LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Sentenza 13.10.2010 n. 21143

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -

Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere -

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 750-2007 proposto da:

L. - ricorrente -


contro


I.N.P.S. - controricorrente -


avverso la sentenza n. 427/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/06/2006 r.g.n. 786/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2010 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito l’Avvocato HINNA DANESI FABRIZIO;

udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO, che ha concluso per L’accoglimento del ricorso.

Fatto


1. La controversia riguarda la possibilità, per il terzo cui un lavoratore abbia ceduto l’importo che gli era dovuto dal datore di lavoro a titolo di retribuzione arretrata e trattamento di fine rapporto, di ottenere, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il pagamento direttamente dall’apposito fondo istituito presso l’Inps, in base al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2.

Nel caso specifico, la richiesta concerneva il pagamento dell’importo del credito a titolo di retribuzione e TFR che una lavoratrice, la signora P.A., dipendente della società O. (dichiarata fallita), aveva ceduto in garanzia per un finanziamento concessole dalla società Futuro s.p.a. La cessionaria società Futuro era stata garantita da un fideiussore, l’attuale ricorrente società L..

Questa ultima aveva pagato alla Futuro il credito della lavoratrice subentrando, a sua volta, nel credito di questa ultima nei confronti del fallimento.

Costituitosi il contraddittorio, il giudice di primo grado accoglieva la domanda della cessionaria, società L. Finanziaria, ma in sede di impugnazione la Corte d’Appello di Milano andava in contrario avviso, e rigettava la domanda della società stessa.

2. La sentenza argomentava da un lato che un cessionario non rientrava nell’ambito degli aventi diritto, dall’altro che la prestazione erogata dal Fondo adempisse ad una funzione di assicurazione sociale e che come tale avesse carattere strettamente personale.

In particolare la categoria degli “aventi diritto”, prevista nella L. n. 297 del 1982 e nel D.Lgs. n. 80 del 1992 indicava soltanto destinatari della prestazione in caso di morte del lavoratore (coniuge, figli se conviventi, parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo, tra i quali veniva ripartito secondo il criterio del bisogno).

La Corte d’Appello di Milano riteneva, inoltre, che, come desumibile dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 8, le prestazioni del fondo di garanzia non potevano essere utilizzate per finalità diverse dalla tutela dei diritti del prestatore di lavoro e dei suoi stretti familiari; ricorreva perciò una delle ipotesi, previste dall’art. 1260 c.c., comma 1, di eccezione alla trasferibilità del credito.

3. Avverso la sentenza d’appello, depositata in cancelleria il 19 giugno 2006, e notificata il 24 ottobre 2006, la ricorrente L. Finanziaria proponeva, in termine, ricorso per cassazione con due motivi di impugnazione.

L’intimato Inps ha resistito, in termine, con apposito controricorso.

La società ricorrente, infine, ha depositato una memoria integrativa.


Diritto


1. Nel primo motivo di impugnazione la società lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, dell’art. 12 preleggi, e degli artt. 2122, 1273, 1260 e 1949 c.c..

Contesta l’interpretazione data dal giudice di merito alla locuzione “aventi diritto”; sottolinea che il trattamento erogato dal fondo aveva non soltanto natura previdenziale, ma anche retributiva, tanto è vero che la giurisprudenza aveva riconosciuto il diritto agli interessi e alla rivalutazione sulla somma capitale.

Quello previsto dalla legislazione speciale costituiva una sorta di accollo “ex legè” della prestazione, e la natura esclusivamente previdenziale attribuita dalla sentenza al trattamento di fine rapporto contrastava con i principi disposti dall’art. 1273 c.c. In materia di accollo.

Questi principi si applicavano non solo al lavoratore, ma anche ai suoi “aventi causa”, categoria questa in cui rientravano tutti i successori sia a titolo universale che a titolo particolare nello stesso credito, e perciò anche i cessionari di esso, non solo i soggetti cui spettava il trattamento di fine rapporto in caso di decesso del lavoratore; quel diritto, perciò, non poteva essere circoscritto – come aveva ritenuto la Corte d’Appello – al “coniuge”, ai “figli se conviventi”, ed “ai parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo”.

2. Nel secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1260 c.c., art. 1203 c.c., n. 5 e della L. n. 2972, commi 2 e 8, e del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1.

Contesta la pertinenza dell’argomentazione contenuta nella sentenza impugnata sulla natura “strettamente personale” delle prestazioni di natura previdenziale, rilevando che in ogni caso il Fondo di garanzia pagava lo stesso debito che gravava sul datore di lavoro inadempiente, quello relativo al TFR, e quest’ultimo poteva costituire oggetto di una legittima cessione.

La società ricorrente sottolinea ancora che la legge prevedeva che l’apposito Fondo, effettuato il pagamento, fosse surrogato nel privilegio spettante sul patrimonio del datore di lavoro, e che questo surrogazione “ex lege” non comportava l’estinzione del debito originario, ma la sua modificazione soggettiva senza incidere sull’aspetto oggettivo del rapporto.

Non era esclusa, perciò, la possibilità di cedere il credito del lavoratore.

né la finalità di assicurazione sociale dell’erogazione del TFR da parte del Fondo era contraddetta dalla richiesta di pagamento da parte di un soggetto terzo che se ne era reso cessionario.

3. L’impugnazione è fondata.

La problematica oggetto del ricorso è già stata affrontata da questa Corte, che è giunta alla conclusione che “la funzione previdenziale dell’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS, di cui al D.Lgs. n. 297 del 1982, art. 2, non osta all’intervento del Fondo a favore del cessionario a titolo oneroso del credito relativo al trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, in quanto l’intervento è previsto in favore degli “aventi diritto” e, con tale termine, che non può che essere inteso nel medesimo significato attribuito all’identica espressione contenuta nell’art. 2122 cod. civ., si fa riferimento agli aventi causa in genere del lavoratore, a prescindere dal titolo, universale o particolare, della successione nel diritto”. (Cass. Civ., 8 aprile 2008, n. 10208; nello stesso senso, 5 maggio 2008, 11010). Il Collegio non ha ragione di discostarsi da questo orientamento, che anzi condivide e fa proprio integralmente. Si deve ritenere perciò che nell’ambito degli aventi diritto del lavoratore, in cui favore interviene l’apposito Fondo in favore dei dipendenti di aziende colpite da insolvenza, rientrano anche i cessionari a titolo oneroso del credito del lavoratore.

Logicamente il diritto non può che estendersi anche a coloro che, in forza di un rapporto di garanzia, abbiano provveduto a corrispondere al primo cessionario la somma dovuta dal datore di lavoro insolvente, e perciò, con riferimento specifico al caso di specie, anche all’attuale ricorrente società L. s.p.a..

4. Il ricorso della società, perciè, è fondato, e deve essere accolto, cassando la sentenza impugnata.

Era esatta, invece, la decisione assunta a suo tempo dal giudice di primo grado.

Dato che la controversia concerne soltanto una questione di diritto, e non sono necessari specifici accertamenti di merito, la Corte può, e deve, decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., accogliendo nel merito la domanda sostanziale della società, e, perciò confermando, anche per le spese, la medesima statuizione che era stata adottata dalla sentenza di primo grado.

5. Tenuto conto della complessità della controversia, quale dimostrata anche dal suo differente esito nei diversi gradi di giudizio, e del fatto che al momento della proposizione del ricorso sulla questione di diritto dedotta in causa non sussistevano ancora precedenti di legittimità, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese delle fasi di appello e di cassazione.


P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, conferma la stessa statuizione contenuta nella sentenza del giudice di primo grado anche per le spese. Compensa le spese di appello e di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2010