N. 00998/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00546/2012 REG.RIC.
ha pronunciato la presente SENTENZA
sul ricorso numero di
registro generale 546 del 2012, proposto da: ............., rappresentato e
difeso dall'avv. Laura Lieggi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in
Lecce, via F. Rubichi, 23;
Ministero della Difesa,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
domiciliata in Lecce, via Rubichi;
per l'accertamento del diritto del
ricorrente a percepire tutte le somme non corrisposte a titolo di retribuzione
mensile durante il periodo di aspettativa in attesa di transito all'impiego
civile; e per la condanna del Ministero della Difesa a corrispondere al
ricorrente tutte le somme non versate a titolo di emolumenti mensili dal 17
Novembre 2009 al 15 Giugno 2011 durante il periodo di aspettativa in attesa del
transito all'impiego civile, quantificate in 25.863,36, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria; e in subordine, al
pagamento di tutte le somme non corrisposte a titolo di emolumenti mensili dal 2
Maggio 2010 al 15 Giugno 2011, per un totale di 17.980,05, oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Viste le memorie
difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 13 Febbraio 2013 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli
avv.ti F. Terranova, in sostituzione di Laura Lieggi, e l'avv.to dello Stato
Gabriella Marzo; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Il ricorrente -- ex Sottotenente di vascello della Marina Militare in
servizio permanente effettivo dal 17 Settembre 2001 al 17 Novembre 2009 presso
il Commissariato M.M. di Taranto (Comando Nave Euro), dichiarato permanentemente
non idoneo al servizio militare con verbale n° 536 della Commissione Medica
Ospedaliera del Centro Ospedaliero Militare di Taranto del 17 Novembre 2009, che
lo giudicava idoneo all'impiego nelle corrispondenti aree funzionali del
personale civile del Ministero della Difesa ai sensi della Legge n° 266/1999, a
decorrere dal 17 Novembre 2009 -- chiede l'accertamento del diritto a percepire
tutte le somme non corrisposte a titolo di retribuzione mensile durante il
periodo di aspettativa in attesa di transito all'impiego civile, nonché la
condanna del Ministero della Difesa a corrispondergli tutte le somme non versate
a titolo di emolumenti mensili dal 17 Novembre 2009 al 15 Giugno 2011 durante il
periodo di aspettativa in attesa del
transito all'impiego civile, quantificate in 25.863,36, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria. In subordine, qualora fosse ritenuta legittima la
decurtazione stipendiale operata dall'Amministrazione della Difesa durante il
periodo di centocinquanta giorni necessario al perfezionamento dell'iter
burocratico della pratica di transito, chiede la condanna del Ministero intimato
al pagamento di tutte le somme non corrisposte a titolo di emolumenti mensili
dal 2 Maggio 2010 al 15 Giugno 2011, per un totale di 17.980,05, oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria. Dopo avere diffusamente illustrato il
fondamento giuridico delle domande azionate (pur senza rubricare motivi di
gravame), il ricorrente concludeva come sopra riportato. Si è costituito in
giudizio, tramite l'Avvocatura erariale, il Ministero della Difesa, depositando
memorie difensive con cui ha puntualmente replicato alle argomentazioni di
controparte, concludendo per la reiezione del ricorso. Alla pubblica udienza del
13 Febbraio 2013, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione. In
via preliminare, osserva il Collegio che trattasi di controversia, concernente
la fase non contrattualizzata, in regime di diritto pubblico (servizio
permanente effettivo militare), del rapporto di pubblico impiego in questione,
rientrante nella giurisdizione esclusiva dell'adito Giudice Amministrativo, ex
art. 133 primo comma lett. i) Codice Processo Amministrativo. Nel merito, è
necessario premettere -- in punto di fatto -- che il Comando di Nave Euro (ente
presso il quale il militare ricorrente prestava servizio), con atto dispositivo
n° 11/2009 disponeva il collocamento dello stesso in aspettativa per motivi sanitari dalla data del 23 Ottobre 2008
al 16 Novembre 2009. Il ricorrente inoltrava, il 2 Dicembre 2009, istanza di
transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa,
ai sensi dell'art. 14 quinto comma della Legge 28 Luglio 1999 n° 266. Solo in
data 28 Aprile 2011, veniva adottato il decreto di transito nelle aree
funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e, con nota del 18
Maggio 2011, l'Amministrazione resistente invitava il ricorrente a presentarsi
presso la sede di assegnazione (Ufficio Generale del Centro di Responsabilità
Amministrativo di Roma) il 15 Giugno 2011, data in cui sottoscriveva il
contratto individuale di lavoro (inizio del rapporto di pubblico impiego
"privatizzato"). Ciò premesso, il Tribunale rileva -- in primo luogo -- (in
diritto) che, ai sensi dell'art. 14 quinto comma della citata Legge 28 Luglio
1999 n° 266 (attualmente, ex art. 930 del Decreto Legislativo 15 Marzo 2010 n°
66), il personale delle Forze Armate, incluso quello dell'Arma dei Carabinieri e
del Corpo della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare
incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita
nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e,
per la Guardia di Finanza, del personale civile del Ministero delle Finanze,
costituendo detto transito un vero diritto soggettivo che scaturisce dal
giudizio positivo formulato dalla Commissione medicoospedaliera, unico organo
abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile, in quanto il Ministero della
Difesa, al quale viene richiesto il transito al servizio civile da parte del
militare non più idoneo al servizio militare incondizionato, non possiede un
ambito di discrezionalità nella valutazione dell'istanza presentata ove
ricorrano i presupposti di fatto stabiliti
dalla legge (Cfr.: Consiglio di Stato, IV Sezione, 31 Luglio 2009 n° 4854). Ora,
nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, il ricorrente è stato
giudicato "non idoneo" al servizio militare dalla Commissione Medica Ospedaliera
del Centro Ospedaliero Militare di Taranto il 17 Novembre 2009; la domanda di
transito è stata presentata il 2 Dicembre 2009 (quindi, è da intendersi accolta
per silenzio assenso il 2 Maggio 2010, dopo centocinquanta giorni); il
ricorrente è stato convocato dall'Amministrazione della Difesa per la stipula
del contratto di lavoro (quale dipendente civile) per il 15 Giugno 2011. Come
detto, l'art. 14 quinto comma della Legge 28 Luglio 1999 n° 266 (attualmente,
l'art. 930 del Decreto Legislativo 15 Marzo 2010 n° 66) stabilisce che: " Il
personale delle Forze Armate, incluso quello dell'Arma dei Carabinieri e del
Corpo della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare
incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita
nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e,
per la Guardia di Finanza, del personale civile del Ministero delle Finanze,
secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal Decreto del
Presidente della Repubblica 24 Aprile 1982 n° 339, da definire con decreto dei
Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica e per la Funzione pubblica". Il
successivo D.M. 18 Aprile 2002 (tutt'ora applicabile) ha attuato la
soprariportata normativa del 1999 definendo le modalità di "Transito di
personale delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per
lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del
personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 14, quinto
comma, della Legge 28 Luglio 1999 n° 266". In particolare, per quanto qui
interessa, l'articolo 2 settimo comma del citato D.M. 18 Aprile 2002 prevede che
"In attesa delle determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla domanda il
personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto
all'atto del giudizio di non idoneità." Sussistono gravi ed eccezionali motivi
(l'accoglimento solo parziale delle domande azionate) per disporre la
compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie parzialmente, nei limiti precisati in motivazione, e per l'effetto condanna il Ministero resistente a pagare al ricorrente il corrispettivo pieno (non decurtato) dal 2 Maggio 2010 fino alla concreta assegnazione avvenuta in data 15 Giugno 2011, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 Febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati: Luigi Costantini, Presidente Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore
Gabriella Caprini, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
N. 00546/2012
REG.RIC.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 30/04/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89,
co. 3, cod. proc. amm.)