Cassazione, Sentenza 13.10.2010 n. 21143
La controversia riguarda la possibilità, per il terzo cui un lavoratore abbia ceduto l’importo che gli era dovuto dal datore di lavoro a titolo di retribuzione arretrata e trattamento di fine rapporto, di ottenere, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il pagamento direttamente dall’apposito fondo istituito presso l’Inps, in base al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2. Nel caso specifico, la richiesta concerneva il pagamento dell’importo del credito a titolo di retribuzione e TFR che una lavoratrice, la signora P.A., dipendente della società O. (dichiarata fallita), aveva ceduto in garanzia per un finanziamento concessole dalla società Futuro s.p.a. La cessionaria società Futuro era stata garantita da un fideiussore, l’attuale ricorrente società L.. Questa ultima aveva pagato alla Futuro il credito della lavoratrice subentrando, a sua volta, nel credito di questa ultima nei confronti del fallimento. Costituitosi il contraddittorio, il giudice di primo grado accoglieva la domanda della cessionaria, società L. Finanziaria, ma in sede di impugnazione la Corte d’Appello di Milano andava in contrario avviso, e rigettava la domanda della società stessa.
2. La sentenza argomentava da un lato che un cessionario non rientrava nell’ambito degli aventi diritto, dall’altro che la prestazione erogata dal Fondo adempisse ad una funzione di assicurazione sociale e che come tale avesse carattere strettamente personale. In particolare la categoria degli “aventi diritto”, prevista nella L. n. 297 del 1982 e nel D.Lgs. n. 80 del 1992 indicava soltanto destinatari della prestazione in caso di morte del lavoratore (coniuge, figli se conviventi, parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo, tra i quali veniva ripartito secondo il criterio del bisogno). La Corte d’Appello di Milano riteneva, inoltre, che, come desumibile dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 8, le prestazioni del fondo di garanzia non potevano essere utilizzate per finalità diverse dalla tutela dei diritti del prestatore di lavoro e dei suoi stretti familiari; ricorreva perciò una delle ipotesi, previste dall’art. 1260 c.c., comma 1, di eccezione alla trasferibilità del credito....
LaPrevidenza.it, 06/11/2010
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