SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 15 gennaio – 27 marzo 2008, n. 7983
(Presidente Senese – Relatore Celentano)
Svolgimento del processo
Con ricorso al
Tribunale di Napoli, depositato l’11 maggio 2001, S. C.
impugnava il licenziamento intimatogli dall'Enel in data 6
aprile 2001. Il ricorrente esponeva che il licenziamento era
stato intimato per fatti che sarebbero avvenuti nel luglio 1998,
appresi dall'Enel nel giugno 1999; contestava nel merito
l'addebito ed eccepiva il ritardo nella contestazione. L'Enel,
costituitosi, deduceva che aveva appreso del fatto addebitato al
sig. C. a seguito delle dichiarazioni rese da un utente, ma
aveva ritenuto necessario denunciare il fatto all'Autorità
Giudiziaria, avendo provveduto alla contestazione dopo la
comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio del
lavoratore, anche perché la documentazione aziendale
attestava la presenza del lavoratore in altro luogo nel giorno e
nell'ora indicati dall'utente. Esponeva che il fatto contestato
- manomissione di un misuratore aziendale del consumo di energia
elettrica - era tale da ledere irreparabilmente il rapporto di
fiducia. Il Tribunale accoglieva la domanda, annullava il
licenziamento e disponeva la reintegrazione nel posto di lavoro
ed il risarcimento del danno; e la Corte di Appello di Napoli,
con sentenza del 18 febbraio/4 marzo 2004 rigettava l'appello
della società. I giudici di secondo grado osservavano che
le censure dell'appellante avverso la ritenuta tardività
della contestazione erano infondate. Rilevavano che i fatti
ascritti — alterazione di un misuratore presso il
domicilio di un utente - costituivano, prima che un illecito
penale, una condotta contraria ai doveri di servizio; che il
datore di lavoro era in grado di accertare la materialità
del fatto e la ascrivibilità al ricorrente, forse con
possibilità migliori dello stesso giudice penale; che
l'itinerario di servizio, la composizione della squadra cui
apparteneva il C. ed i mezzi aziendali da questi utilizzati
risultavano dalla documentazione del datore di lavoro, che
avrebbe potuto agevolmente procedere ad un riscontro della
rispondenza al vero di dette risultanze; che avrebbe potuto
procedere a verifiche tecniche sul misuratore per valutare se la
manomissione aveva richiesto una particolare competenza tecnica
o la utilizzazione di strumenti in dotazione al solo personale
Enel; che, se il datore di lavoro aveva inteso dare rilievo alla
conoscenza dell'evento in senso tecnico giuridico (materialità
del fatto e commissione da parte del lavoratore con i requisiti
richiesti per la configurazione di un reato), alcuna rilevanza
poteva essere attribuita alla mera richiesta di rinvio a
giudizio, certamente non idonea a fondare un giudizio di
colpevolezza.
Aggiungevano che la immediatezza, pur nel
senso relativo chiarito da questa Corte di Cassazione, oltre a
garantire al lavoratore una efficace difesa in prossimità
degli eventi, è altresì diretta a tutelare
l'affidamento in relazione ad una possibile rinunzia
all'esercizio del potere disciplinare. Rilevavano che l'Enel per
circa due anni aveva omesso non solo la contestazione
disciplinare, ma qualsiasi provvedimento cautelare - sospensione
o destinazione a mansioni o ad una sede diversa - con
conseguente violazione dei principi di correttezza e buona fede
e dell'affidamento del prestatore.
Per la cassazione di
tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura,
illustrati con memoria, la s.p.a. Enel Distribuzione.
S.
C. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. La società
ricorrente premette, in fatto, che l'8 giugno 1999, in occasione
di un intervento per un guasto richiesto dal signor C. D. in
relazione alla fornitura alla sua macelleria ubicata in
Sant'Antimo, via *****, era stata riscontrata una manomissione
dei sigilli; che il 23 giugno era stata eseguita una verifica
del misuratore, ed erano state riscontrate diverse manomissioni,
che consentivano l'accesso agli automatismi del misuratore e
l'alterazione della registrazione dei consumi; che il cliente,
invitato il 28 giugno 1999 presso gli uffici Enel, aveva
riferito verbalmente all'ing. M. che la manomissione era stata
realizzata l'anno precedente ad opera di due dipendenti Enel,
che avevano preteso la somma di L. 1.500.000; che il 5 agosto
successivo il cliente aveva rilasciato una dichiarazione alla
presenza del dott. Palo, capo unità clienti, affermando
che il 16 luglio 1998 si erano presentati nei locali della
macelleria, alle 14,15 circa, due persone, qualificatesi
dipendenti Enel, che gli avevano proposto un intervento sul
contatore che avrebbe consentito un notevole risparmio; che
aveva accettato, ottenendo, dopo lunga trattativa, la riduzione
ad 1.500.000 del maggiore compenso richiesto; che il D. aveva
riconosciuto, in una foto di gruppo, il sig. C. come uno dei due
dipendenti che avevano proposto l'operazione; che dai rapporti
giornalieri emergeva però che in quel giorno il
dipendente C. si trovava in altre località (Cardito,
Casandrino e Grumo); che, atteso il contrasto fra il racconto
dell'utente e la documentazione aziendale, aveva informato la
Procura della Repubblica dei fatti; che il 25 gennaio 2001 era
stato notificato alla ricorrente avviso che il 15.2.2001 si
sarebbe tenuta l'udienza preliminare in relazione alla richiesta
di rinvio a giudizio del C. ed altri; che dalla richiesta del Pm
allegata all'avviso risultava che il dipendente era imputato del
delitto di cui agli artt. 110, 319, 320 e 3121 cod. penale,
perché "quale elettricista provetto esperto in
servizio presso la sede Enel di Frattamaggiore e quindi nella
qualità di incaricato di un pubblico servizio, agendo in
concorso con altro dipendente allo stato non identificato,
riceveva dal D., titolare di un esercizio commerciale sito in
Sant'Antimo, la somma di L. 1.500.000 (ridotta l'originaria
richiesta di L. 2.000.000) per compiere un atto contrario ai
doveri di ufficio, consistente nella manomissione del contatore
e dei relativi sigilli con conseguente alterazione della
registrazione dei consumi di energia elettrica".
Deduce
che, avendo appreso dal verbale di sommarie informazioni
acquisite dal PM che l'utente D. aveva confermato il
riconoscimento sulla scorta dell'esame di diverse fotografie,
aveva iniziato l'azione disciplinare.
2. Tanto premesso,
con il primo motivo l'Enel denuncia violazione e falsa
applicazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 e vizio di
motivazione su punto decisivo.
Lamenta che i giudici di
appello non hanno considerato che con l'impugnazione era stato
evidenziato che l'attesa degli sviluppi delle indagini penali
era stata determinata dalla impossibilità per il datore
di lavoro di acquisire le fonti di prova, atteso che le
testimonianze può raccoglierle un giudice e non
un'azienda. Assume che una istruttoria condotta da essa società
sarebbe stata irrilevante, oltre che di dubbia liceità.
La
consapevolezza della avvenuta commissione del fatto non poteva
perciò prescindere dalla acquisizione delle fonti di
prova.
Critica poi la sentenza nella parte in cui afferma
che l'Enel poteva procedere a verifiche tecniche sul misuratore
onde valutare le modalità della manomissione (con l'uso o
meno di strumenti in dotazione al solo personale Enel), sia
perché si tratta di una considerazione formulata di
ufficio, in assenza di deduzione da parte del lavoratore, sia
perché non viene chiarito da quali elementi sia stata
tratta la convinzione che i dipendenti della ricorrente
dispongano di strumenti di non comune reperibilità.
Deduce
poi che la decisione di attendere gli sviluppi del procedimento
penale non comportava la necessità di attendere la
sentenza (che era stata di assoluzione per difetto della
qualifica di pubblico ufficiale).
3. Con il secondo
motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.
346 e 436 c.p.c. e 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la
società ricorrente critica la sentenza nella parte in cui
valuta la mancata sospensione cautelare del dipendente per
interpretarla quale comportamento concludente, da cui desumere
la rinunzia del datore a licenziare.
Espone che con il
ricorso introduttivo il ricorrente aveva invocato la mancata
sospensione sotto un duplice profilo: a) se non hai sospeso non
vi è giusta causa; b) ed hai, per altro verso, rinunciato
a licenziare, rinuncia su cui ho fatto affidamento.
Deduce
che il primo giudice aveva accolto la prima doglianza,
escludendo la giusta causa, e non si era soffermato sulla
seconda; e che il giudice di appello aveva accolto la seconda
doglianza, nonostante non fosse stata riproposta in appello,
così violando gli artt. 346 e 436 c.p.c..
Aggiunge
che la mancata sospensione sarebbe stata comunque da valutare
solo nel momento del raggiungimento della consapevolezza della
esistenza di prove del racconto dell'utente.
4. Con il
terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli
artt. 1322, 1324, 1362 (in relazione all'art. 35 Ccnl
aziendale), 2071, 2104, e 2729 c.c., nonché vizio di
motivazione, la società ricorrente lamenta che i giudici
di secondo grado non hanno considerato che l’art. 35,
comma 4, del contratto aziendale dispone: "nel caso in cui
l'entità della mancanza non possa essere immediatamente
accertata, l'Ente, a titolo di cautela, può disporre
l'allontanamento del lavoratore per un periodo di tempo non
superiore a trenta giorni".
Lamenta che la Corte di
Napoli non ha tenuto conto del fatto che la sospensione può
essere disposta solo quando è certa la commissione
dell'illecito e resta da accertarne solo l'entità; che
nella fattispecie in esame essa società non poteva quindi
sospendere il dipendente, e che è errata l'affermazione
secondo la quale il contratto non potrebbe comprimere
l'esercizio del potere di sospendere, che trova la sua fonte
esclusivamente nella legge.
5. Il primo motivo di ricorso
è, nei termini di seguito precisati, fondato.
Questa
Corte ha ripetutamente chiarito che quando il fatto che da luogo
a sanzione disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio
della immediatezza della contestazione, non pregiudicato
dall'intervallo di tempo necessario all'accertamento della
condotta del lavoratore ed alle adeguate valutazioni di questa,
non può considerarsi violato dal datore di lavoro il
quale, avendo scelto ai fini di un corretto accertamento del
fatto di attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede
penale, contesti l'addebito solo quando i fatti a carico del
lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti (Cass., 23
giugno 2003 n. 9963; 10 agosto 2006 n. 18155; 18 gennaio 2007 n.
1101).
Nel pervenire a tale conclusione questa Corte ha
valutato i contrapposti interessi delle parti del rapporto di
lavoro: l'interesse del lavoratore a vedersi contestati i fatti
in un ragionevole lasso di tempo dalla loro commissione;
l'interesse del datore di lavoro a non avviare procedimenti
disciplinari prima di aver acquisito dati sufficientemente
sicuri ed idonei a sostenere la contestazione.
Rileva il
Collegio che tale principio, pienamente condivisibile, non è
stato osservato dai giudici di appello nella fattispecie in
esame.
I dati di fatto, non contestati nel corso di
causa, sono costituiti dalla scoperta di un misuratore
manomesso, dalla dichiarazione dell'utente ai funzionari
dell'Enel che la manomissione sarebbe stata opera di due
dipendenti dell'ente, dal riconoscimento di uno dei due presunti
responsabili in una foto di gruppo, dalla constatazione che,
secondo la documentazione aziendale, nel giorno indicato
dall'utente come quello della alterazione del misuratore, il
dipendente dallo stesso riconosciuto si trovava in località
diverse.
La Corte di Napoli, dopo aver ricordato che la
giurisprudenza di legittimità ha precisato che il tempo
necessario per l'accertamento dei fatti ben può
coincidere con lo svolgimento del procedimento penale, e che non
può essere censurata la condotta del datore di lavoro che
ritenga, anziché procedere a proprie indagini, di
attendere l'esito degli accertamenti in sede penale, ha poi
ritenuto che nella fattispecie in esame non ricorresse l'ipotesi
considerata dal giudice di legittimità.
E ciò
perché il fatto contestato al signor C., prima di
costituire un illecito penale, rappresenta una condotta
contraria ai doveri di servizio, posta in essere durante
l'espletamento della prestazione ed utilizzando gli strumenti di
lavoro posti a sua disposizione dall'Enel.
Secondo i
giudici di appello l'Enel avrebbe potuto più e meglio del
giudice penale accertare la materialità del fatto e la
sua ascrivibilità al dipendente.
L'affermazione
non è sorretta da adeguata e logica motivazione e, nei
termini in cui è formulata, contrasta con il principio
sopra ricordato, in quanto pretende di imporre al datore di
lavoro lo svolgimento di una attività investigativa
parallela a quella svolta in sede penale tutte le volte che,
secondo una denuncia o segnalazione, il fatto penalmente
rilevante sarebbe stato commesso durante l'orario di servizio e
con violazione dei doveri propri del dipendente; ravvisando
colpevole inerzia nel comportamento che si concreti nella
denuncia dei fatti all'Autorità giudiziaria e nell'attesa
degli sviluppi delle indagini dalla stessa disposte.
Il
primo motivo va quindi accolto nella parte in cui lamenta
violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, per la non
corretta valutazione, da parte della Corte napoletana, del
comportamento consentito al datore di lavoro nel caso in cui gli
venga segnalata una condotta scorretta di un dipendente e, di
conseguenza, in ordine al tempo necessario alla acquisizione di
dati che gli consentano di ritenere i fatti, aventi rilevanza
disciplinare, ragionevolmente sussistenti.
Infondata,
invece, è la censura relativa alla natura delle
dichiarazioni rese al Pm in sede penale; se è vero che le
testimonianze (in senso tecnico processuale) può
raccoglierle un giudice è non un privato, è anche
vero che il pubblico ministero non è giudice e può
solo assumere informazioni dalle persone informate sui fatti
(art. 362 c.p.p.), anche se le dichiarazioni a lui rese possono
integrare, nella concorrenza dei relativi presupposti, il reato
di calunnia.
La sentenza erra anche nella parte in cui
afferma la irrilevanza della sola richiesta di rinvio a
giudizio, in quanto non idonea a fondare un giudizio di
colpevolezza.
Non è infatti la certezza della
colpevolezza del dipendente che è necessario acquisire da
parte datoriale per la instaurazione del procedimento
disciplinare, ma una serie di elementi che rendano
ragionevolmente sussistenti gli addebiti, elementi che ben
possono essere costituiti dalle indagini svolte, direttamente o
attraverso la polizia giudiziaria, dal pubblico ministero.
6.
Il secondo ed il terzo motivo, che si trattano congiuntamente
per gli evidenti aspetti di connessione, sono fondati nei limiti
di seguito precisati.
Non vi è stata violazione
degli artt. 346 e 347 c.p.c., atteso che il lavoratore,
vittorioso in primo grado, si era riportato, nella memoria di
costituzione in appello, ai motivi e alle argomentazioni del
ricorso introduttivo; e tanto è sufficiente a far
ritenere non abbandonate le argomentazioni svolte in ordine al
significato attribuito alla inerzia del datore di lavoro.
Va
poi considerato che il giudice del merito ha il potere
istituzionale di valutare fatti e comportamenti acquisiti in
causa per dedurne la sussistenza o meno della contestata giusta
causa di licenziamento.
Fondata, invece, è la
censura relativa alla valutazione della mancata sospensione come
indicativa di una volontà di rinunciare all'azione
disciplinare, atteso che non considera, da un lato, la
situazione di attesa delle indagini penali avviate a seguito di
denuncia proprio del datore di lavoro, e, dall'altro, i
presupposti richiesti dalla contrattazione collettiva per
l’irrogazione della sospensione.
7. In conclusione
il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza
impugnata va cassata nei limiti delle censure accolte e la causa
va rinviata ad altro giudice di secondo grado, che si indica
nella stessa Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.
Il giudice di rinvio applicherà il seguente principio di
diritto: "La tempestività della contestazione di cui
al secondo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 va
valutata in relazione al momento in cui i fatti a carico del
lavoratore, costituenti illecito disciplinare, appaiono
ragionevolmente sussistenti. Quando il fatto costituente
illecito disciplinare ha anche rilevanza penale, il principio
della immediatezza della contestazione non può
considerarsi violato quando il datore di lavoro, in assenza di
elementi che rendano ragionevolmente certa la commissione del
fatto da parte del dipendente, porti la vicenda all'esame del
giudice penale e si attivi non appena la comunicazione
dell'esito delle indagini svolte in sede penale gli faccia
ritenere ragionevolmente sussistente l'illecito disciplinare,
senza che per questo debba attendere la conclusione del processo
penale".
Il giudice di rinvio regolerà anche
le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione