Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 27.03.2008 n° 7983
Con ricorso al Tribunale di Napoli, depositato l’11 maggio 2001, S. C. impugnava il licenziamento intimatogli dall'Enel in data 6 aprile 2001. Il ricorrente esponeva che il licenziamento era stato intimato per fatti che sarebbero avvenuti nel luglio 1998, appresi dall'Enel nel giugno 1999; contestava nel merito l'addebito ed eccepiva il ritardo nella contestazione. L'Enel, costituitosi, deduceva che aveva appreso del fatto addebitato al sig. C. a seguito delle dichiarazioni rese da un utente, ma aveva ritenuto necessario denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria, avendo provveduto alla contestazione dopo la comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio del lavoratore, anche perché la documentazione aziendale attestava la presenza del lavoratore in altro luogo nel giorno e nell'ora indicati dall'utente. Esponeva che il fatto contestato - manomissione di un misuratore aziendale del consumo di energia elettrica - era tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia. Il Tribunale accoglieva la domanda, annullava il licenziamento e disponeva la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno; e la Corte di Appello di Napoli, con sentenza.....
LaPrevidenza.it, 23/05/2008
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
089757100
3287451985
Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale