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., artt. 2119 e 1464 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 3 e art. 115 c.p.c., nonché vizio di motivazione, assumendo che la sentenza impugnata aveva omesso di pronunciarsi sulla subordinata domanda di conversione del titolo del recesso, ritualmente formulata Con l'ultimo motivo, infine, svolto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18, artt. 1223, 1227 e 2056 c.c., art. 115 c.p.c., la ricorrente prospetta che la corte territoriale ha ritenuto l'assenza di "ogni deduzione e prova sull'eventuale aliunde perceptum", pur essendo stata tale domanda ritualmente avanzata, con la formulazione delle conseguenti istanze istruttorie.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, S. V., lamentando violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e vizio di motivazione, rileva che la contestazione delle mancanze addebitate ha avuto luogo dopo circa quattro mesi dalla conoscenza dei fatti stessi, con conseguente violazione del principio della tempestività ed immediatezza della formulazione dell'addebito.

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

I primi tre motivi del ricorso principale, per la connessione delle argomentazioni e delle problematiche, in quanto relativi alla valutazione della gravità delle infrazioni addebitate e della loro idoneità ad integrare una giusta causa di licenziamento, ben possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi.

Giova premettere, con riferimento al principio di necessaria proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, come la giurisprudenza di questa Suprema Corte abbia da tempo individuato l'inadempimento idoneo a giustificare il licenziamento in ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali (cfr. per tutte Cass. n. 14551/2000; Cass. n. 16260/2004), sicché quel che è veramente decisivo, ai fini della valutazione della proporzionalità fra addebito e sanzione, è l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza.

Ne deriva che la proporzionalità della sanzione non può essere valutata solo in conformità alla funzione dissuasiva che la stessa sia destinata ad esercitare sul comportamento degli altri dipendenti, dal momento che il principio di proporzionalità implica un giudizio di adeguatezza eminentemente soggettivo, e cioè calibrato sulla gravità della colpa e sull'intensità della violazione della buona fede contrattuale che esprimano i fatti contestati, alla luce di ogni circostanza utile (in termini soggettivi ed oggettivi) ad apprezzarne l'effettivo disvalore ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale.

Solo a queste condizioni, del resto, il principio di proporzionalità risulta in grado di influire sul comportamento degli altri dipendenti senza assumere un valore di "esemplarità" disgiunto dalla misura della responsabilità del dipendente e dalla conseguente realizzazione dell'interesse aziendale in termini proporzionati alla portata della prima, garantendo in tal modo, per come si è detto, la reale eticità del rapporto.

Sulla base di tale configurazione, spetta, pertanto, al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitatola tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un' utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi, innanzi tutto, rilievo alla configurazione che delle mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, ma pure all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto (ed in specie alla sua durata e all'assenza di precedenti sanzioni), alla sua particolare natura e tipologia (v. ad es. Cass. n. 14586/2009).

Resta fermo, in ogni caso, che la valutazione della gravità dell'infrazione e la sua idoneità ad integrare una giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e non inficiata da errori logici e giuridici (ex plurimis Cass. n. 18377/2006, Cass. n. 9884/2005).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi.

La corte territoriale ha, infatti, con adeguata motivazione, preso in esame il complesso degli addebiti mossi al dipendente ed ha posto in risalto la posizione da quest'ultimo rivestita nell'ambito dell'organizzazione aziendale e, coordinando logicamente tali elementi di valutazione, ha, da un lato, escluso che il S. avesse svolto alcuna attività (ne autonoma, ne su incarico del direttore della filiale, G.C.) con riferimento ai (due) più gravi fatti addebitati, ed ha, dall'altro, valutato, anche alla luce della relazione ispettiva, le ulteriori mancanze (rivolte a garantire trattamenti preferenziali ai più importanti clienti, attraverso operazioni non sempre collimanti con le disposizioni regolamentari interne) come non idonee a determinare una irreparabile lesione del vincolo fiduciario, con riferimento almeno alla posizione del S., tenuto conto della limitata partecipazione dello stesso a tali operazioni, delle mansioni (di operatore di sportello) rivestite, dell'assenza di apprezzabili margini di autonomia rispetto alla volontà del direttore della filiale. Tali circostanze sono state valutate, pertanto, nel loro insieme, come inidonee a fondare un significativo concorso del lavoratore nel complesso dei fatti addebitati al suo superiore gerarchico e tale conclusione, in quanto correttamente argomentata, resta esente da alcuna censura.

Si deve solo soggiungere che, con riferimento al c.d. "caso D. V." (illecito addebito sul conto della correntista D.V. di somme di competenza di altri clienti), mancanza che la società ricorrente stessa qualifica come "l'atto più grave v oggetto della contestazione", la corte territoriale lungi dall'escludere la responsabilità del S. "solo in conseguenza della ritenuta inutilizzabilità della dichiarazione resa in giudizio dal sig. L." (subentrato al G. nella direzione della agenzia ed originariamente pur esso licenziato), ha, in realtà, valutato, che la tesi patrocinata dal datore di lavoro mancava di riscontri oggettivi e che, in tal contesto, le "ragioni di sospetto" dallo stesso avanzate (l'avere il L. dichiarato che il S. ebbe a riferirgli che il passivo sul conto debitori fosse da attribuire ad uno sbilancio di tesoreria) non sembravano, comunque, idonee, a far pervenire, in assenza di ulteriori riscontri, ad un diverso apprezzamento del materiale istruttorio. Ed, allo stesso modo, e con riferimento all'ulteriore - e (ritenuto) particolarmente grave- addebito relativo al cambio di assegni di rilevante importo, nonostante le contrarie disposizioni impartite dal nuovo direttore, deve osservarsi che la corte territoriale non ha, in realtà, assegnato solo rilievo alla posizione gerarchica del G. (che nel frattempo era stato, in realtà, trasferito presso altra agenzia), ma ha constatato, ancor prima, che non vi era prova che la negoziazione degli assegni fosse riferibile al S. e non piuttosto al G., che quel giorno, proprio nelle ore in cui le transazioni erano state eseguite, era pur esso presente nei locali aziendali. In conclusione, deve, dunque, ritenersi che i motivi in esame, per avere la decisione impugnata adeguatamente individuato le fonti del proprio convincimento e giustificato in modo logicamente plausibile la decisione, non risultano meritevoli di accoglimento, in quanto volti, in realtà, a prefigurare una diversa opzione interpretativa, senza sminuire, tuttavia, la adeguatezza logica e normativa di quella adottata dai giudici di merito, sì da contrastare in modo decisivo l'accertamento da questi ultimi operato.

Infondato è anche il quarto motivo ed, al riguardo, basti osservare che la corte territoriale - escluso il concorso dell'intimato nei fatti più gravi - ha ritenuto le restanti mancanze insuscettibili di essere sanzionate, comunque, con la dismissione del rapporto, per l'assenza di alcuna proporzionalità, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, nel caso correttamente applicati.

Non meritevole di accoglimento è, infine, anche l'ultimo motivo.

Devesi, al riguardo, ribadire, come questa Corte ha più volte precisato, che il rigetto da parte del giudice di merito dell'istanza di disporre l'ordine di esibizione al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte non è sindacabile in cassazione, perché, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative, non offrendo l'interessato alcun elemento nemmeno presuntivo a conferma del suo assunto, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata, nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (v. fra le altre Cass. n. 12997/2004; Cass. n. 10357/2005; Cass. n. 2262/2006).

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nell'esito del giudizio resta assorbito l'esame del ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.


La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, condanna la società ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di S.V. che liquida in Euro 75,00 per esborsi ed in Euro 3.000,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2010