Dovuta l’intera retribuzione nel periodo di aspettativa in attesa del transito
Tar Puglia, Lecce, sez. III, sentenza 30.4.2013 n. 998 - Laura Lieggi
Con l'accettazione (tacita) al transito il rapporto di lavoro si ricostruisce sotto altre forme e non può risentire dell'inidoneità, e neppure del corrispettivo a quella correlato. Con tale pronuncia il Tar Puglia, sezione di Lecce, ha accolto il ricorso di un militare al quale dopo il giudizio di non idoneità al servizio militare, era stato corrisposto il trattamento stipendiale al 50% per l'intera durata del periodo di aspettativa intercorso fra il giudizio di non idoneità e l'impiego effettivo nei ruoli dei dipendenti civili della Difesa.
Avv. Laura Lieggi
(estratto della sentenza)
Il ricorrente -- ex Sottotenente di vascello della Marina Militare in servizio permanente effettivo dal 17 Settembre 2001 al 17 Novembre 2009 presso il Commissariato M.M. di Taranto (Comando Nave Euro), dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare con verbale n° 536 della Commissione Medica Ospedaliera del Centro Ospedaliero Militare di Taranto del 17 Novembre 2009, che lo giudicava idoneo all'impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi della Legge n° 266/1999, a decorrere dal 17 Novembre 2009 -- chiede l'accertamento del diritto a percepire tutte le somme non corrisposte a titolo di retribuzione mensile durante il periodo di aspettativa in attesa di transito all'impiego civile, nonché la condanna del Ministero della Difesa a corrispondergli tutte le somme non versate a titolo di emolumenti mensili dal 17 Novembre 2009 al 15 Giugno 2011 durante il periodo di aspettativa in attesa del transito all'impiego civile, quantificate in 25.863,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In subordine, qualora fosse ritenuta legittima la decurtazione stipendiale operata dall'Amministrazione della Difesa durante il periodo di centocinquanta giorni necessario al perfezionamento dell'iter burocratico della pratica di transito, chiede la condanna del Ministero intimato al pagamento di tutte le somme non corrisposte a titolo di emolumenti mensili dal 2 Maggio 2010 al 15 Giugno 2011, per un totale di 17.980,05, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate (pur senza rubricare motivi di gravame), il ricorrente concludeva come sopra riportato. Si è costituito in giudizio, tramite l'Avvocatura erariale, il Ministero della Difesa, depositando memorie difensive con cui ha puntualmente replicato alle argomentazioni di controparte, concludendo per la reiezione del ricorso. Alla pubblica udienza del 13 Febbraio 2013, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione. In via preliminare, osserva il Collegio che trattasi di controversia, concernente la fase non contrattualizzata, in regime di diritto pubblico (servizio permanente effettivo militare), del rapporto di pubblico impiego in questione, rientrante nella giurisdizione esclusiva dell'adito Giudice Amministrativo, ex art. 133 primo comma lett. i) Codice Processo Amministrativo. Nel merito, è necessario premettere -- in punto di fatto -- che il Comando di Nave Euro (ente presso il quale il militare ricorrente prestava servizio), con atto dispositivo n° 11/2009 disponeva il collocamento dello stesso in aspettativa per motivi sanitari dalla data del 23 Ottobre 2008 al 16 Novembre 2009. Il ricorrente inoltrava, il 2 Dicembre 2009, istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 14 quinto comma della Legge 28 Luglio 1999 n° 266. Solo in data 28 Aprile 2011, veniva adottato il decreto di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e, con nota del 18 Maggio 2011, l'Amministrazione resistente invitava il ricorrente a presentarsi presso la sede di assegnazione (Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativo di Roma) il 15 Giugno 2011, data in cui sottoscriveva il contratto individuale di lavoro (inizio del rapporto di pubblico impiego "privatizzato"). Ciò premesso, il Tribunale rileva -- in primo luogo -- (in diritto) che, ai sensi dell'art. 14 quinto comma della citata Legge 28 Luglio 1999 n° 266 (attualmente, ex art. 930 del Decreto Legislativo 15 Marzo 2010 n° 66), il personale delle Forze Armate, incluso quello dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e, per la Guardia di Finanza, del personale civile del Ministero delle Finanze, costituendo detto transito un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla Commissione medicoospedaliera, unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile, in quanto il Ministero della Difesa, al quale viene richiesto il transito al servizio civile da parte del militare non più idoneo al servizio militare incondizionato, non possiede un ambito di discrezionalità nella valutazione dell'istanza presentata ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge (Cfr.: Consiglio di Stato, IV Sezione, 31 Luglio 2009 n° 4854). Ora, nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, il ricorrente è stato giudicato "non idoneo" al servizio militare dalla Commissione Medica Ospedaliera del Centro Ospedaliero Militare di Taranto il 17 Novembre 2009; la domanda di transito è stata presentata il 2 Dicembre 2009 (quindi, è da intendersi accolta.....
(Laura Lieggi)
LaPrevidenza.it, 30/07/2013