N. 04901/2010 REG.SEN.

N. 10253/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sentenza 4901/2010



Sul ricorso numero di registro generale 10253 del 2009, proposto da: D.S., rappresentato e difeso dagli avv. Federico Mazzella, Alberto Romano, con domicilio eletto presso Alberto Romano in Roma, Lung.Re Raffaello Sanzio, 1;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 3° Reggimento Artiglieria Terrestre Brigata Alpina Julia di Tolmezzo;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. 015616/5.7.2 del 25.9.2009, con la quale il 3° Reggimento Artiglieria Terrestre di Tolmezzo – Servizio Amministrativo ha comunicato al ricorrente la non sussistenza dei requisiti previsti per l’attribuzione dei benefici di cui agli artt. 1 e 13 della Legge 29.3.2001, n. 86 relativi al trattamento economico di trasferimento;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi: la nota prot. M_D E23194 00015948 I.C.1.13.7 dell’1.10.2009, con la quale il 3° Reggimento Artiglieria Terrestre di Tolmezzo – Ufficio Logistico ha comunicato al ricorrente l’annullamento della pratica relativa al trasloco dei mobili e masserizie in quanto non destinatario dei benefici relativi all’indennità di trasferimento; nonché, per quanto occorrer possa, la circolare PERSOMIL (Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare) prot. n. DGPM/IV/12/000214/60/B.18 del 2.1.2003 ed il bando del 10° Concorso per il reclutamento di Ufficiali del Servizio Permanente del Ruolo Speciale pubblicato sulla G.U., IV serie speciale n. 28 dell’8.4.2008;..



Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2010 il dott. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori avv.to Federico Mazzella per parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il Collegio ritiene che il ricorso, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, può essere definito nel merito con rito abbreviato ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205/2000.

Visto:

-il ricorso in esame con il quale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della indennità di trasferimento a seguito della partecipazione al corso-concorso per il reclutamento di 70 sottotenenti in s.p. del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito;

-che il bando prevedeva la riserva di posti in favore dei marescialli;

Considerato che:

-il ricorrente ha partecipato alla selezione, assunto il grado di sottotenente e poi frequentato il corso di formazione all’esito del quale è stato assegnato al 3° reggimento A.T. di Tolmezzo;

-a motivo del ricorso, egli sostiene che illegittimamente l’amministrazione gli ha dapprima concesso e poi negato il beneficio dell’indennità di trasferimento, in palese violazione del principio di non disparità di trattamento con gli appartenenti al ruolo di “marescialli”, sul presupposto della partecipazione volontaristica al concorso, del carattere novativo del rapporto di impiego, della prevalenza dell’aspetto di volontarietà della partecipazione al concorso rispetto all’interesse dell’amministrazione militare la cui necessità ad assumere personale è stata pienamente soddisfatta dalla quota riservata agli appartenenti al ruolo dei “marescialli”;

Viste che il ricorrente fonda le proprie pretese:

-sulla equiparazione del ruolo dei sergenti a quello dei marescialli – costituenti entrambi la categoria dei sottufficiali - operata dall’art. 1 della legge n. 299/2004 come novellato nel testo dall’art. 5 del D.Lvo n. 490/1997;

-sulla disparità di trattamento operata dall’amministrazione nei confronti degli appartenenti al ruolo dei sergenti, ai quali è stata negata l’indennità in parola mentre è stata riconosciuta ai sottotenenti provenienti dal ruolo dei marescialli;

-sulla circostanza che marescialli e sergenti sono già stati destinatari dell’assegnazione della prima sede di servizio e, pertanto, il transito al grado superiore di sottotenenti avviene, per entrambi i ruoli, senza la benché minima soluzione di continuità trovandosi già in servizio;

-il trasferimento ad una nuova sede di servizio si configura come trasferimento di autorità;

-sul sospetto di illegittimità costituzionale dell’art. 5, L. n. 490/1997, come novellato dall’art. 1 della L. n. 299/2004, ove interpretato, quest’ultimo, nel senso di fondare una disparità di trattamento tra situazioni giuridiche uguali;

-sul mutamento immotivato di indirizzo da parte dell’amministrazione, in forza del quale i sergenti vincitori dei concorsi precedenti a quello oggetto di giudizio hanno tutti ricevuto e continuano a ricevere le relative indennità;

-sul difetto di motivazione dell’impugnato atto;

-sulla violazione delle garanzie partecipative;

-sulla mancata esplicitazione dei motivi di interesse pubblico sottesi all’annullamento in autotutela dei propri, precedenti atti inerenti la medesima procedura;

Vista l’ordinanza n. 1705/2009, con la quale la sezione ha chiesto chiarimenti all’intimata amministrazione;

Ritenuto il ricorso infondato alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa dalla quale questo collegio non ravvede motivi per cui discostarsi, ed invero:

-nel corso del rapporto di lavoro di un militare l'acquisizione di un grado diverso, rispetto a quello già ricoperto, costituisce una vicenda attinente al normale sviluppo di carriera, unitariamente considerato (cfr parere Consiglio di Stato, Sezione III, 20 marzo 2001, n. 442/01);

-tuttavia, ciò può ritenersi valevole allorché “l'acquisizione del nuovo grado si inquadri in una logica di naturale progressione di carriera, nell'ambito di un rapporto che non viene interrotto e viene modificato soltanto in maniera marginale” (sempre parere Consiglio di Stato, Sezione III, 20 marzo 2001, n. 442/01);

-tali principi sono stati ulteriormente puntualizzati dallo stesso Organo consultivo, con successivo parere n. 2432/02 del 22 ottobre 2002, reso su apposito quesito del Ministero della Difesa, nel quale si è specificato che se il passaggio al ruolo superiore avvenga per il superamento di un concorso pubblico, con il conferimento di posti non rientranti nella quota riservata al personale militare (come nel caso del ricorrente), il carattere novativo del rapporto induce ad escludere la possibilità di attribuzione della indennità di trasferimento, al momento della instaurazione di quello che deve essere considerato un nuovo rapporto di lavoro nell'ambito delle Forze armate, con l'assegnazione, pertanto, della prima sede di servizio;

-l’ontologica diversità della situazione giuridica dei militari transitati al ruolo superiore a seguito del superamento di un concorso pubblico, con il conferimento di posti non rientranti nella quota riservata al personale militare, fonda la non irragionevole differenza di trattamento del personale in questione trattandosi di situazioni non omogenee a quelle prese a raffronto;

Ritenuto, per quanto sopra, infondato il ricorso mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, respinge, nei sensi in motivazione, il ricorso in esame.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.000,00

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Roberto Proietti, Consigliere



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO