marted́, 13 ottobre 2026

Forze armate: nessun diritto alla indennità di trasferimento in costanza della prima assegnazione della sede di servizio

Tar Lazio Roma, sez. Ibis, sentenza 29.3.2010 n. 4901

 

Ritenuto il ricorso infondato alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa dalla quale questo collegio non ravvede motivi per cui discostarsi, ed invero:

-nel corso del rapporto di lavoro di un militare l'acquisizione di un grado diverso, rispetto a quello già ricoperto, costituisce una vicenda attinente al normale sviluppo di carriera, unitariamente considerato (cfr parere Consiglio di Stato, Sezione III, 20 marzo 2001, n. 442/01);

-tuttavia, ciò può ritenersi valevole allorché “l'acquisizione del nuovo grado si inquadri in una logica di naturale progressione di carriera, nell'ambito di un rapporto che non viene interrotto e viene modificato soltanto in maniera marginale” (sempre parere Consiglio di Stato, Sezione III, 20 marzo 2001, n. 442/01);

-tali principi sono stati ulteriormente puntualizzati dallo stesso Organo consultivo, con successivo parere n. 2432/02 del 22 ottobre 2002, reso su apposito quesito del Ministero della Difesa, nel quale si è specificato che se il passaggio al ruolo superiore avvenga per il superamento di un concorso pubblico, con il conferimento di posti non rientranti nella quota riservata al personale militare (come nel caso del ricorrente), il carattere novativo del rapporto induce ad escludere la possibilità di attribuzione della indennità di trasferimento, al momento della instaurazione di quello che deve essere considerato un nuovo rapporto di lavoro nell'ambito delle Forze armate, con l'assegnazione, pertanto, della prima sede di servizio;

-l’ontologica diversità della situazione giuridica dei militari transitati al ruolo superiore a seguito del superamento di un concorso pubblico, con il conferimento di posti non rientranti nella quota riservata al personale militare, fonda la non irragionevole differenza di trattamento del personale in questione trattandosi di situazioni non omogenee a quelle prese a raffronto...

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LaPrevidenza.it, 05/06/2010

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